Servono a ridurre, in alcuni casi anche in maniera sensibile, fino ad azzerarla, l’imposta. Tuttavia la loro proliferazione a dismisura ha finito per rendere il sistema di difficile gestione se non addirittura ingovernabile. Parliamo di deduzioni e detrazioni Irpef che impegnano i contribuenti alle prese con il modello 730. Dalla ristrutturazione degli immobili alle spese sanitarie, passando per gli asili nido, le tasse universitarie, le erogazioni liberali, fino alle spese funebri. Si tratta di centinaia di sconti fiscali che nel tempo hanno finito per trasformare la determinazione dell’imponibile e il calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in un percorso ad ostacoli di straordinaria complessità con l’applicazione in sequenza d’una serie ampia e copiosa di concetti giuridici che spesso sconfinano in astruse formule matematiche e che richiedono estrema attenzione per la loro esatta comprensione. Eppure, concettualmente, così come avviene negli altri Paesi economicamente comparabili con il nostro, il processo per determinare l’imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei contribuenti più comuni dovrebbe basarsi su regole semplici e
facilmente intellegibili da parte di chi deve utilizzarle. In verità anche da noi la riforma dell’Irpef del 1973
aveva fatto propri i passi elementari che portavano senza affanno il contribuente più comune a calcolare
quanto doveva. In poco meno d’un cinquantennio quella linearità iniziale è stata completamente stravolta
con modifiche continue che di anno in anno hanno portato all’assurda situazione attuale. A fatica nelle 133
pagine d’istruzioni al modello 730, destinato a lavoratori dipendenti e pensionati, s’intravvede la traccia
logica che è alla base del calcolo dell’imposta. Teoricamente anche nel modello del 2021 si segue il
percorso classico che partendo dal reddito complessivo determina, sottraendo le deduzioni, il reddito
imponibile; calcola l’imposta lorda applicando le aliquote previste e da questa sottrae le detrazioni e arriva
all’imposta netta. Questa procedura elementare, basata su semplici e chiari passaggi, si perde in un
inestricabile intreccio di una quantità assurda di agevolazioni ciascuna delle quali ha delle sue specifiche
modalità di ottenimento sia nella definizione dell’importo che nella documentazione che ne attesta la
spettanza. Ci si perde fra limiti, intervalli, tetti, proporzioni, crescita e decrescenza, coefficienti, ecc.
Con riferimento all’abbattimento dell’imposta dovuta anche nel modello 730/2021 sono, pertanto, presenti
tre tipologie di agevolazioni che riducono il carico fiscale del contribuente in presenza di determinate
situazioni o di spese sostenute per lui e, solo per alcune di queste spese, per i familiari a carico:
‒ le deduzioni per oneri il cui importo si sottrae dal reddito complessivo prima del calcolo
dell’imposta lorda;
‒ le detrazioni che decrementano l’imposta lorda che si suddividono in detrazioni di specie in base al
tipo di reddito dichiarato e le detrazioni in percentuale della spesa sostenuta;
‒ i crediti che vanno a sottrarsi all’imposta a debito e dei quali, nel caso che siano maggiori di
quest’ultima, si può chiedere il rimborso o il riporto alla successiva dichiarazione.
Le deduzioni
Se non precompilate dall’Agenzia delle entrate vanno indicate nel Quadro E – Sezione II da rigo E21 a rigo
E36 e per la loro spettanza vanno consultate le relative istruzioni da pagina 72 a pagina 78.
