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martedì 17 Giugno 2025
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Scontrini fiscali addio, arriva l’invio telematico

Di Pasquale Fabbrocini

Scontrini fiscali addio grazie alla memorizzazione automatizzata e l’inoltro in via telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. L’avvio dall’1 luglio u.s. per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da parte dei commercianti al minuto (e dei soggetti ad essi assimilati in base all’art. 22 del D.P.R.n. 633/1972 – Decreto Iva), aventi un volume d’affari superiore ad € 400.000. A decorrere dall’1 gennaio 2020, cadrà la soglia dei 400.000 euro. Si tratta di una semplificazione che segue quella introdotta con la fatturazione elettronica e che consentirà ai dettaglianti di non eseguire le annotazioni nel registro dei corrispettivi, di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972, fermo restando l’obbligo di liquidazione dell’imposta e tutti gli altri adempimenti previsti dal Decreto Iva. Inoltre, grazie all’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate si renderà più agevole la predisposizione     della dichiarazione precompilata sia per i redditi che per l’Iva. Anche i consumatori ne avranno benefici: dal 2020 sarà dato il via alla lotteria degli scontrini (sebbene, all’attualità, manca il regolamento attuativo).

Tale semplificazione è stata introdotta dall’art. 17 del decreto-legge n. 119 del 2018 (c.d. decreto fiscale), che ha modificato l’art. 2 del Dlgs. n. 127 del 2015. Al fine di coordinare la vecchia e la nuova disciplina è stato emanato il provvedimento 18 aprile 2019, n. 99297 del

Direttore dell’Agenzia delle entrate, che ha aggiornato il provvedimento direttoriale 28 ottobre 2016, n. 182017, attuativo delle previgenti disposizioni del richiamato art. 2.

Inoltre, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio u.s ha previsto alcune eccezioni al suddetto obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi. Fino all’1 luglio scorso, l’obbligo di memorizzare e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i corrispettivi giornalieri era previsto esclusivamente a carico dei gestori di distributori automatici o di impianti stradali di distribuzione carburante ad elevata automazione, mentre per le altre tipologie di commercianti al minuto (supermercati, grandi catene commerciali, ecc.) la trasmissione di tali dati costituiva solo una facoltà (per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni già esercitate entro il 31 dicembre 2018).

 QUALI SONO GLI OPERATORI IVA INTERESSATI DALLA SEMPLIFICAZIONE?

In via generale, sono interessati tutti i commercianti al minuto, coloro che effettuano prestazioni di servizio in locali aperti al pubblico (parrucchieri, bar, ristoranti, calzolai ecc.) e tutti gli operatori ad essi assimilati, ai sensi dell’art. 22 del Decreto Iva, che nel 2018 hanno registrato un volume d’affari maggiore di € 400.000, tranne alcune eccezioni individuate dal citato decreto del 10 maggio u.s.

Va precisato che  ai fini del superamento della suddetta soglia dei 400.000 euro rileva il volume d’affari complessivo del soggetto passivo Iva e non soltanto quello derivante dalle operazioni di cui all’art. 22 del Decreto Iva. E opportuno evidenziare che per volume d’affari, ai sensi dell’art. 20 del Decreto Iva, si intende l’ammontare complessivo di tutte le operazioni registrate o soggette a registrazione in un anno solare, incluse le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione ai sensi dell’art. 26 del Decreto Iva, ad esclusione delle cessioni di beni strumentali ammortizzabili (tra cui annoverare anche i beni immateriali) ed i “passaggi interni” di cui all’art. 36, comma 5, del Decreto Iva.

Occorre, inoltre, specificare che il riferimento al volume d’affari registrato nel 2018 implica che coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019 non saranno interessati dall’obbligo di memorizzazione ed invio telematico, pur avendo tutti i requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata, fino all’1 gennaio 2020.   

Coloro che effettuano cessioni di farmaci con invio dei dati al sistema tessera sanitaria continueranno ad operare in tal guisa, assicurando la memorizzazione e la trasmissione quotidiana dei corrispettivi.

Per quanto riguarda le esclusioni, il succitato Decreto del 10 maggio u.s. distingue operazioni escluse senza limiti temporali ed operazioni escluse solo temporalmente, ossia nella fase di avvio del nuovo règime.

Le operazioni escluse senza limiti temporali sono individuate con riferimento a quelle per le quali era già escluso l’obbligo di emetteere scontrino/ricevuta fiscale ed indicate all’art. 2 del D.P.R. n. 696 del 1996.

