STATUTO
“Associazione per la legalità e l’equità fiscale” in sigla “LEF”
Articolo 1
(Denominazione)
1. E’ costituita un’associazione culturale, senza scopo di lucro, denominata
“Associazione per la legalità e l’equità fiscale” in sigla “LEF”.
Articolo 2
(Finalità)
1. L’Associazione si propone la diffusione della cultura della legalità e dell’equità
fiscale, in piena adesione ai principi stabiliti nella Costituzione italiana.
2. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione può:
a) redigere e diffondere, sia in via telematica, a mezzo apposito sito internet, sia con
altri mezzi, studi in materia di fiscalità, con particolare riguardo al fenomeno
dell’evasione e dell’elusione fiscale e all’attività dell’amministrazione finanziaria;
b) organizzare incontri, conferenze e seminari di studio sia in Italia che all’estero;
c) promuovere e coadiuvare enti pubblici e privati nell’organizzazione di corsi di
formazione e master per la conoscenza e la gestione del sistema economico-fiscale;
d) collaborare con istituzioni e organizzazioni, sia nazionali che internazionali, in
iniziative che possono contribuire a realizzare le finalità dell’Associazione;
e) istituire premi per persone meritevoli per essersi distinte in particolari iniziative
civili, morali e culturali.
3. L'associazione potrà svolgere ogni attività, anche commerciale, purchè in via
marginale e non prevalente e purchè si tratti di operazione ritenuta necessaria,
opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo associativo, ivi
comprese operazioni economiche, finanziarie (non nei confronti del pubblico) e
patrimoniali in genere, atte e funzionali al perseguimento dello scopo associativo.
Tutte tali attività devono svolgersi nel rispetto ed in conformità delle norme di legge
vigenti e che ne disciplinano l'esercizio.
In ogni caso, non sono considerate commerciali, ai sensi dell'art. 148, terzo comma,
D.P.R. 917/1986 così come modificato dall'articolo 1 del D. Lgs. 344/2003, le attività
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di
corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto
costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei
rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute
prevalentemente agli associati.
Per l'attività commerciale l'associazione, ai sensi dell'art. 144, secondo comma, del
D.P.R. 917/1986 così come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 344/2003, avrà l'obbligo
di tenere la contabilità separata.
Articolo 3
(Sede)
1. L’Associazione ha sede in Roma, in via Nomentana n. 525. Il Consiglio Direttivo
può trasferire la sede nell’ambito della stessa città ed istituire ovunque sedi
secondarie o filiali.
Articolo 4
(Durata)
1. L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 5
(Associati)
1. Sono associati le persone fisiche e gli enti la cui domanda di ammissione venga
accettata dal consiglio direttivo e che versano la quota associativa annualmente
stabilita. In caso di non ammissione il consiglio ne dà comunicazione al richiedente
senza renderne noti i motivi.
2. Gli associati che non presentano per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre
di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e obbligati al
versamento della quota annuale di associazione.
3. La qualità di associato risulta da apposito registro tenuto a cura del consiglio
direttivo.
4. Possono essere ammessi associati onorari senza diritto di voto e senza obbligo di
corrispondere la quota annuale di associazione.
5. Tutti gli associati hanno diritto di servirsi dei beni e delle attrezzature gestite
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dall’Associazione e di avere accesso ai convegni ed alle manifestazioni promosse
dall’Associazione. Ove deliberato dal consiglio direttivo l’accesso a determinate
attività istituzionali dell’Associazione potrà essere assoggettato al pagamento di un
contributo supplementare.
6. Ogni associato ha diritto di partecipare all’assemblea nonché ha diritto ad un voto
in seno alla medesima, in particolare anche per quanto riguarda le deliberazioni
concernenti le modifiche dello statuto o del regolamento interno e la nomina del
consiglio e degli organi direttivi in genere.
7. La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni o per decadenza; la
decadenza è dichiarata dal consiglio direttivo. E’ dichiarato decaduto l’associato che:
-non adempie, o adempie con negligenza, agli obblighi imposti dal presente Statuto
o dal regolamento;
-non ha pagato la quota associativa per due anni consecutivi;
-ha tenuto una condotta che il consiglio direttivo valuta indegna sulla base di
elementi obiettivamente accertati.