Rientrano tra gli oneri deducibili:
‒ i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati per sé e per i familiari a carico;
questi dati in genere sono precompilati dall’Agenzia delle entrate;
‒ assegni periodici corrisposti al coniuge;
‒ contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari per la parte a carico del datore di lavoro; la
deduzione spetta fino a 1.549,37 €; questi dati sono precompilati dall’Agenzia delle entrate;
‒ contributi a favore di istituzioni religiose; deducibili fino ad un importo di 1.032,91€ per tipo di
istituzione; l’onere deve essere sostenuto con uno strumento di pagamento tracciato (bonifico,
carta di credito, assegno, ecc.);
‒ spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (per il dettaglio e le modalità
vedi istruzioni);
‒ contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale per un massimo di 3.615,20 €;
occorre porre attenzione perché al limite concorre anche quanto già dedotto dal datore di lavoro e
indicato al punto 441 nella Certificazione Unica per cui nella verifica del limite sarà necessario tener
conto anche di questo importo; questa spesa è deducibile anche se sostenuta per familiari non a
carico; di questa deduzione ne possono godere anche i pensionati che sono rimasti iscritti al fondo
anche dopo aver abbandonato il lavoro;
‒ i contributi, le donazioni, le oblazioni erogate alle Organizzazioni non governative che operano nei
Paesi in via di sviluppo; le erogazioni liberali a favore di fondazioni e associazioni riconosciute per la
salvaguardia del patrimonio ambientale e artistico e per l’attività scientifica; le erogazioni liberali in
denaro a favore di enti universitari di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e
nazionali; le erogazioni liberali, le donazioni, gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi
speciali; per le modalità e i limiti per avere diritto a queste deduzioni consultare le istruzioni;
‒ le erogazioni liberali in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di
organizzazioni di volontariato (OV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) nella misura
massima del 10% del reddito complessivo;
‒ gli assegni alimentari corrisposti ai familiari in base a provvedimento dell’autorità giudiziaria e gli
assegni periodici corrisposti in base a testamento o ad una donazione modale;
‒ i canoni, i livelli, i censi sui redditi degli immo0bili che concorrono a formare il reddito complessivo;
‒ le indennità per la perdita di avviamento in caso di cessazione della locazione di immobili non
adibiti ad abitazione;
‒ le somme assoggettate a tassazione che non concorrevano a formare il reddito di lavoro
dipendente;
‒ il 50% delle spese sostenute per l’espletamento delle pratiche di adozione di minori stranieri.
Una parte della Sezione è riservata all’indicazione dei dati per contributi e premi per forme pensionistiche
complementari ed individuali. Tra questi contributi quelli a deducibilità ordinaria sono deducibili per un
importo non superiore a 5.164,57 € e sono precompilati dall’Agenzia delle entrate in quanto indicati nel
Certificato Unico dal Datore di lavoro e in caso di aggiunta per versamenti fatti direttamente dal lavoratore
per il limite occorre tener conto di quanto già precompilato dall’Agenzia. Sono deducibili anche quelli
versati per i familiari a carico. Per i contributi versati da lavoratori di prima occupazione e quelli versati a
fondi in squilibrio finanziario si rimanda alle istruzioni in quanto nel primo caso in alcune situazioni il limite
è più alto e nel secondo non c’è.
Sono deducibili, infine, anche le spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione e quelle
restituite al soggetto erogatore. Si tratta di casi estremamente particolari e per la loro spettanza è
necessario consultare le istruzioni.
Le detrazioni per familiari a carico
Sono considerati fiscalmente a carico del contribuente che dichiara i membri della famiglia che nel 2020
hanno avuto un reddito inferiore a 2.840,51 €; tale limite si alza a 4.000 € per i figli con età inferiore a 24
anni. Il prospetto dei familiari a carico sulla base del quale si calcolano gli importi delle detrazioni spettanti
è precompilato dall’Agenzai delle entrate con i dati della dichiarazione presentata nell’anno precedente e
con quanto risulta dal Certificato Unico trasmessogli dal datore di lavoro o ente pensionistico. Pertanto,
sarà cura del soggetto dichiarante aggiornare i dati del prospetto in caso di variazione in corso d’anno o
rispetto a quelli riportati dall’Agenzia.
Per il coniuge a carico l’importo della detrazione è di 800 € decrescenti al crescere del reddito fino a 80.000
€. Per cogni figlio a carico con più di tre anni la detrazione sale a 950 € e per quelli di età inferiore ai tre anni
è pari a 1.220 €. È previsto un aumento per i figli con disabilità e per chi ha un numero di figli a carico
superiore a tre. Inoltre, per chi ha più di tre figli a carico è prevista un’ulteriore detrazione di 1.200 € che se
incapiente si trasforma in credito d’imposta utilizzabile negli anni successivi o di cui si piò chiedere il
rimborso. Anche tutte queste detrazioni sono decrescenti al crescere del reddito con un limite di
azzeramento diverso a seconda della numerosità dei componenti la famiglia a carico. Per gli altri familiari a
carico, infine, è prevista una detrazione di 750 € anch’essa decrescente al crescere del reddito. Il calcolo
della spettanza di tali importi è effettuato, sulla base dei dati precompilati o indicati dal contribuente, da
chi presta assistenza: Agenzia delle entrate se il modello è presentato direttamente o Centri/professionisti
abilitati in caso d’intermediazione.
