giovedì 18 Aprile 2024
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Internet, come far pagare le tasse ai monopolisti della rete nei Paesi dove vendono servizi

Le imprese del web riescono facilmente ad operare direttamente nei vari paesi senza avvalersi di strutture locali. E grazie a schermi e triangolazioni pagano non più del 2% sui profitti miliardari realizzati fuori dagli Usa.

di Yoda

E’ in atto in Europa una levata di scudi contro le web company americane (Google, Apple, Facebook, Microsoft) e in generale contro le multinazionali digitali Ott (Over The Top) che godono di regole di funzionamento e leggi sulla privacy molto meno restrittive di quelle vigenti nell’Ue, sfruttano le opere editoriali senza un’adeguata remunerazione e, last but non least, pagano mediamente non più del 2 per cento di imposte sui profitti realizzati al di fuori degli Usa, utilizzando schemi di triangolazione internazionale che consentono loro di non rimanere incisi dalla corporate tax dei vari Paesi dell’Unione, in cui realizzano fatturati miliardari, in particolare dalla raccolta della pubblicità, e dirottano quasi totalmente i profitti in giurisdizioni offshore. Nel Regno Unito, la Commissione bilancio del Parlamento ha convocato in novembre Google e Amazon per chiedere chiarimenti sulle loro strategie fiscali e il Cancelliere Osborne ha promesso nuove leggi per evitare che le grandi multinazionali digitali spostino gli utili su conti esteri e per fare in modo che esse paghino le tasse nei Paesi dove producono e vendono i servizi. Dal G20 del Messico, anche la Germania ha iniziato a collaborare con il Regno Unito per rilanciare a livello Ocse un’iniziativa comune per individuare e colmare le lacune che rendono inadeguato l’attuale sistema tributario internazionale rispetto alla new economy. La Francia sta, a sua volta, studiando iniziative legislative. E anche l’Italia cerca di capire come muoversi. Per contrastare il fenomeno occorre una più incisiva cooperazione con gli altri grandi paesi, sia nella lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva, che riprogettando i principi generali di fiscalità internazionale introducendo il concetto di stabile organizzazione virtuale elettronica.

 

Il 27 novembre scorso il deputato del Pd Stefano Graziano ha presentato un’interrogazione a risposta immediata al ministro dell’Economia per sapere “quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare nei riguardi di … queste nuove forme di transazione dell’economia digitale, che, sfruttando ingegnerie finanziarie offerte da evidenti lacune nella normativa nazionale e internazionale, riescono a non pagare le tasse nel nostro paese”. L’interrogante ricorda, ad esempio, che Google nel corso dell’ultimo decennio ha realizzato in Italia un giro d’affari annuale per centinaia di milioni di euro (superiore ai 550 milioni di euro per il 2010 e prossimo ai 700 milioni per il 2012) senza versare né Ires né Irap né Iva. In risposta alla interrogazione, il sottosegretario all’Economia Vieri Ceriani ha affermato che il problema è all’attenzione della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle Entrate e del Dipartimento delle Finanze. Dovremmo sentirci rassicurati da un tale dispiegamento di forze, ma avvertiamo con disagio uno scarso coordinamento delle iniziative; nessuna delle quali, peraltro, sembra ‘centrare’ il problema nella sua complessa dimensione transnazionale.

Apprendiamo che la Guardia di Finanza ha da tempo concluso una verifica nei confronti di Google contestando alla filiale italiana Google Italy di svolgere, in aggiunta alle attività meramente ausiliarie e preparatorie esercitate a favore delle consociate estere, anche funzioni che invece rivestono importanza primaria per il business del gruppo: queste funzioni – incardinate in un ‘enclave’ della struttura italiana, qualificabile,ad avviso dei verificatori, come stabile organizzazione occulta delle consociate estere – dovrebbero essere remunerate con profitti di gran lunga più significativi dei modesti compensi dichiarati e assoggettati a tassazione in relazione ai supposti, meri, servizi ausiliari. Nella medesima direzione, i militi avrebbero inoltre iniziato nei giorni scorsi una nuova verifica per il periodo 2012. Nel contempo, l’Agenzia delle Entrate sembra non avere ancora sciolto, invece, le proprie riserve sulle contestazioni mosse dalla Guardia di Finanza per i periodi 2002-2006 e si premura di precisare che queste “fattispecie sono difficilmente aggredibili attraverso le logiche tradizionali del controllo”; annuncia, a sua volta, mirate attività di controllo nei confronti delle multinazionali high tech del settore dell’elettronica, senza tuttavia pronunciarsi in ordine alla necessità di intraprendere iniziative congiunte con le altre grandi amministrazioni europee per rivedere i principi stessi di fiscalità internazionale che si mostrino non più adeguati alla nuova articolazione del business della new economy. Né si pronuncia, al riguardo, il Dipartimento delle Finanze che si limita a riferire del proprio impegno in sede Ocse contro l’erosione della base imponibile, lasciando intendere di attendersi molto, in relazione alla questione posta dall’interrogante, dai lavori dell’Ocse intorno al nuovo draft sulla stabile organizzazione.

