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giovedì 1 Maggio 2025
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Cash back tra privati, esclusa tassazione solo se non vi è obbligo di procacciare clienti

Nel cash back tra privati l’importo ricevuto dal cliente non va sottoposto a tassazione solo se il bonus non è legato all’obbligo di procacciare nuovi clienti. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un interpello pubblicato il 5 maggio scorso, in cui ha fornito chiarimenti circa una diffusa pratica commerciale, applicata, soprattutto (ma non solo) nel commercio elettronico indiretto. Tale pratica commerciale è applicata, in genere, da società che gestiscono portali che ospitano inserzioni di vendita effettuate da altre imprese che forniscono i prodotti ai clienti finali. Ma tale modalità è applicata anche da imprese della grande distribuzione per acquisti effettuati direttamente presso i punti vendita convenzionati. Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, una Società aderisce a distinti accordi diaffiliazione di marketing con diverse società di e-commerce (Merchant), in base ai quali pubblica sul proprio Portale inserzioni per l’acquisto di beni e/o servizi offerti dalle stesse, a fronte del pagamento di un corrispettivo quantificato in base all’ammontare delle transazioni effettuate attraverso il Portale. In particolare, ad ogni inserzione pubblicata sul Portale è “associata una determinata percentuale di sconto che l’utente può ottenere a seguito del proprio acquisto, sotto forma, appunto, di Cashback”. In sostanza,l’operazione di Cashback costituisce un “incentivo commerciale, mediante il quale l’utente del portale che ospita le inserzioni matura il diritto di ottenere, in un momento successivo all’acquisto, un parziale rimborso dell’importo speso”. Il Cashback, quindi, può essere definito come uno “sconto”, ancorché “indiretto, in quanto non corrisposto dal venditore ma da un soggetto terzo, cioè la società che ospita sul proprio portale le inserzioni di vendita.

Orbene, il suddetto interpello fuga ogni dubbio circa l’esclusione da tassazione, in capo alla persona fisica utente del portale, del rimborso parziale della spesa ottenuto a titolo di cash back. Infatti, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, tale rimborso è qualificabile come sconto commerciale, a nulla rilevando la circostanza che esso è corrisposto in un momento successivo all’acquisto e da parte di un soggetto diverso dal venditore. Infatti, nel caso di specie, la somma ricevuta a titolo di cash back non è riconducibile ad alcuna delle 6 categorie reddituali indicate all’articolo 6 del Dpr n. 917/1986 (Testo unico delle Imposte sul reddito). Diversa è l’ipotesi in cui, invece, venisse riconosciuto dalla Società all’utente una somma per incentivare l’utilizzo del Portale da parte di altri utenti (ad esempio, con la formula “porta un amico”), sia in misura fissa che in misura percentuale, in base agli acquisti dagli stessi
effettuati. In tale ipotesi, infatti, le somme corrisposte costituirebbero un reddito diverso rientrante tra quelli di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir, in quanto si tratterebbe di un corrispettivo che la persona riceve a fronte dell’assunzione di un’obbligazione di fare, ossia, di un servizio reso alla società che gestisce il portale.

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