Il caso dell’Umbria, la regione ha scelto di legare la compartecipazione al reddito favorendo i nuclei con un patrimonio consistente.
di Lelio Violetti
Per stabilire l’esenzione dai ticket sanitari meglio ricorrere all’Isee anzichè al reddito attraverso la tessera sanitaria. Un meccanismo, quest’ultimo, introdotto nel 1993 e che per la compartecipazione fa riferimento alla famiglia fiscale, composta da marito e moglie e dagli altri soggetti fiscalmente a carico (figli ed altri soggetti presenti nel nucleo con diverso grado di parentela) e al reddito Irpef del nucleo. La norma, tuttora in vigore, è stata utilizzata dalla regione Umbria, che di fatto l’ha preferita all’Isee, strumento di recente aggiornato e che consente una maggiore equità nell’accesso ai servizi sociali compreso quelli di natura sanitaria, in quanto oltre al reddito Irpef considera anche il patrimonio mobiliare e immobiliare.
La regione Umbria, riorganizzando il sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria ha esteso l’esenzione dal ticket per tutti i soggetti appartenenti a nuclei con reddito complessivo inferiore a 31,151,98 euro ed ha stabilito una compartecipazione d’importo crescente per fasce di reddito del nucleo: da 31.151,98 euro a 70.000,00 euro; da 70.000,01 a 100.000,00 euro ed oltre 100.000,00 euro.
Dal punto di vista dell’equità l’utilizzo attuale di questa norma suscita molti dubbi in quanto dalla sua formulazione originaria non contribuiscono più alla progressività dell’imposta alcune tipologie di reddito. In particolare non fanno più parte del reddito complessivo:
– dall’anno d’imposta 2004 gran parte dei redditi di capitale in quanto con l’abolizione dei crediti d’imposta è stata cambiata la loro tassazione e sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;
– per il periodo dal 2008 al 2011 i redditi dei soggetti (cosiddetti “minimi”) con ricavi inferiori ai 30.000 € derivanti dall’esercizio di attività commerciali o professionali; questi soggetti hanno avuto la possibilità di determinare il reddito in modo semplificato pagando un’imposta sostitutiva di IRPEF (e relative addizionali), IRAP ed IVA;
– dall’anno d’imposta 2012 il regime dei minimi è stato modificato e ristretto il campo ai soli soggetti (imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), con ricavi inferiori ai 30.000 euro, che intraprendono l’attività o che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007; questi soggetti pagano una imposta forfetaria sostitutiva;
– dall’anno d’imposta 2011 i proprietari di abitazioni date in locazione possono assoggettare i relativi affitti ad un imposta sostitutiva (cosiddetta cedolare secca);
– dall’anno d’imposta 2012 il reddito derivante (rendita maggiorata) dalle abitazioni a disposizione in seguito all’introduzione della nuova Imposta Municipale Unica sugli immobili e per quest’anno d’imposta anche il reddito derivante dall’abitazione principale non è più imponibile IRPEF e quindi questa componente, seppur in precedenza interamente deducibile, non fa più parte del reddito complessivo;
– dall’anno d’imposta 2013 sono tornati a far parte del reddito complessivo il reddito derivante dall’abitazione principale e il 50% del reddito delle abitazioni a disposizione situate nel comune in cui il dichiarante possiede anche l’abitazione principale.
I nuclei familiari con soggetti che posseggono, nell’anno d’imposta di riferimento della esenzione/riduzione, tali tipologie di reddito sono pertanto, ingiustamente, avvantaggiati rispetto agli altri. Una norma fatta per agevolare i meno abbienti rischia di favorire proprio chi possiede di più (redditi da capitale).
La norma originaria, quindi, non risponde più compiutamente alle esigenze per cui era stata approvata e sfugge il perché non sia stata modificata o abrogata all’atto dell’entrata in vigore nel 1998 dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee), strumento destinato a misurare in modo neutrale ed oggettivo la ricchezza d’un nucleo familiare (Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 109).
L’Isee, oltre a considerare tutti i redditi del nucleo (compresi quelli non soggetti alla progressività dell’Irpef e non facenti parte del reddito complessivo), tiene conto anche del patrimonio accumulato dalla famiglia e in un Paese, come l’Italia, dove l’evasione è alta, questo è, dal punto di vista dell’equità, assai importante. Infatti in genere il reddito non dichiarato (evasione) si trasforma in patrimonio.
Recentemente, inoltre, l’Isee è stato rivisto dal Dpcm n. 159 del 5 dicembre 2013 che ha risolto le principali criticità che avevano caratterizzato l’uso dello strumento nei primi quindici anni di applicazione, migliorando la definizione di nucleo familiare, che non fa più riferimento a quello fiscale, e le componenti reddituale e patrimoniale che contribuiscono a determinarlo. Sono state semplificate anche le modalità dichiarative e sono stati rafforzati i controlli in tempo reale (compreso il patrimonio mobiliare) di quanto indicato dai nuclei richiedenti.
La coesistenza delle due modalità di misurazione della ricchezza dei nuclei familiari origina anche uno spreco economico in quanto convive, insieme alla gestione dell’Isee, la necessità di tenere aggiornato, con la manutenzione delle relative applicazioni informatiche, l’archivio, costituito presso l’Anagrafe tributaria, per controllare la sussistenza e la validità delle esenzioni e delle relative compartecipazioni nell’ambito del sistema informativo della tessera sanitaria.
Un’ultima notazione riguarda quanto specificamente previsto dalla normativa regionale umbra con riferimento alle fasce di reddito relative all’esenzione/compartecipazione.
L’aumentare dell’importo della compartecipazione al crescere del reddito complessivo introduce il concetto di progressività all’interno del pagamento d’un servizio a cui in parte i soggetti richiedenti hanno già contribuito in misura diversa (anch’essa crescente al crescere del reddito) con la stessa imposta gravante sul reddito.
Siamo, in pratica, di fronte ad una progressività sulla progressività quando il dettato costituzionale (articolo 53) fa esplicito riferimento alla progressività solo per “Il sistema tributario”. Anche in considerazione di ciò sembra più opportuno e più equo adottare come strumento di misura della ricchezza delle famiglie l’Isee e non il reddito complessivo ovvero solo la parte di reddito sottoposta alla progressività nel pagamento dell’imposta relativa.