Tutto sicuramente importante. Se Google ha effettivamente occultato lo svolgimento in Italia di attività e funzioni ulteriori rispetto a quelle (meramente ausiliarie) che ha dichiarato, si è di fronte ad una mera questione di fatto, da appurare in sede di controllo, e da ricondurre a tassazione secondo le ordinarie regole di fiscalità transnazionale. Semmai ci sarebbe da chiedersi a cosa serva (se non a creare confusione) contestare la presenza nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione occulta, incardinata all’interno di una società controllata residente in Italia, la Google Italy srl, alla quale (qualora effettivamente eserciti attività e funzioni ulteriori – sulla linea della creazione del valore – rispetto a quelle dichiarate) potrebbe essere contestato di non avere determinato in modo corretto i prezzi di trasferimento delle operazioni infragruppo e quindi di avere direttamente evaso i consistenti maggiori profitti di cui trattasi. Quel che più sorprende, tuttavia, è che né la Guardia di Finanza né l’Agenzia né il Dipartimento mettono a fuoco i veri temi balzati all’ordine del giorno nello scenario internazionale: temi che non attengono a mere questioni di fatto e di controllo (che certo devono essere oggetto della massima attenzione in ciascun ordinamento), bensì mettono in discussione principi di diritto internazionale finora condivisi, ma che sempre più spesso risultano superati dalla moderna organizzazione del business di tutte le multinazionali Ott.

Il punto è che Google, Facebook, Apple, Microsoft Amazon etc. riescono ad operare (e quasi sempre effettivamente operano) nella gran parte dei Paesi anche senza avvalersi in loco di strutture che, neppure secondo i canoni ermeneutici più aggiornati in sede Ocse, è possibile qualificare come stabili organizzazioni. E, ciò nonostante, esse riescono a conseguire in questi ordinamenti profitti per miliardi di euro. E, dunque, il vero tema è proprio quello sintetizzato dal Cancelliere Osborne, quando ha affermato che occorre trovare strumenti nuovi per chiamare i campioni di Internet a pagare le tasse nei Paesi dove producono e vendono servizi. Questa affermazione che, secondo il senso comune, può sembrare un’ovvietà, sottende un criterio di tassazione che è, invece, l’esatto contrario dei principi di fiscalità internazionale fin qui adottati, a partire dal 1920, da tutti i grandi Paesi aderenti all’Ocse: secondo i quali i profitti di un’impresa si tassano nello Stato in cui essa ha la residenza (in particolare, la sua sede di direzione effettiva) e non negli Stati c.d. della fonte, in cui essa cede beni o fornisce servizi; tranne che, a tal fine, non debba avvalersi in loco di una stabile organizzazione. Solo in quest’ultima ipotesi, i diritti impositivi sui profitti d’impresa sono attribuiti, in via primaria, allo Stato della fonte. Allo stesso resta inoltre la possibilità di tassare i soggetti non residenti (comprese le imprese estere senza stabili organizzazioni) sui flussi in uscita di dividendi, interessi e royalty passivi ad essi corrisposti da soggetti residenti.

In questo risalente contesto, sorgono oggi problemi nuovi perché le imprese del web (e, in genere, le imprese che prestano servizi immateriali) possono riuscire ad operare, pressoché in qualunque giurisdizione, anche senza avere la necessità di dotarsi di una stabile organizzazione: questo è il punto. Si ripropone, quindi, in termini del tutto nuovi l’eterna dialettica tra il principio di residenza e il principio di territorialità perché, per un verso, è sempre più facile concentrare la sede di direzione effettiva di un gruppo (o di un sottogruppo multinazionale) in poche giurisdizioni offshore o a fiscalità privilegiata e, per un altro, i monopolisti della rete e dell’e-commerce riescono facilmente ad operare direttamente nei vari paesi senza avvalersi di strutture locali o, al massimo, dotandosi di strutture ‘leggere’ effettivamente destinate a mere attività ausiliarie o preparatorie, che secondo i criteri Ocse non costituiscono, per presunzione assoluta, stabili organizzazioni. Non è un caso se, ad oggi, non solo in Italia, ma anche in Germania, Regno Unito, Francia, Australia non si è riusciti ad aggredire efficacemente il fenomeno. E’ l’intero sistema fiscale, immaginato per un’economia industriale e manifatturiera, a mostrarsi inadeguato rispetto alle nuove sfide delle multinazionali che vendono servizi digitali o basano la propria attività su brevetti, licenze o servizi immateriali.

