back to top
martedì 3 Giugno 2025
spot_img
spot_img

Il nuovo corso delle attività agricole nella disciplina civilistica: dalla produzione di energie alternative, all’agriturismo e alle biotecnologie

Gia’ da alcuni lustri si sta riscontrando una inversione di tendenza (per la prima volta dal secondo dopoguerra) di travaso di lavoratori verso il settore agricolo. Quel che colpisce maggiormente è che tale fenomeno interessa soprattutto giovani e, in particolare, giovani specializzati nel marketing, nella produzione di energia verde, di biotecnologie, spesso provenienti anche da esperienze all’estero. Ciò è la conseguenza delle radicali trasformazioni che hanno interessato l’agricoltura, che oramai abbraccia attività che vanno dalla produzione di energie alternative, alle attività recettizie, alle produzioni biologiche. Per realizzare tali attività è necessario l’impiego di elevate professionalità e di alte tecnologie.

Insomma, dopo 10mila anni di storia l’agricoltura sta vivendo un nuovo corso. Perciò, su questo sito pubblicheremo brevi interventi (secondo il taglio editoriale del sito) volti a fare conoscere gli aspetti salienti della disciplina civilistica e fiscale delle attività agricole, riservandoci ad altri cicli di intervento per gli approfondimenti su specifiche attività agricole, come quella agrituristica.

CHI E’ IL MODERNO IMPRENDITORE AGRICOLO
Il codice civile definisce la qualità di imprenditore agricolo in rapporto alle attività in concreto esercitate che sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse naturali. Infatti, tale qualità è attribuita all’imprenditore che si dedica all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali (c.d. “attività agricole principali”). Il tratto comune di queste attività è che esse sono finalizzate alla cura e allo sviluppo del “ciclo biologico”, da intendersi come il complesso di attività dirette al mantenimento o all’evoluzione di una specie vegetale o animale. In pratica, l’attuale disciplina giuridica (e come vedremo nella prossima puntata anche quella fiscale) dell’imprenditore agricolo prende atto dell’evoluzione tecnologica che ha interessato e sta continuando ad interessare il settore agricolo e che ha condotto ad un progressivo ridimensionamento dell’antica centralità dell’utilizzo del fondo, del bosco o delle acque dolci o salmastre o marine. Tali risorse naturali non sono più considerate lo strumento fondamentale per l’esercizio delle attività in discorso, ma sono divenute uno dei fattori che concorre con altri fattori della produzione (anche ad elevato contenuto tecnologico) alla realizzazione di prodotti che, pur avendo una origine naturale, incorporano un elevato contenuto tecnologico. In questa prospettiva, accanto alle suddette attività agricole “principali”, possono essere esercitate dall’imprenditore agricolo anche attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti “prevalentemente” dalla coltivazione o dall’allevamento, nonché quelle dirette alla fornitura di beni o servizi ottenuti utilizzando “prevalentemente” attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata (c.d. attività agricole “connesse”). Attenzione, però, per poter rientrare fra le attività connesse, l’attività di fornitura di beni o servizi da parte dell’imprenditore agricolo non deve aver assunto, per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale. Perciò, le attrezzature agricole non devono essere impiegate nell’attività connessa in misura prevalente rispetto all’utilizzo operato nell’attività agricola di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento.

I requisiti che deve avere un imprenditore per avere la qualità della ”agrarietà” sono indicate dall’articolo 2135 del codice civile.

Tra le attività “connesse” stanno assumendo un’importanza economica crescente quelle volte alla valorizzazione e manutenzione del territorio, ma, soprattutto, le attività di agriturismo esercitate dall’imprenditore agricolo. Dato il rilievo economico che hanno assunto negli ultimi anni le attività di agriturismo ad esse dedicheremo specificamente un secondo ciclo di brevi interventi che pubblicheremo su questo sito. Inoltre, tra le attività “connesse” si segnalano per la loro rilevanza economica anche le produzioni di energia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, prodotti chimici ricavati da prodotti agricoli realizzati prevalentemente sul fondo. Nell’ambito della figura dell’imprenditore agricolo si colloca quella dell’imprenditore agricolo professionale, che si connota per specifici requisiti professionali, di tempo dedicato alle attività agricole e di reddito ricavato dalle stesse: ciascuna Regione individua in concreto quali siano i suddetti requisiti.

Al fine di far sì che le attività agricole siano sempre meglio strutturate, organizzate e tecnologicamente avanzate è stata consentita la possibilità di svolgere tali attività in forma societaria anche mediante società di capitali proprio per favorire il conseguimento della necessaria capitalizzazione. Per cui la qualifica di imprenditore agricolo professionale viene riconosciuta anche a società di persone, cooperative e società di capitali anche a scopo consortile, a condizione che lo statuto preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole come sopra individuate e che sussistano i seguenti requisiti:

  • –  nel caso di società di persone, almeno un socio deve rivestire la qualifica di imprenditore agricolo professionale (nel caso di società in accomandita tale status e rivestito dai soci accomandatari); pertanto, gli altri soci possono anche non essere imprenditori agricoli;
  • –  nel caso di società di capitali, almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Nelle società di capitali gli amministratori che devono essere in possesso della suddetta qualifica, possono anche essere non soci;
  • –  nelle cooperative invece e previsto che almeno un amministratore, che sia anche socio, possegga la qualifica di imprenditore agricolo professionale. 2 Si veda l’articolo 1, comma 423, della legge finanziaria 2006, che ha ampliato la categoria delle attività “connesse” di cui al comma 3 dell’articolo 2135 del codice civile. 3 Il D.lgs. n. 99/2004, successivamente modificato dal D.lgs. n. 101/2005, ha introdotto la figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP) che ha sostituito ed abrogato la previgente figura di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP).

Ulteriori requisiti concernono l’oggetto sociale, che deve consistere nell’esercizio esclusivo delle attività agricole come sopra specificate e la ragione o denominazione sociale che deve contenere l’indicazione di “società agricola”.
E’ compatibile con il vincolo dell’esercizio esclusivo delle attività agricole anche la locazione, il comodato e l’affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole, quando non superi il 10% dell’ammontare dei ricavi complessivi.

Come si può riscontrare da questa breve carrellata sulle attività agricole esse vanno ben oltre la tradizionale coltivazione dei terreni e abbracciano attività che vanno dalla produzione di energie alternative, l’agriturismo, le biotecnologie, insomma, attività che tendono a soddisfare i bisogni di una società tecnologica e postindustriale. Per questo motivo molti giovani con elevate competenze professionali si stanno dedicando a questo nuovo modo di fare agricoltura.

Nella puntata successiva ci soffermeremo brevemente sui profili fiscali delle attività agricole.

Dello stesso autore

RISPONDI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Altro in Normativa

Rubriche