8. La delibera che dichiara la decadenza è comunicata all’associato mediante
comunicazione anche telematica con avviso di ricevimento all’ultimo indirizzo
comunicato all’associazione.
9. Il socio uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota
versata, in ragione del tempo trascorso.
La quota non è trasmissibile, né rivalutabile.
E' in ogni caso esclusa qualsiasi forma di partecipazione sociale che possa essere
ritenuta "temporanea" ai sensi di legge.
Articolo 6
(Organi dell’associazione)
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’assemblea;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori;
e) il collegio dei probiviri.
Articolo 7
(Assemblea)
1. L’assemblea degli associati è convocata dal presidente dell’Associazione almeno
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una volta all’anno entro il 30 aprile, mediante comunicazione scritta recante l’ordine
del giorno, pubblicata quindici giorni prima nel sito internet dell’Associazione e
inviata contestualmente agli indirizzi di posta elettronica forniti dai singoli associati.
2. L’assemblea è convocata dal presidente, ove ne sia stata fatta richiesta motivata da
almeno un decimo degli associati, a norma dell’articolo 20 del codice civile.
3. L’assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede associativa, purché
in Italia.
4. E’ ammessa la possibilità che le assemblee dei soci possano svolgersi anche per
teleconferenza, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale, secondo
apposito regolamento deliberato dall’organo amministrativo.
5. L’assemblea delibera sul budget e sul rendiconto economico-finanziario annuale,
sugli indirizzi e direttive generali, sulla nomina del presidente dell’Associazione e
dei componenti del consiglio direttivo, del collegio dei revisori, del collegio dei
probiviri, sullo scioglimento dell’associazione, sulle modifiche dello statuto,
sull’approvazione e sulle modifiche dell’eventuale regolamento interno e su tutto
quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.
6. Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento
della quota annua di associazione.
7. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea soltanto da altri associati.
Nessun associato può rappresentare più di cinque associati.
8. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione o, in caso di sua
assenza, dal vicepresidente; in mancanza di entrambi assume la presidenza
l’associato più anziano di età.
9. Il presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene, due scrutatori.
10. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in
genere il diritto di intervento all’assemblea.
11. Delle riunioni dell’assemblea è redatto verbale firmato dal presidente, dal
segretario e dagli eventuali scrutatori. I verbali devono rimanere depositati presso la
sede associativa.
12. Tutte le deliberazioni dell’assemblea sono prese in prima convocazione a
maggioranza di voti e con la presenza della metà degli associati, iscritti nel registro
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di cui all’articolo 5. In seconda convocazione, le suddette deliberazioni sono prese a
maggioranza di voti e hanno validità qualunque sia il numero degli intervenuti.
13. Le deliberazioni dell’assemblea riguardanti le modifiche dello Statuto sono
prese, in ogni caso con il voto favorevole di almeno il 25% degli associati, iscritti nel
registro di cui all’articolo 5.
Articolo 8
(Consiglio direttivo)
1. L’amministrazione dell’Associazione è demandata al consiglio direttivo.
2. Il consiglio direttivo è composto dal presidente dell’Associazione, che lo presiede,
e da un numero di membri variabile da tre a nove, nominati dall’assemblea degli
associati tra gli associati medesimi.
Il consiglio direttivo dura in carica un triennio.
3. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione
provvede alla sua sostituzione chiedendo la convalida della nomina alla prima
assemblea annuale.
4. Il consiglio nomina al proprio interno il vicepresidente, che sostituisce in tutte le
attribuzioni il presidente dell’Associazione in caso di sua assenza o impedimento, il
segretario e il tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l’assemblea degli
associati.
5. Il consiglio si riunisce, anche al di fuori della sede associativa, tutte le volte che il
presidente dell’Associazione lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da
almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l’anno per deliberare in
ordine al budget e al rendiconto economico e finanziario, nonché all’ammontare
della quota sociale.
6. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza, anche mediante
collegamento telematico, della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi
presiede.
7. In caso di assenza del presidente dell’Associazione il consiglio è presieduto dal
vicepresidente; in caso di assenza di entrambi dal più anziano d’età dei presenti.
8. Delle riunioni del consiglio è redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente
e dal segretario, e riportato in apposito libro.