Se poi, a questi principi in crisi d’identità si aggiungono operazioni triangolari di pianificazione fiscale aggressiva, favorite dalla varietà dei c.d. paradisi fiscali e dalla compresenza in molti degli altri Stati, anche europei, di ‘opacità’ di vario tipo che consentono la costituzione di società fiscalmente ‘ibride’ o società che già nella loro configurazione statutaria sono create come meri ‘schermi’ privi di sostanza (che non possono né svolgere attività reali né avere dipendenti ); favoriscono la costituzione, secondo le regole del proprio ordinamento, di enti fiscalmente residenti in una giurisdizione offshore; stipulano accordi anche con i paradisi fiscali e societari più opachi per consentire trasferimenti di flussi di royalty, interessi e dividendi senza ritenute alla fonte, per attrarre una piccola quota di quei capitali, che– diversamente – prenderebbero altre destinazioni. Ed ecco che si arriva facilmente allo ‘scandalo’ di imprese che realizzano ogni anno profitti miliardari senza pagare imposte sul reddito (né negli Stati della fonte né in quello di residenza) o, al massimo, rimanendo incise per il 2 o 3 per cento. Nessun paradiso fiscale potrebbe sopravvivere se non trovasse compiacenti sponde in molti paesi a fiscalità ordinaria.

Il caso di Google che si avvale del c.d. schema Double Irish with Dutch Sandwich (doppia irlandese con sandwich olandese) è emblematico. Sulla base di un accordo di transfer pricing con l’Internal Revenue Service, Google (ma uno schema analogo si ripete per altre multinazionali americane Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, StarsBucks) ha trasferito i diritti di sfruttamento della propria tecnologia, utilizzabili in tutto il mondo, con esclusione degli Stati Uniti, ad una controllata, Google Ireland Holdings (Gih), costituita secondo il diritto irlandese, ma residente alle Bermuda noto paradiso fiscale, dove ha stabilito la sede di direzione effettiva. Gih licenzia la tecnologia ad una società olandese, interamente partecipata e costituita in forma di shell company,un mero veicolo, privo, per statuto, di propri assets, dipendenti o effettive attività. L’olandese, a sua volta, sub licenzia la tecnologia ad un’altra società irlandese del gruppo, la quale, a differenza di Gih è residente in Irlanda dove occupa circa duemila dipendenti e funge, in sostanza, da mero centro di fatturazione dei profitti conseguiti dal gruppo in tutto il mondo, esclusi gli Stati Uniti. Profitti su cui non sono state pagate imposte sul reddito, perché nei vari paesi Google è in grado di operare senza avvalersi (salvo incidenti) di strutture qualificabili come stabili organizzazioni.

D’altra parte, anche l’Irlanda (che non ha regole di transfer pricing) si limita ad assoggettare a tassazione (alla locale aliquota del 12,5 per cento della corporate tax) utili estremamente modesti perché la seconda irlandese, cui affluiscono dai vari paesi i proventi miliardari del business, contabilizza e deduce i costi elevatissimi delle royalty passive che, in base al contratto di sub licenzia, deve corrispondere alla shell company olandese: royalty su cui non sono prelevate le ritenute alla fonte, come prevede l’ordinamento irlandese per i flussi diretti a società di qualsiasi tipo dell’Unione europea. In definitiva, su 12,5 miliardi di profitti Google ha denunciato in Irlanda solo 24 milioni di utili e pagato 8 milioni di euro di tasse a Dublino. A sua volta, la società olandese, in forza del contratto di licenza con la prima irlandese (la capogruppo, titolare della tecnologia), trattiene solo una modesta fee per i propri servizi di ‘triangolazione’ e ‘trasferisce’ le royalty alla capogruppo stessa, senza che su di esse – in uscita verso il paradiso – l’Olanda applichi le ritenute alla fonte: è proprio questo, infatti, il beneficio che dà un senso, al ‘dutch sandwich’, alla triangolazione attraverso la shell company olandese. Ed è così che il gruppo riesce a dirottare alle Bermuda, dove neppure esiste una corporate tax, la quasi totalità dei profitti realizzati da Google fuori dagli Stati Uniti.