Le detrazioni di specie
Al reddito di lavoro dipendente e a quello da pensione spetta una specifica detrazione rapportata al
periodo di lavoro o di pensione nell’anno. Queste detrazioni sono calcolate e sottratte all’imposta ritenuta
in prima battuta mensilmente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. Gli ammontari complessivi
annuali sono riportati sul Certificato Unico o sui Certificati unici ricevuti dal contribuente lavoratore
dipendente o pensionato. In caso di presenza di più certificati unici occorre porre attenzione, nella
precompilazione dell’Agenzia delle entrate, al numero di giorni di lavoro o di pensione riportati dal
Certificato/i Unico/i al modello 730. Da notare che l’ammontare delle due detrazioni da una certa soglia
decresce al crescere del reddito complessivo per cui alla fine nel calcolo dell’imposta nel modello 730 il loro
ammontare può diminuire per la presenza di altri redditi come quello della prima casa che non è imponibile
ma concorre al reddito complessivo. I due tipi di detrazione, per lavoro e per pensione, non sono cumulabili
tra loro. In merito all’ammontare le due detrazioni sono dello stesso importo e spettano per 1880 € fino ad
8.000 € di reddito complessivo per poi decrescere fino ad azzerarsi a 55.000 €. Ai redditi di Lavoro
dipendente spetta nel secondo semestre 2020 un’ulteriore detrazione, rapportata al periodo lavorato, di
1.200 € decrescente al crescere del reddito complessivo a partire da 28.000 € che si azzera a 40.000 €.
Le detrazioni in percentuale della spesa
Se non precompilate dall’Agenzia delle entrate vanno indicate nel Quadro E – Sezione I (Spese per le quali
spetta la detrazione del 19%, del 26%, del 30%, del 35% o del 90%) da rigo E1 a rigo E14 e per la loro
spettanza vanno consultate le relative istruzioni da pagina 57 a pagina 72; nel Quadro E – Sezione III A e B
(Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e
superbonus) da rigo E41 a rigo E53 e per la loro spettanza vanno consultate le relative istruzioni da pagina
78 a pagina 89; nel Quadro E – Sezione III C (Spese per le quali spetta la detrazione del 50% e del 110%) da
rigo E56 a rigo E59 e per la loro spettanza vanno consultate le relative istruzioni da pagina 89 a pagina 92;
nel Quadro E – Sezione IV (Spese per interventi di risparmio energetico e superbonus), righi E61 e E62, e
per la loro spettanza vanno consultate le relative istruzioni da pagina 92 a pagina 100; nel Quadro E –
Sezione V (Detrazione per gli inquilini con contratto di locazione), righi E71 e E72, e per la loro spettanza
vanno consultate le relative istruzioni da pagina 100 a pagina 101; nel Quadro E – Sezione V (Altre
detrazioni d’imposta), righi E81 e E83, e per la loro spettanza vanno consultate le relative istruzioni da
pagina 101 a pagina 102.
Sono detraibili al 19% dell’importo le spese:
‒ sanitarie; queste spese sono detraibili per la parte che eccede 129,11 €; queste spese sono
detraibili anche se sostenute per i familiari a carico; sono precompilate dall’Agenzia delle entrate;
‒ sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti; l’ammontare complessivo di tali spese
non può essere superiore a 6.197,48 €;
‒ sanitarie per persone con disabilità;
‒ per veicoli per persone con disabilità; per un solo veicolo e con un limite dell’ammontare della
spesa di 18.075,99 €;
‒ per l’acquisto di cani guida;
‒ per interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale; la detrazione spetta per
un importo massimo di 4.000 €; spesa precompilata dall’Agenzia delle entrate;
‒ per interessi per altre tipologie di mutui ipotecari (acquisto altri immobili per un importo massimo
della spesa di 2.065,83 €, contratti nel 1997 per recupero edilizio per un importo massimo della
spesa di 2.582,28 €, per costruzione abitazione principale per un importo massimo della spesa di
2.582,28 €, per prestiti o mutui agrari);
‒ per istruzione universitaria;
‒ per istruzione diverse da quelle universitarie; per queste spese sono detraibili anche quelle per la
mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi, per le gite scolastiche e per l’assicurazione della
scuola; per il servizio di trasporto scolastico e per l’ampliamento dell’offerta formativa; sono
detraibili anche se sostenute per i familiari a carico;
‒ funebri; per un importo massimo della spesa di 1.550,00 € per decesso;
‒ per addetti all’assistenza personale; questa spesa è detraibile solo se il reddito complessivo non
supera i 40.000 €; la detrazione spetta fino ad un importo massimo di 2.100,00 €; questa spesa è
detraibile anche se sostenuta per i familiari a carico e per quelli non a carico;
‒ per attività sportive dei ragazzi; l’importo massimo della spesa da considerare è di 210,00 € a
ragazzo; questa spesa è detraibile anche se sostenuta per i familiari a carico;
‒ per intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale; l’importo massimo della
spesa detraibile è di 1.000 €;
‒ per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede; l’importo massimo della spesa