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9. Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, senza limitazioni. Esso predispone il regolamento per il
funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
10. Il consiglio decide sull’ammissione e sulla decadenza degli associati, nonché
sull’importo della quota e del contributo periodico a carico degli associati e relative
modalità di pagamento.
11. Il consiglio direttivo approva il budget e il rendiconto economico e finanziario
consuntivo annuali da sottoporre all’approvazione dell’assemblea e li rende
disponibili per la consultazione degli associati tramite il sito internet almeno trenta
giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.
Articolo 9
(Presidente)
1. Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in
giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del consiglio; nei casi
d’urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla
prima riunione.
2. Il presidente dura in carica un triennio.
Articolo 10
(Collegio dei revisori)
1. Il collegio dei revisori esercita il controllo di regolarità amministrativo e contabile
sulla gestione dell’Associazione, presentando all’assemblea una relazione sulla
regolarità del rendiconto economico-finanziario annuale redatto dal consiglio
direttivo e sulla corretta gestione amministrativa dell’attività associativa.
2. Il collegio, composto da tre membri, dei quali uno con funzioni di presidente, è
nominato dall’assemblea degli associati tra gli associati medesimi che risultino
provvisti di specifica competenza in merito. La nomina del collegio è facoltativa.
3. Il collegio dura in carica tre anni e non è rieleggibile.
Articolo 11
(Gratuità degli incarichi)
1. Tutti gli incarichi conferiti agli associati quali componenti degli organi
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dell’Associazione hanno carattere gratuito e possono comportare unicamente il
rimborso delle spese vive effettivamente sostenute.
Articolo 12
(Patrimonio)
1. Il patrimonio è costituito da:
a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
2. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) da ogni altra entrata che concorra ad alimentare l’attivo sociale.
Articolo 13
(Esercizi Sociali)
1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla
fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio il rendiconto economico e
finanziario consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
Articolo 14
(Utili)
1. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Articolo 15
(Controversie e Probi Viri)
1. Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie, comprese
quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero insorgere in
merito all’applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonché ai
rapporti tra gli associati, gli organi associativi e/o di controllo, fra tutti o alcuni dei
suddetti soggetti fra loro, ivi comprese le questioni concernenti la decadenza
dall’associazione, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di
conciliazione.
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2. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente
articolo, entro sessanta giorni dall’apertura della procedura, o nel diverso periodo
che le parti concordino per iscritto, è devoluta alla cognizione di un collegio di tre
probiviri; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro
lodo sarà inappellabile.
3. I probiviri saranno nominati dall’Assemblea e dureranno in carica tre anni.
Articolo 16
(Scioglimento)
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea, la quale
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
2. Qualunque sia la causa dello scioglimento, il patrimonio dell’Associazione dovrà
essere devoluto, secondo i criteri stabiliti dall’assemblea, ad altra associazione
avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo
di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Articolo 17
(Disposizioni finali)
1.Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto vanno effettuate,
ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o
la sua sede legale, ove non sia stato indicato il domicilio.
2. Le comunicazioni mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate
all’indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati
presso la sede dell’associazione e risultanti dai libri sociali, utilizzando all’uopo:
a) il libro dei soci per l’indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico dei soci;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, per l’indirizzo
di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell’organo
amministrativo;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori dei conti, per
l’indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico dei componenti di detto
organo, se presente;
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3. Per le comunicazioni effettuate con posta elettronica è necessario verificare che
tutti gli aventi diritto abbiano ricevuto la comunicazione all’ultimo indirizzo di posta
elettronica risultante dai libri di cui al punto 2.
4. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell’avvenuta loro ricezione
da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il
destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.
5. Ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento all’invio di una data
comunicazione, essa s’intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza
del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel
momento in cui giunge all’indirizzo di posta elettronica, telefax o al domicilio del
destinatario.
6. In relazione all’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, l’associazione è tenuta ad osservare i seguenti obblighi:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) conservare una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo
per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell’associazione;
c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario, secondo le disposizioni previste dal presente statuto;
d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui
all’articolo 2538, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei
soci, associati o partecipanti, criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed
idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni , dei bilanci e dei rendiconti;
e) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
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f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti
a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
7. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge
in tema di associazioni ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Roma, 18 marzo 2010
“Associazione per la legalità e l’equità fiscale” in sigla “LEF”
Articolo 1
(Denominazione)
1. E’ costituita un’associazione culturale, senza scopo di lucro, denominata
“Associazione per la legalità e l’equità fiscale” in sigla “LEF”.
