Il mese scorso abbiamo pubblicato due articoli dedicati alla riforma del reddito agrario, in quanto le attività agricole, nella loro versione più moderna, vanno ben oltre la tradizionale coltivazione dei terreni e abbracciano attività che vanno dalla produzione di energie alternative, l’agriturismo, le biotecnologie, insomma, attività che tendono a soddisfare i bisogni di una società tecnologica e postindustriale. Per questo motivo molti giovani con elevate competenze professionali si stanno dedicando a questo nuovo modo di fare agricoltura.
Questo mese ci soffermeremo brevemente sulle imprese agrituristiche.
Di Pasquale Fabbrocini
L’agriturismo è una forma di turismo rurale che combina l’attività agricola con l’ospitalità turistica. Gli agriturismi sono solitamente situati in aree rurali e offrono ai visitatori la possibilità di soggiornare in strutture agricole, come fattorie o casali, e di partecipare a varie attività legate all’agricoltura.
Queste attività possono includere la raccolta di frutta e verdura, la cura degli animali, la partecipazione a corsi di cucina tradizionale, degustazioni di prodotti locali come vino, olio d’oliva e formaggi, e l’esplorazione del territorio circostante attraverso escursioni e passeggiate.
In Italia, l’agriturismo è disciplinato da una legge quadro nazionale (legge 20 febbraio 2006 n. 96) e, a livello regionale, da normative di dettaglio che stabiliscono i requisiti per poter essere classificati come imprese agrituristiche.
In via generale, l’agriturismo è un’attività connessa all’agricoltura, nel senso chiarito nel precedente intervento pubblicato su questo sito in merito a “CHI E’ IL MODERNO IMPRENDITORE AGRICOLO” e, quindi, si inquadra nell’ambito della disciplina dell’imprenditore agricolo, di cui all’art. 2135 del codice civile.
In sintesi, per trattarsi di attività di agriturismo è necessario che tale attività sia esercitata da parte di un’impresa (individuale o societaria) che svolga principalmente attività agricole e che destini una parte dei beni strumentali normalmente impiegati in agricoltura e della produzione agricola all’ospitalità e alla ristorazione.
Di conseguenza, dalla disciplina quadro nazionale emerge uno stretto collegamento dell’attività agrituristica con l’attività agricola e la nozione di imprenditore agricolo.
La disciplina quadro nazionale, infatti, definisce come agrituristiche le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
In particolare, rientrano nel novero delle attività agrituristiche:
- ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; • somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
- organizzazione degustazioni di prodotti aziendali, inclusa la mescita di vini;
- organizzazione, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, di attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
Riguardo alla necessità di impiegare prodotti aziendali nella somministrazione di pasti e bevande, generalmente, le normative regionali prevedono che la varietà ed il numero degli ingredienti presenti nelle pietanze proposte devono provenire per la gran parte dalla propria azienda ovvero da aziende agricole e agroalimentari presenti nello stesso Sistema Territoriale o in Sistemi Territoriali di Sviluppo confinanti.
A tal proposito, normalmente viene previsto che sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
Riguardo alle strutture che possono essere destinate all’agriturismo, normalmente le leggi regionali prevedono che possono essere utilizzati per fini agrituristici:
- i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicati nel fondo nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso fondo;
- i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicati nei borghi e nei centri abitati ove è situato il centro aziendale per i quali deve essere garantita la conservazione della ruralità;
- le superfici aziendali da destinare ad attività ricreative, sportive e di accoglienza.
Inoltre, i locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali: lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola del fondo e degli edifici interessati e non comporta cambio di destinazione d’uso degli edifici censiti come rurali e come beni strumentali.
Per quanto riguarda i criteri specifici per stabilire la prevalenza della provenienza dei prodotti dal fondo occorre, anche in questo caso, fare riferimento alle singole discipline regionali.
Di regola, il rapporto di prevalenza tra attività agricola e attività agrituristica si intende soddisfatto quando il rapporto tempo-lavoro per l’attività agricola è prevalente rispetto al tempo necessario per l’attività agrituristica.
Alcune discipline regionali presumono la prevalenza dell’attività agricola quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano nel loro insieme un numero non superiore a dieci ospiti o è data ospitalità ai campeggiatori utilizzando non più di cinque piazzole.
Insomma, gli aspetti caratteristici di tale attività consistono nel fatto che la stessa deve essere svolta da un imprenditore agricolo per il tramite di un’azienda agricola, non essendo sufficiente la mera proprietà o disponibilità di un fondo, e che vi sia un rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola, e che quest’ultima deve essere prevalente rispetto alla prima.
Come si apre un’attività agrituristica?
L’imprenditore agricolo che intenda cimentarsi con le attività agrituristiche deve produrre una serie di documenti richiesti dalle discipline regionali e comunali.
A titolo esemplificativo, normalmente viene richiesto quanto segue:
1 Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare l’attività di agriturismo presentano al Comune in cui ha sede la struttura agrituristica la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale sono allegati:
- la relazione tecnico-economica, redatta da tecnico abilitato, sull’azienda agricola e sulle attività agrituristiche proposte che accerta il rapporto di connessione delle attività agrituristiche e la prevalenza dell’attività agricola;
- il possesso di un attestato di formazione per addetti alle attività connesse all’igiene degli alimenti;
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardanti i requisiti di onorabilità indicati dalla legge quadro sulle attività di agriturismo (articolo 6, comma 1, lettere a) e b) della legge 20 febbraio 2006 n. 96); d) il titolo attestante il possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l’azienda;
- il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, ai sensi della vigente normativa in materia previdenziale ed assicurativa dei propri dipendenti;
- il rispetto degli obblighi fiscali secondo le vigenti disposizioni in materia (su cui ci si soffermerà nella prossima puntata);
- la documentazione attestante l’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con data di inizio attività, partita IVA e codice fiscale;
- le visure catastali di mappa e di partita relative ai fabbricati aziendali e ai terreni da destinare ad uso agrituristico. I fabbricati aziendali devono risultare in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche, già accatastati alla categoria rurale o alla categoria D10 o per i quali risulta presentata istanza, corredata da dichiarazione di possesso dei requisiti necessari di aggiornamento catastale;
- gli elaborati grafici in scala 1:100 dei locali e delle aree da destinare ad uso agrituristico. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche sono applicate le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all’utilizzo di opere provvisionali per l’accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche;
- la planimetria generale delle superfici aziendali con l’ubicazione di tutti i fabbricati in essa presenti e la relativa destinazione d’uso;
- il parere favorevole dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio relativo ai locali da adibire all’attività. In particolare, l’autorità sanitaria nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e di somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale e di autocontrollo igienico-sanitario tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell’adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell’impiego di prodotti agricoli propri.
Il Comune, compiuti i necessari accertamenti, può formulare, entro trenta giorni dal ricevimento delle citate comunicazioni, rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento, senza sospensione dell’attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l’immediata sospensione dell’attività sino alla loro rimozione da parte dell’interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal Comune stesso.
Se il richiedente è una società di capitali, oltre ai predetti documenti, generalmente, vengono richiesti anche l’atto costitutivo, lo statuto,
il certificato di vigenza e il certificato fallimentare; la deliberazione del consiglio di amministrazione che approva il progetto di attività agrituristica ed autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell’istanza. (segue)