detraibile è di 2.663 €; questa spesa è detraibile anche se sostenuta per i familiari a carico;
‒ per erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità per un importo massimo della
spesa di 2.065,83,
‒ per erogazioni liberali a favore di società sportive dilettantistiche per un importo massimo della
spesa di 1.500,00 €,
‒ per erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia” per un ammontare
della spesa detraibile non superiore al 30% del reddito complessivo,
‒ per erogazioni liberali a favore di attività culturali ed artistiche;
‒ per erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo e fondazioni operanti nel settore
musicale per un importo della spesa non superiore al 2% del reddito complessivo;
‒ per erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado e del fondo per
l’ammortamento dei titoli di Stato;
‒ per contributi associativi alle società di mutuo soccorso per un importo massimo della spesa di
1.300,00 €;
‒ per beni soggetti a regime vincolistico;
‒ veterinarie; l’importo della spesa non può superare i 500 € e la detrazione spetta per la parte che
eccede i 129,11 €;
‒ sostenute servizi di interpretariato per soggetti non udenti;
‒ relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico;
‒ per asili nido; l’importo della spesa non può essere superiore a 632 € a bambino a carico; la
detrazione spetta anche se la ricevuta del pagamento è intestata al bambino;
‒ per premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; l’importo della spesa non deve superare
i 530 €; questa spesa è precompilata dall’Agenzia delle entrate;
‒ per premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave e per rischio di non
autosufficienza; l’importo della spesa non deve superare i 750 € comprensivo dei premi per
assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; questa spesa è precompilata dall’Agenzia delle entrate;
‒ per premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana; l’importo della spesa non deve superare i 1.291,14 €
comprensivo dei premi detraibili degli altri premi di assicurazione; questa spesa è precompilata
dall’Agenzia delle entrate;
‒ sostenute per l’acquisto di abbonamento ai servizi di trasporto pubblico; l’importo della spesa non
deve superare i 250 €; €; questa spesa è detraibile anche se sostenuta per i familiari a carico;
‒ per premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi stipulate per immobili ad abitazione
dal 1° gennaio 2018;
‒ per minori o maggiorenni con DSA; questa detrazione spetta anche se la spesa è sostenuta per i
familiari a carico;
‒ per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale; la detrazione spetta a chi ha
un reddito complessivo inferiore ai 55.000 €; per un importo massimo di 4.000 €.
Si fa presente che per ottenere il diritto alla detrazione del 19% della spesa sostenuta questa deve
essere state effettuata con mezzi tracciabili (bonifico, assegno, carta di credito/debito, ecc.); sono
escluse le spese sanitarie ma limitatamente ai medicinali e a quelle effettuate presso strutture del
Servizio Sanitario Nazionale o a questo accreditate.
Le spese per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e dei partiti politici sono detraibili al 26%; queste
spese devono essere effettuate con strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito/debito, bonifici,
assegni circolari, ecc.).
Sono detraibili al 30% dell’importo le spese per erogazioni liberali in favore:
‒ delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione
sociale per un importo della spesa non superiore a 30.000 €;
‒ dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e
associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente
riconosciuti finalizzate a contrastare la pandemia da Covid-19 per un importo della spesa non
superiore a 30.000 €.
Sono detraibili al 35% dell’importo le spese per erogazioni liberali in favore delle organizzazioni del
volontariato per un importo della spesa non superiore a 30.000 €.
Sono detraibili al 90% dell’importo le spese relative ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di
eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito
d’imposta relativo agli interventi sisma bonus per i quali si fruisce della detrazione del 110%.
A partire l’importo complessivo della detrazione di gran parte delle spese della Sezione I decresce al
crescere del reddito complessivo a partire da 120.000 € per azzerarsi a 240.000 €. Fanno parte di queste
spese: le sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti, d’istruzione, universitarie, funebri,
per assistenza personale, sportive per i ragazzi, per intermediazioni immobiliari, per canoni di locazioni per
studenti universitari, per beni soggetti a regime vincolistico, le veterinarie, per il mantenimento dei cani
guida per i non vedenti, per i servizi di interpretariato per i soggetti non udenti, per l’acquisto di
abbonamenti ai trasporti pubblici, per minori o maggiorenni con DSA, per i canoni di leasing per l’abitazione
principale e tutte le erogazioni liberali e i premi assicurativi.