Articolo 2
(Finalità)
1. L’Associazione si propone la diffusione della cultura della legalità e dell’equità
fiscale, in piena adesione ai principi stabiliti nella Costituzione italiana.
2. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione può:
a) redigere e diffondere, sia in via telematica, a mezzo apposito sito internet, sia con
altri mezzi, studi in materia di fiscalità, con particolare riguardo al fenomeno
dell’evasione e dell’elusione fiscale e all’attività dell’amministrazione finanziaria;
b) organizzare incontri, conferenze e seminari di studio sia in Italia che all’estero;
c) promuovere e coadiuvare enti pubblici e privati nell’organizzazione di corsi di
formazione e master per la conoscenza e la gestione del sistema economico-fiscale;
d) collaborare con istituzioni e organizzazioni, sia nazionali che internazionali, in
iniziative che possono contribuire a realizzare le finalità dell’Associazione;
e) istituire premi per persone meritevoli per essersi distinte in particolari iniziative
civili, morali e culturali.
3. L'associazione potrà svolgere ogni attività, anche commerciale, purchè in via
marginale e non prevalente e purchè si tratti di operazione ritenuta necessaria,
opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo associativo, ivi
comprese operazioni economiche, finanziarie (non nei confronti del pubblico) e
patrimoniali in genere, atte e funzionali al perseguimento dello scopo associativo.
Tutte tali attività devono svolgersi nel rispetto ed in conformità delle norme di legge
vigenti e che ne disciplinano l'esercizio.
In ogni caso, non sono considerate commerciali, ai sensi dell'art. 148, terzo comma,
D.P.R. 917/1986 così come modificato dall'articolo 1 del D. Lgs. 344/2003, le attività
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di
corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto
costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei
rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute
prevalentemente agli associati.
Per l'attività commerciale l'associazione, ai sensi dell'art. 144, secondo comma, del
D.P.R. 917/1986 così come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 344/2003, avrà l'obbligo
di tenere la contabilità separata.
Articolo 3
(Sede)
1. L’Associazione ha sede in Roma, in via Nomentana n. 525. Il Consiglio Direttivo
può trasferire la sede nell’ambito della stessa città ed istituire ovunque sedi
secondarie o filiali.
Articolo 4
(Durata)
1. L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 5
(Associati)
1. Sono associati le persone fisiche e gli enti la cui domanda di ammissione venga
accettata dal consiglio direttivo e che versano la quota associativa annualmente
stabilita. In caso di non ammissione il consiglio ne dà comunicazione al richiedente
senza renderne noti i motivi.
2. Gli associati che non presentano per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre
di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e obbligati al
versamento della quota annuale di associazione.
3. La qualità di associato risulta da apposito registro tenuto a cura del consiglio
direttivo.
4. Possono essere ammessi associati onorari senza diritto di voto e senza obbligo di
corrispondere la quota annuale di associazione.
5. Tutti gli associati hanno diritto di servirsi dei beni e delle attrezzature gestite
2
dall’Associazione e di avere accesso ai convegni ed alle manifestazioni promosse
dall’Associazione. Ove deliberato dal consiglio direttivo l’accesso a determinate
attività istituzionali dell’Associazione potrà essere assoggettato al pagamento di un
contributo supplementare.
6. Ogni associato ha diritto di partecipare all’assemblea nonché ha diritto ad un voto
in seno alla medesima, in particolare anche per quanto riguarda le deliberazioni
concernenti le modifiche dello statuto o del regolamento interno e la nomina del
consiglio e degli organi direttivi in genere.
7. La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni o per decadenza; la
decadenza è dichiarata dal consiglio direttivo. E’ dichiarato decaduto l’associato che:
-non adempie, o adempie con negligenza, agli obblighi imposti dal presente Statuto
o dal regolamento;
-non ha pagato la quota associativa per due anni consecutivi;
-ha tenuto una condotta che il consiglio direttivo valuta indegna sulla base di
elementi obiettivamente accertati.
