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martedì 17 Giugno 2025
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730, attenti all’ex bonus 80 euro trasformato in ulteriore detrazione

L’ex bonus di 80 ero, diventato in parte un trattamento integrativo e in parte una ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti, può determinare facilmente situazioni di restituzione in toto o parziale per i contribuenti i cui redditi si collocano vicini ai limiti (inferiore e superiore). Occorre perciò prestare molta attenzione in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi per evitare la richiesta di restituzione con annesse sanzioni da parte dell’Agenzia delle entrate.
Nel corso del 2020, a partire dal salario di luglio, la retribuzione d’una buona fetta di lavoratori dipendenti
ha subito un incremento. Per questi soggetti, infatti, c’è stata una consistente riduzione della differenza fra
il salario lordo e ciò che entra in tasca effettivamente, cosiddetto cuneo fiscale.
Nel secondo semestre del 2020 il credito d’imposta mensile di 80 € è stato trasformato in “trattamento
integrativo” ed elevato a 100 € per un totale, per chi ha lavorato in tutto il periodo della seconda parte
dell’anno, di 600 € spettanti per intero per un reddito fra 8.145 € e 28.000 € . Il vecchio credito d’imposta spettava per
intero fino a 24.600 € di reddito complessivo e decresceva fino ad azzerarsi a 26.600 €. Con l’”ulteriore
detrazione” decrescente al crescere del reddito complessivo da 28.000 € a 40.000 € di reddito complessivo i
100 € mensili si sono progressivamente azzerati.
I contribuenti lavoratori dipendenti con un reddito complessivo che ricade nella forchetta del beneficio dovranno
controllare la loro situazione, sia per il vecchio bonus maturato nel primo
semestre che per il trattamento integrativo ricevuto nel secondo semestre, i cui dati sono riportati nel
Certificato Unico rilasciato dal datore di lavoro.
Per il bonus del primo semestre dovranno verificare quanto riportato nei punti 391 e 392 del Certificato
Unico mentre per il trattamento integrativo i punti 400 e 401 sempre del Certificato Unico.
Dovranno, inoltre, controllare quanto riportato nella riga C14 del loro modello 730 precompilato
dall’Agenzia delle Entrate che dovrebbe riassumere quanto indicato dal datore di lavoro nel Certificato
Unico.
La complessità della normativa alla base del bonus e del trattamento integrativo è tale che bisognerà porre
molta attenzione, per non avere sorprese indesiderate ed inaspettate dal risultato contabile della
dichiarazione dei redditi.
Ciò si verifica per quei contribuenti che oltre a quello da lavoro dipendente posseggono altri redditi che
aumentano il reddito complessivo e nell’intervallo di decrescenza (rispettivamente fra 24.600 € e 26.600 €
e fra 28.000 € e 40.000 €) provocano una restituzione in tutto o in parte del bonus o del trattamento
erogato dal datore di lavoro. Occorre anche tener presente che fa parte del reddito complessivo anche
quello derivante dalla cedolare secca sugli affitti degli immobili.
Esistono, infine, anche casi rarissimi di contribuenti che hanno lavorato nell’anno per più datori di lavoro
con importi mensili modesti ma variabili alcuni al di sopra del limite minimo per ricevere il bonus o il
trattamento e alcuni al di sotto. Questi soggetti a consuntivo possono non superare il limite inferiore del
diritto all’erogazione di 8.145 € di reddito di lavoro dipendente e se non hanno altri redditi neanche sanno
che debbono fare dichiarazione per restituire una cifra minimale all’erario. È un effetto perverso e per molti
aspetti diabolico sia per gli importi interessati che per le condizioni economiche degli interessati.
È bene, quindi, che in ogni caso il contribuente verifichi la sua situazione accedendo al suo 730
precompilato sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Nelle tabelle si riportano alcuni dati relativi sia all’incremento reddito (Tabelle 1 e 2) sia al fenomeno delle restituzioni (Tabelle 3 e 4).

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