Resta, in tal modo, ‘a bocca asciutta’ anche lo Stato di residenza della controllante di ultimo grado (gli USA) che, con l’iniziale accordo di transfer pricing aveva consentito la cessione a favore della prima irlandese paradisiaca dei diritti di sfruttamento della tecnologia americana, nella previsione di tassare, al momento del loro rimpatrio e con un’aliquota del 35 per cento, i grassi utili, ante imposte, realizzati in tutto il mondo. Sono stati stimati in circa mille miliardi di dollari i profitti parcheggiati (materialmente o virtualmente) nei paradisi di tutto il mondo dalle grandi multinazionali Ott che utilizzano costruzioni uguali o analoghe a quella di Google, con varianti che, in alternativa, possono anche transitare dal Lussemburgo con sandwich svizzero. Si è sicuramente in presenza di schemi di pianificazione fiscale aggressiva, ma occorre aggiungere – a beneficio di una corretta focalizzazione del problema – che essi, di per sé, non tolgono niente ai vari paesi della ‘fonte’ in cui prosperano gli affari, per il semplice fatto che – come già si è detto – in base ai principi vigenti di fiscalità internazionale questi paesi non godono di diritti impositivi, perché in essi non risultano insediate strutture qualificabili come stabili organizzazioni e perché i flussi di denaro che, per i servizi ricevuti, le imprese residenti corrispondono direttamente alla seconda irlandese (per restare al caso di Google) e deducono dalla propria base imponibile sono qualificabili, in uscita da questi paesi, come profitti d’impresa, e non possono neppure subire – diversamente dai flussi di royalty e di interessi – il prelievo con le ritenute alla fonte all’atto del pagamento.

L’obiettivo di questi schemi aggressivi è trasferire e rifugiare al sicuro gli utili, esentasse, in un paradiso fiscale, e differire sine die anche la tassazione negli Stati Uniti, in cui risiede la controllante di ultimo livello del gruppo. Gli Stati della ‘fonte’ non hanno gli strumenti giuridici per tassare i profitti, e lo Stato di ‘residenza’ resta in perenne attesa che si realizzi, con il rimpatrio dei dividendi, il presupposto impositivo. D’altra parte è evidente che, senza costruzioni come la double irish with dutch sandwich, le Ott avrebbero molto meno interesse (quantomeno ai fini fiscali) ad avvalersi, nei vari paesi della ‘fonte’ di strutture rigorosamente ‘leggere’, risparmiando imposte ad esclusivo beneficio del fisco americano (Stato di residenza della controllante di ultimo grado, libero di applicare ai profitti le proprie ordinarie imposte sul reddito, senza dover neppure riconoscere crediti per imposte estere. In altri termini, a chi sa di dover pagare le imposte, è relativamente indifferente il luogo (o i luoghi) in cui l’obbligo deve essere assolto ed è quindi meno propenso ad assumersi il rischio di contestazioni per non avere rispettato la ripartizione dei diritti impositivi tra le giurisdizioni interessate(quelle della fonte e quella della residenza). Ed è, per questo che questi fenomeni richiedono di essere contrastati, in cooperazione con gli altri grandi paesi, a due diversi livelli: con la lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva e con la riprogettazione dei principi generali di fiscalità internazionale.

L’allerta dell’Ocse e dell’Unione europea contro gli schemi aggressivi che erodono le basi imponibili si è notevolmente intensificata in questi ultimi anni, e il fenomeno è stato oggetto di molteplici rapporti con cui si è cercato di cogliere gli elementi comuni (doppie deduzioni di costi, doppi riconoscimenti di crediti, doppia o multipla rilevanza delle perdite, doppia non imposizione di elementi di reddito …) e gli strumenti e istituti ibridi che lo rendono possibile e che (anche in molti paesi europei) derivano dall’utilizzo strumentale di regole di diritto finanziario e societario, prima ancora che dall’ordinamento tributario. A tal proposito, il 6 dicembre, la Commissione Ue ha adottato due raccomandazioni rivolte agli Stati membri e una Comunicazione. La prima raccomandazione C(2012)8806 è interamente dedicata alla “pianificazione fiscale aggressiva”, suggerisce l’adozione di una clausola antiabuso comune a tutti gli Stati membri, e di rivedere l’applicazione di norme interne o convenzionali che favoriscono la doppia esenzione. In particolare, la Commissione chiede agli Stati membri di inserire nelle convenzioni bilaterali clausole contro la doppia esenzione, che se adottate, non consentirebbero all’Olanda di rinunciare ad operare le ritenute alla fonte sulle royalty destinate a paesi che, come le Bermuda, non le tassano. Intervento, questo, sufficiente a mettere in crisi l’intero schema fin qui costruito.