8. La delibera che dichiara la decadenza è comunicata all’associato mediante
comunicazione anche telematica con avviso di ricevimento all’ultimo indirizzo
comunicato all’associazione.
9. Il socio uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota
versata, in ragione del tempo trascorso.
La quota non è trasmissibile, né rivalutabile.
E' in ogni caso esclusa qualsiasi forma di partecipazione sociale che possa essere
ritenuta "temporanea" ai sensi di legge.
Articolo 6
(Organi dell’associazione)
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’assemblea;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori;
e) il collegio dei probiviri.
Articolo 7
(Assemblea)
1. L’assemblea degli associati è convocata dal presidente dell’Associazione almeno
3
una volta all’anno entro il 30 aprile, mediante comunicazione scritta recante l’ordine
del giorno, pubblicata quindici giorni prima nel sito internet dell’Associazione e
inviata contestualmente agli indirizzi di posta elettronica forniti dai singoli associati.
2. L’assemblea è convocata dal presidente, ove ne sia stata fatta richiesta motivata da
almeno un decimo degli associati, a norma dell’articolo 20 del codice civile.
3. L’assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede associativa, purché
in Italia.
4. E’ ammessa la possibilità che le assemblee dei soci possano svolgersi anche per
teleconferenza, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale, secondo
apposito regolamento deliberato dall’organo amministrativo.
5. L’assemblea delibera sul budget e sul rendiconto economico-finanziario annuale,
sugli indirizzi e direttive generali, sulla nomina del presidente dell’Associazione e
dei componenti del consiglio direttivo, del collegio dei revisori, del collegio dei
probiviri, sullo scioglimento dell’associazione, sulle modifiche dello statuto,
sull’approvazione e sulle modifiche dell’eventuale regolamento interno e su tutto
quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.
6. Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento
della quota annua di associazione.
7. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea soltanto da altri associati.
Nessun associato può rappresentare più di cinque associati.
8. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione o, in caso di sua
assenza, dal vicepresidente; in mancanza di entrambi assume la presidenza
l’associato più anziano di età.
9. Il presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene, due scrutatori.
10. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in
genere il diritto di intervento all’assemblea.
11. Delle riunioni dell’assemblea è redatto verbale firmato dal presidente, dal
segretario e dagli eventuali scrutatori. I verbali devono rimanere depositati presso la
sede associativa.
12. Tutte le deliberazioni dell’assemblea sono prese in prima convocazione a
maggioranza di voti e con la presenza della metà degli associati, iscritti nel registro
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di cui all’articolo 5. In seconda convocazione, le suddette deliberazioni sono prese a
maggioranza di voti e hanno validità qualunque sia il numero degli intervenuti.
13. Le deliberazioni dell’assemblea riguardanti le modifiche dello Statuto sono
prese, in ogni caso con il voto favorevole di almeno il 25% degli associati, iscritti nel
registro di cui all’articolo 5.
Articolo 8
(Consiglio direttivo)
1. L’amministrazione dell’Associazione è demandata al consiglio direttivo.
2. Il consiglio direttivo è composto dal presidente dell’Associazione, che lo presiede,
e da un numero di membri variabile da tre a nove, nominati dall’assemblea degli
associati tra gli associati medesimi.
Il consiglio direttivo dura in carica un triennio.
3. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione
provvede alla sua sostituzione chiedendo la convalida della nomina alla prima
assemblea annuale.
4. Il consiglio nomina al proprio interno il vicepresidente, che sostituisce in tutte le
attribuzioni il presidente dell’Associazione in caso di sua assenza o impedimento, il
segretario e il tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l’assemblea degli
associati.
5. Il consiglio si riunisce, anche al di fuori della sede associativa, tutte le volte che il
presidente dell’Associazione lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da
almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l’anno per deliberare in
ordine al budget e al rendiconto economico e finanziario, nonché all’ammontare
della quota sociale.
6. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza, anche mediante
collegamento telematico, della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi
presiede.
7. In caso di assenza del presidente dell’Associazione il consiglio è presieduto dal
vicepresidente; in caso di assenza di entrambi dal più anziano d’età dei presenti.
8. Delle riunioni del consiglio è redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente
e dal segretario, e riportato in apposito libro.