Per le spese sostenute per la ristrutturazione d’immobili spetta una detrazione del 50% dell’importo
sostenuto suddivisa in 10 rate annuali; la detrazione spetta per importi non superiori a 96.000 €. Le
informazioni relative alla rata per gli interventi eseguiti negli anni precedenti sono precompilate
dall’Agenzia delle entrate.
Per gli interventi di sistemazione a verde delle aree private scoperte spetta una detrazione del 36% della
spesa documentata per un ammontare complessivo inferiore a 5.000 €.
Per gli interventi di recupero e restauro esterno delle facciate degli edifici spetta da questa dichiarazione
una detrazione del 90%; la detrazione è ripartita in 10 quote annuali e spetta fino a concorrenza
dell’imposta lorda.
Dal 1° luglio 2020 spetta una detrazione del 110% in 10 rate annuali per gli interventi d’efficientamento
energetico degli edifici. Il credito d’imposta maturato con questa detrazione può essere ceduto all’impresa
che ha eseguito i lavori.
Danno diritto alla detrazione gli interventi, cosiddetti trainanti, per l’isolamento termico delle superfici
opache che costituiscono l’involucro esterno degli edifici e per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione centralizzati. La detrazione per l’isolamento termico dell’involucro esterno spetta per un
importo della spesa non superiore a 50.000 € per un edificio con u solo immobile; di 40.000 € ad immobile
per gli edifici da due a otto appartamenti e di 30.000 € per gli edifici con più di otto appartamenti. La
detrazione per la sostituzione degli gli impianti di climatizzazione centralizzati spetta per un importo della
spesa non superiore a 20.000 per gli edifici con meno di otto appartamenti e 15.000 € per gli edifici con più
di otto appartamenti. Sono trainati da questi interventi tutta una serie di altri interventi tra i quali
l’installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica; l’acquisto e posa in opera di caldaie a
condensazione; la sostituzione degli infissi; ecc.
Per gli inquilini che stipulano contratti di locazione per immobili destinati ad abitazione principale spetta
una detrazione decrescente al crescere del reddito complessivo e se la detrazione supera l’imposta dovuta
la parte eccedente si trasforma in credito d’imposta.
Per le spese di mantenimento dei cani guida dei non vedenti è prevista una detrazione di 1.000 €.
I crediti d’imposta
I crediti d’imposta vanno indicati nel quadro G del Modello dal rigo G1 al rigo G15 e le relative istruzioni
vanno da pagina 109 a pagina 115.
I crediti d’imposta hanno la particolarità che li differenzia dalle detrazioni che vanno ad abbattere l’imposta
netta dovuta ma se la eccedono l’importo può essere riportato alla successiva dichiarazione o, in
alternativa, se ne può chiedere il rimborso.
Sebbene non abbiano natura fiscale ma retributiva ed assistenziale rientrano per le modalità d’erogazione
in questa fattispecie sia il bonus mensile di 80 € erogato ai lavoratori dipendenti nel primo semestre del
2020 che quello mensile di 100 €, in sostituzione del primo e chiamato trattamento integrativo, erogato
sempre dai sostituti d’imposta nel secondo semestre del 2020.
Rientrano, inoltre, più propriamente in questa categoria i crediti concessi:
‒ per l’imposta di registro o l’IVA agevolata pagata per l’acquisto della prima abitazione nel caso di
rivendita e riacquisto entro un anno di una nuova abitazione sempre con l’agevolazione prima casa;
‒ per le imposte pagate in via definitiva per redditi prodotti all’estero;
‒ per la reintegrazione delle forme pensionistiche complementari nel caso di reintegro di
anticipazioni quando l’importo del reintegro supera i 5.164,57 €; l’imposta pagata sulla parte
eccedente all’atto dell’anticipazione costituisce credito d’imposta;
‒ per l’incremento dei lavoratori a tempo indeterminato nelle aree svantaggiate delle regioni del sud;
‒ per le erogazioni a sostegno della cultura e della scuola;
‒ per l’installazione d’impianti di videosorveglianza;
‒ gli interventi di manutenzione e restauro d’impianti sportivi e per la realizzazione di nuove strutture
sportive;
‒ l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica;
‒ erogazioni liberali per bonifica ambientale;
‒ acquisto di monopattini elettrici e strumenti di mobilità elettrica;
‒ altri crediti di natura molto particolare per i quali si rimanda alle istruzioni.
Per alcuni dati su detrazioni e deduzioni di lavoratori dipendenti e pensionati consulta le tabelle