Si tratta, ad esempio, delle cessioni di tabacchi; delle prestazioni di trasporto pubblico di persone con bagaglio al sèguito cche sono documentate dal biglietto acquistato dal viaggiatore;   delle cessioni di beni iscritti nei pubblici registri; delle cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione; delle cessioni di beni il cui trasferimento risulta dalla fattura differita e dal documento di trasporto, di cui al quarto comma dell’art.21 del Decreto Iva, da cui si evinca il corrispettivo; di alcune prestazioni rese dai notai, delle cessioni di alcuni prodotti editoriali; delle somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie, delle vendite per corrispondenza e quelle a domicilio. Si evidenzia che sono assimilate alle vendite per corrispondenza le operazioni riconducibili al commercio elettronico c.d. “indiretto”, vale a dire quando per il web transitano solo le offerte e gli ordinativi, ma il bene  venduto è consegnato secondo le modalità tradizionali.

Le esclusioni temporali, ossia, fino al 31 dicembre 2019, si riconducono a due tipologie.

La prima tipologia è costituita dalle operazioni “collegate e connesse” a quelle  di cui al succitato art. 2 del D.P.R. n. 696 del 1996. Orbene, l’art. 1 del suddetto Decreto del 10 maggio u.s. non precisa in cosa consistano le operazioni “collegate e connesse”. Sicuramente non può trattarsi delle operazioni accessorie di cui all’art. 12 del Decreto Iva, ossia, quelle prestazioni che completano e/o rendono possibile la prestazione principale, in quanto ladisciplina Iva di tali operazioni è assorbita dalla disciplina prevista per l’operazione principale.

La seconda tipologia di esclusioni è fornita dalle operazioni “marginali”, ossia quelle che  costituiscono una quota non superiore all’1% del volume d’affari registrato nel 2018.

COME MEMORIZZARE ED INVIARE AUTOMATICAMENTE GLI SCONTRINI?

La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi avviene a mezzo di registratori

Telematici; tuttavia, possono essere utilizzati a tal fine anche registratori di cassa appositamente adattati: in sostanza, al momento della chiusura giornaliera, i registratori telematici generano un file XML, lo sigillano elettronicamente e lo trasmettono telematicamente al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate. I Registratori Telematici possono essere utilizzati anche per emettere fatture, pure semplificate, di cui agli articoli 21 e 21 bis del Decreto Iva, in questo caso possono memorizzare nella memoria permanente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle medesime fatture, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127 del 2015. Per completezza si segnala che è stata inoltre individuata una modalità alternativa di assolvimento dell’obbligo in argomento: in particolare, è stato previsto che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi possa essere effettuata non solo tramite i Registratori di cassa Telematici, ma anche tramite l’utilizzo di una procedura web messa gratuitamente a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. Ad oggi non sono però state ancora emanate le norme per disciplinare l’utilizzo di tale procedura, che dunque non è ancora disponibile.

CREDITO DI IMPOSTA

Per le spese sostenute nel 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento di registratori di cassa telematici tramite i quali effettuare la memorizzazione elettronica dei corrispettivi giornalieri, è stato previsto il riconoscimento di un contributo pari complessivamente al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo, riferito ad ogni apparecchio, di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Le modalità di fruizione dell’anzidetto credito d’imposta sono state definite con il provvedimento del 28 febbraio 2019 del Direttore dell’Agenzia delle entrate: nel provvedimento si prevede che il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Con la risoluzione 1° marzo 2019, n. 33/E l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui si tratta. A tal fine, nel modello F24 deve essere indicato il codice tributo “6899”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”,.  

COSA VIENE CONSEGNATO AL CLIENTE?

Al cliente viene consegnato un “documento commerciale”, a meno che non richieda fattura non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 22 del Decreto Iva. Tale documento è emesso su idoneo supporto cartaceo, avente dimensioni tali da consentire al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo.

Il documento deve contenere almeno le seguenti annotazioni:

a) data e ora di emissione;

b) numero progressivo;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;

d) numero di partita IVA dell’emittente;

e) ubicazione dell’esercizio;

f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione puo’ essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);

f) ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Previo accordo con il cliente, il documento commerciale può essere emesso in forma elettronica.

Il suddetto documento può avere efficacia sia ai fini commerciali, certificando l’acquisto effettuato nella misura da esso risultante, e costituendo titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta, sia ai fini fiscali, consentendo la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi agli effetti delle imposte sui redditi, e per la deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell’Irpef, nonché l’emissione della fattura differita, di cui al succitato comma 4 del Decreto Iva.

Per essere valido ai fini fiscali, il documento deve contenere oltre alle indicazioni già

menzionate, anche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’acquirente. L’emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se richiesta

dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

In caso di utilizzo per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei

dati dei corrispettivi, in luogo dei Registratori Telematici, della procedura web prevista

dal già citato provvedimento del 18 aprile u.s, tale procedura consentirà anche di

generare il documento commerciale di cui si è detto.

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