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9. Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, senza limitazioni. Esso predispone il regolamento per il
funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
10. Il consiglio decide sull’ammissione e sulla decadenza degli associati, nonché
sull’importo della quota e del contributo periodico a carico degli associati e relative
modalità di pagamento.
11. Il consiglio direttivo approva il budget e il rendiconto economico e finanziario
consuntivo annuali da sottoporre all’approvazione dell’assemblea e li rende
disponibili per la consultazione degli associati tramite il sito internet almeno trenta
giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.
Articolo 9
(Presidente)
1. Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in
giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del consiglio; nei casi
d’urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla
prima riunione.
2. Il presidente dura in carica un triennio.
Articolo 10
(Collegio dei revisori)
1. Il collegio dei revisori esercita il controllo di regolarità amministrativo e contabile
sulla gestione dell’Associazione, presentando all’assemblea una relazione sulla
regolarità del rendiconto economico-finanziario annuale redatto dal consiglio
direttivo e sulla corretta gestione amministrativa dell’attività associativa.
2. Il collegio, composto da tre membri, dei quali uno con funzioni di presidente, è
nominato dall’assemblea degli associati tra gli associati medesimi che risultino
provvisti di specifica competenza in merito. La nomina del collegio è facoltativa.
3. Il collegio dura in carica tre anni e non è rieleggibile.
Articolo 11
(Gratuità degli incarichi)
1. Tutti gli incarichi conferiti agli associati quali componenti degli organi
6
dell’Associazione hanno carattere gratuito e possono comportare unicamente il
rimborso delle spese vive effettivamente sostenute.
Articolo 12
(Patrimonio)
1. Il patrimonio è costituito da:
a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
2. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) da ogni altra entrata che concorra ad alimentare l’attivo sociale.
Articolo 13
(Esercizi Sociali)
1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla
fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio il rendiconto economico e
finanziario consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
Articolo 14
(Utili)
1. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Articolo 15
(Controversie e Probi Viri)
1. Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie, comprese
quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero insorgere in
merito all’applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonché ai
rapporti tra gli associati, gli organi associativi e/o di controllo, fra tutti o alcuni dei
suddetti soggetti fra loro, ivi comprese le questioni concernenti la decadenza
dall’associazione, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di
conciliazione.
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2. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente
articolo, entro sessanta giorni dall’apertura della procedura, o nel diverso periodo
che le parti concordino per iscritto, è devoluta alla cognizione di un collegio di tre
probiviri; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro
lodo sarà inappellabile.
3. I probiviri saranno nominati dall’Assemblea e dureranno in carica tre anni.
Articolo 16
(Scioglimento)
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea, la quale
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
2. Qualunque sia la causa dello scioglimento, il patrimonio dell’Associazione dovrà
essere devoluto, secondo i criteri stabiliti dall’assemblea, ad altra associazione
avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo
di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Articolo 17
(Disposizioni finali)
1.Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto vanno effettuate,
ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o
la sua sede legale, ove non sia stato indicato il domicilio.
2. Le comunicazioni mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate
all’indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati
presso la sede dell’associazione e risultanti dai libri sociali, utilizzando all’uopo:
a) il libro dei soci per l’indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico dei soci;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, per l’indirizzo
di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell’organo
amministrativo;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori dei conti, per
l’indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico dei componenti di detto
organo, se presente;
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3. Per le comunicazioni effettuate con posta elettronica è necessario verificare che
tutti gli aventi diritto abbiano ricevuto la comunicazione all’ultimo indirizzo di posta
elettronica risultante dai libri di cui al punto 2.
4. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell’avvenuta loro ricezione
da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il
destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.
5. Ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento all’invio di una data
comunicazione, essa s’intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza
del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel
momento in cui giunge all’indirizzo di posta elettronica, telefax o al domicilio del
destinatario.
6. In relazione all’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, l’associazione è tenuta ad osservare i seguenti obblighi:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) conservare una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo
per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell’associazione;
c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario, secondo le disposizioni previste dal presente statuto;
d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui
all’articolo 2538, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei
soci, associati o partecipanti, criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed
idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni , dei bilanci e dei rendiconti;
e) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
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f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti
a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
7. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge
in tema di associazioni ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Roma, 18 marzo 2010
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