di Pasquale Fabbrocini
Facendo sèguito ai nostri primi due interventi, in questo articolo ci soffermeremo, su quali sono i lavori che danno diritto all’agevolazione e entro quali importi. Va, innanzitutto, evidenziato che tali sono i lavori che hanno ad oggetto le parti comuni dei
fabbricati agevolabili, come individuati nel nostro secondo intervento. Come si è avuto
modo di dire in tale precedente intervento, riguardo alle unità unifamiliari, alle unità
autonomamente funzionali site in complessi plurifamiliari (ad esempio, villette a schiera) e
ai fabbricati con non più di 4 abitazioni (escluse le pertinenze) di proprietà di una medesima
persona, si fa riferimento al concetto di parti comuni “in senso oggettivo”, non esistendo
parti comuni in senso giuridico, ai sensi dell’art. 1117 c.c. Pertanto, anche per queste
tipologie di edifici sono agevolabili gli interventi sulle parti esterne degli stessi.
Inoltre, sono agevolabili i lavori eseguiti sulle singole unità che compongono il fabbricato.
Come si è sempre accennato nel nostro secondo intervento, sono esclusi dai lavori
agevolabili sulla singola unità immobiliare quelli che hanno ad oggetto unità diverse dalle
abitazioni (categorie catastali diversa dalla A), nonché, nell’ambito delle unità abitative,
sono esclusi dall’agevolazione i lavori sulle abitazioni di lusso, rientranti nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9. Sono in ogni caso esclusi i lavori sulle unità accatastate A/10 –
uffici, che non hanno destinazione abitativa. Mentre, sono sempre agevolabili i lavori sulle
pertinenze di unità abitative agevolabili, a prescindere dalla categoria catastale della
pertinenza.
Gli interventi sulle parti comuni sono di due specie, ossia, i lavori “trainanti” o “principali”
e quelli “trainati” o “aggiuntivi”, mentre, i lavori sulla singola unità immobiliare sono solo
quelli “trainati”. Ai fini dell’agevolazione in commento è decisiva la suddetta distinzione, in quanto sono gli
interventi “trainanti” sulle parti comuni che danno accesso all’agevolazione anche per gli
interventi “trainati”, sia sulle parti comuni che sulla singola unità immobiliare. Per questo
motivo, gli interventi “trainati” devono essere eseguiti nell’intervallo di tempo intercorrente
tra l’inizio e la fine dei lavori “trainanti”.
Gli interventi “trainanti” si riconducono a due “macrocategorie”: quella degli interventi di
efficientamento energetico (potenziamento dell’“ecobonus”) e quella degli interventi per la
messa in sicurezza sismica (potenziamento del “sismabonus”). Rientrano tra i lavori di
efficientamento energetico le tipologie di intervento di seguito descritte.
Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi. Si tratta di interventi di
isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti)
e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati
o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare o dell’unità
immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente
indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (potenza termica dispersa per m2 di superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura), espressa in W/m2K,
definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con i
Ministri dell’Economia, dell’Ambiente e delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6
agosto 2020.
Si precisa che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina
agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente.
Affinchè tutti i lavori suddetti siano agevolabili, i materiali isolanti utilizzati devono
rispettarei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
Con riferimento all’ammontare di spesa ammissibile, per gli interventi sin qui descritti, il
Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
• 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente
indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
• 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio,
se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
• 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio,
se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
Una seconda tipologia di interventi di efficientamento energetico degli edifici è costituita
dai lavori volti alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Si tratta degli
interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al
raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di
acqua calda sanitaria, dotati di:
• generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio
2013;
• generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
• apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione,
assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in
abbinamento tra loro;
• sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES),
come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20%;
• collettori solari.
L’agevolazione, che spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica
dell’impianto sostituito, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore
a:
• 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio,
per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
• 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio,
per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Come anticipato sopra, la seconda “macrocategoria” di interventi “trainanti” o “principali” è
costituita dai lavori di messa in sicurezza sismica degli edifici, riconducibili al c.d.
“sismabonus”.
L’agevolazione per gli interventi antisismici prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a
1-septies, del decreto legge n. 63/2013 è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio
2020 al 30 giugno 2022. Per le spese sostenute nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in
quattro quote annuali di pari importo.
Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi indicati al
periodo precedente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.
Tutti gli interventi “trainanti” sono agevolabili se realizzati sui fabbricati agevolabili come
individuati nel nostro secondo intervento. Tali lavori danno diritto all’agevolazione anche in
caso di demolizione e ricostruzione di un edificio, a condizione che gli interventi di
demolizione e ricostruzione dell’edificio rientrino tra gli interventi di cui al comma 1 lettera
d) dell’articolo 3 del Dpr n. 380/2001.
All’uopo si evidenzia che l’agevolazione spetta anche se l’edificio abbattuto e ricostruito o
radicalmente trasformato, in origine, non apparteneva ad una delle categorie catastali
agevolabili (categoria A, esclusa A/10), purchè nel titolo autorizzatorio dei lavori sia
indicata la categoria catastale “finale” e che la stessa sia agevolabile.
Come detto innanzi, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per interventi
“trainati, ossia, per “ulteriori” interventi eseguiti congiuntamente con almeno uno degli
interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale o antisismici, precedentemente elencati.
Gli interventi “trainati” che, come anticipato, possono insistere sia sulle parti comuni degli
edifici che sulle singole unità agevolabili, si riconducono a due “macrocategorie”, ossia,
quella degli “ulteriori interventi di efficentamento energetico” e quelli per la rimozione delle
barriere architettoniche.
Con riferimento alla prima “macrocategoria”, i lavori consistono in quegli interventi di
efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, nei limiti
di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica dalla legislazione vigente,
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle
superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (c.d.
interventi “trainanti o principali”).
Ai fini del Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e gli eventuali
trainati di cui all’articolo 14 del citato decreto legge n. 63/2013, devono assicurare, nel loro
complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con
eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non
possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Altre tipologie di interventi “trainati” della “macrocategoria” efficientamento energetico,
sono:
• impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, lettere a, b, c, d, del Dpr n. 412/1993 ovvero di impianti solari fotovoltaici su
strutture pertinenziali agli edifici;
• sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o
successiva all’installazione degli impianti medesimi;
•infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, nella misura di n. 1 colonnina per unità
immobiliare.
Riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche, il Superbonus spetta, per le spese
sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, per gli interventi previsti dall’articolo 16-bis,
comma 1, lettera e), del Dpr 917/1986, eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento
termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti (interventi trainanti).
Si tratta, in particolare, degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni
strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più
avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone
portatrici di handicap in situazione di gravità.