Con la seconda raccomandazione C(2012)8805, la Commissione detta i criteri che permettono di identificare i paesi terzi che non ottemperano alle norme minime di buona governance fiscale (una sorta di black list), e suggerisce agli stati membri di rinegoziare, sospendere o denunciare tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni che essi hanno stipulato con i paradisi fiscali (che non rispettano tali regole) per recidere i ‘ponti’ da cui transitano le operazioni più aggressive. Infine, la Comunicazione Com(2012)722 definisce il piano di azione della Commissione stessa per rafforzare la lotta contro la frode e l’evasione fiscale, dedicando i paragrafi da 8 a 10 alla pianificazione fiscale aggressiva. La Commissione si impegna a prendere misure adeguate per evitare che le direttive europee sulla fiscalità diretta possano essere utilizzate per pianificazioni aggressive e a intensificare l’attenzione sui regimi fiscali di favore che alcuni ordinamenti concedono a coloro che trasferiscono la residenza sul loro territorio. Ma l’affermazione più importate, la troviamo alla fine del paragrafo n. 8, dove la Commissione si impegna a collaborare in sede Ocse “per porre rimedio alla complessità della tassazione del commercio elettronico definendo norme internazionali appropriate” (traduzione libera).

E qui veniamo al secondo livello di intervento. La nuova economia digitale impone di rimeditare, in termini ben più generali, sulle fonti della ricchezza, sulla catena di creazione del valore, sui presupposti dell’imposizione e sulla ripartizione dei diritti impositivi tra le giurisdizioni. L’obiettivo è tassare in modo equo, con regole nuove questi nuovi business, dal web all’intellectual property, evitando che essi operino e si arricchiscano nei vari ordinamenti senza pagare imposte. Al riguardo, sin dal 2005 l’Ocse pubblicò un Rapporto sulla tassazione del commercio elettronico “Final Report of the TAG Group of Oecd on Taxation of e-commerce”. Eravamo ancora agli arbori della moderna economia digitale, e le proposte di revisione dei principi di fiscalità internazionale allora formulate sembrarono troppo avanzate e furono, in sostanza, accantonate. E’ oggi il caso di ricominciare proprio da quel Rapporto. Accanto ad alcuni interventi di manutenzione dell’esistente (tra cui la modifica della disposizione che esclude l’esistenza di una stabile organizzazione in presenza di attività meramente ausiliarie e preparatorie), fu prospettato un cambiamento radicale delle regole attuali, con una serie di proposte, che in parte erano tra loro alternative. Il Rapporto suggeriva di:

· i) applicare le ritenute alla fonte su tutti i compensi (lordi) delle transazioni on-line, esattamente come avviene per i flussi royalty o interessi; o, quantomeno, sui compensi (lordi) pagati da operatori economici residenti che, costituendo costi deducibili dal reddito, erodono la base imponibile generale di un paese;

· ii) elaborare un nuovo concetto di stabile organizzazione virtuale elettronica individuando un nuovo criterio di collegamento adeguato allo specifico business;

· iii) adottare, in sostituzione del criterio di libera concorrenza nelle transazioni intercompany, il principio di ripartizione dei profitti dell’intero gruppo tra i vari paesi (della fonte o della residenza) in base ad una formula prestabilita, che tiene conto di tutti i fattori che concorrono a creare la ricchezza: i salari, le vendite a destinazione, gli assets. Il principio è complesso perchè richiede l’accordo e il coordinamento tra le giurisdizioni, ma avrebbe, indubbiamente, l’effetto di sostituire d’un colpo sia il criterio di tassazione nello Stato di residenza sia quello di tassazione nello Stato della fonte. Finora rifiutato in sede Ocse, è stato adottato dalla Commissione Ue nella sua proposta di direttiva sulla Ccctb (la base imponibile comune e consolidata delle imprese europee).

Il materiale per ricominciare a riflettere sui fondamentali non manca. L’economia digitale ripropone in termini nuovi e con maggiore incisività il problema della dualità tra Stato della residenza e gli Stati della fonte che è espressione della natura duale degli utili d’impresa, che per un verso sono generati dalla forza stessa dei capitali investiti dall’imprenditore (teoria dell’offerta), ma nel contempo si alimentano di tutto ciò che arreca all’attività specifici vantaggi competitivi: le risorse naturali, le competenze e i costi della manodopera, i mercati, l’utilizzo della infrastruttura giuridica ed economica di un paese (teoria dell’offerta/domanda). Nei primi anni del Novecento prevalse la teoria dell’offerta. Oggi la forza delle cose impone nuove riflessioni.

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