La norma, forse pensata per sanare alcuni sforamenti alla riforma Brunetta, può aprire la stura ad una nuova infornata di esterni. Penalizzati i giovani interni più preparati e meritevoli che si vedranno preclusa la possibilità di aspirare agli incarichi di maggiore responsabilità e prestigio.
Addio tetto per i dirigenti esterni nelle Agenzie fiscali. La novità è contenuta nel maxiemendamento alla manovra approvata dal Parlamento. Vengono introdotte una serie di deroghe ai limiti previsti dalla riforma Bassanini e dal Dl Brunetta per l’immissione di dirigenti esterni. In pratica le Agenzie fiscali e in particolare le Entrate dove a livello centrale gli esterni rappresentano già la maggioranza, potranno affidare incarichi dirigenziali a esterni senza alcun limite tranne quello imposto della pianta organica dei dirigenti complessivi. La norma, in netto contrasto con la filosofia della manovra centrata a ridurre i costi della Pa, e in barba a tutte le predicazioni sulla valorizzazione dei più meritevoli, disegna uno scenario in cui anzichè adottare rigorosi meccanismi valutativi volti a riconoscere le professionalità esistenti all’interno delle stesse agenzie la regola diventa il ricorso a opachi meccanismi di cooptazione dall’esterno.
Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede la nuova norma contenuta nella seconda parte del comma 21-sexies (*) del maxiemendamento. In pratica vengono introdotte tre disposizioni tra loro collegate che hanno il fine di derogare ai limiti generali che l’art. 19 del d.lgs. 165 del 2001(**), come modificato da ultimo dall’art. 40, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 150 del 2009 (c.d. decreto Brunetta), stabilisce per l’affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, salvaguardando in tal modo le specifiche disposizioni contenute al riguardo nei regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali e i relativi attuali assetti dirigenziali (in qualche caso andati oltre alle stesse norme regolamentari). Con la prima disposizione si stabilisce che le agenzie, nel disciplinare i rispettivi ordinamenti interni ai principi in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali previsti in via generale per le pubbliche amministrazioni dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, debbano tenere conto delle “proprie peculiarità” nonché “della necessità di garantire gli obiettivi di gettito prefissati”. Si prevede, dunque, per le agenzie fiscali una sorta di applicazione “attenuata” delle disposizioni contenute nell’art. 19, comma 6, del d.lgs. 165, sulla base di non meglio precisate peculiarità e in considerazione del fatto che gli stringenti obiettivi di gettito non sarebbero compatibili con le ordinarie regole di affidamento degli incarichi a soggetti esterni all’amministrazione .
Con il periodo successivo del comma 21-sexies, i magistrati e gli avvocati dello Stato vengono assimilati ai dirigenti delle altre pubbliche amministrazioni ai fini dell’applicazione dei limiti stabiliti dal comma 5-bis dell’art. 19 del d.lgs. n. 165. Si tratta, evidentemente, di un espediente formale, grazie al quale sarà possibile imputare gli incarichi dirigenziali conferiti (o da conferire in futuro) ad appartenenti alle magistrature all’aliquota di posti stabilita dal suddetto comma (rispettivamente il 10% dei posti in organico per la prima fascia e il 5% per la seconda fascia), anziché a quella fissata dal comma 6 dello stesso art. 19, che già espressamente include i magistrati e gli avvocati dello Stato tra i soggetti, diversi dai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, ai quali è possibile conferire incarichi dirigenziali entro i limiti, rispettivamente, del 10% per i posti in organico per gli incarichi di prima fascia e dell’8% per quelli di seconda fascia. Con l’ultimo periodo del comma 21-sexies, infine, si prevede che i limiti stabiliti dal citato comma 6 dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti diversi dai dirigenti pubblici, possano essere derogati se gli incarichi rientrano, comunque, nei “limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole agenzie”. Con quest’ultima disposizione si viene di fatto ad eliminare qualsiasi limite al conferimento di incarichi a soggetti esterni alle agenzie fiscali, posto che gli sforamenti ai tetti che in via generale sono fissati dalle norme contenute nel d.lgs. 165 potranno trovare comunque copertura nelle risorse destinate all’assunzione di dirigenti a tempo indeterminato di cui le medesime agenzie fiscali dispongono.
In sostanza ciò significa che le agenzie fiscali potranno conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni purché venga rispettato il limite del totale dei posti disponibili nella rispettiva fascia dirigenziale. Si è già detto come le nuove disposizioni siano state ispirate dalla necessità di sanare situazioni in essere che già avevano determinato il superamento dei limiti di legge, in specie dopo le modifiche al comma 6 dell’art. 19 apportate dal decreto “Brunetta”. In particolare, va ricordato come l’art. 13 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate preveda, nel testo attualmente in vigore, limiti l’attribuzione di incarichi a soggetti esterni, rispettivamente, in ragione del 20% della dotazione organica di dirigenti di prima fascia e del 7% della relativa dotazione organica per dirigenti di seconda fascia. Ciò che appare, tuttavia, assolutamente ingiustificato nella nuova normativa è il sostanziale abbandono di ogni limitazione nell’affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla dirigenza pubblica. Per effetto del nuovo quadro normativo si realizza, forse non del tutto consapevolmente, una mutazione nell’essenza stessa delle agenzie fiscali, il cui gruppo dirigente futuro potrebbe sempre di più essere la risultante di opachi processi di cooptazione esterni, piuttosto che di rigorosi meccanismi valutativi volti a riconoscere professionalità e merito esistenti prima di tutto all’interno delle stesse agenzie.
Si tratta di uno scenario preoccupante, che rischia da un lato di compromettere la natura stessa delle agenzie fiscali e dall’altro di deludere le aspettative di quanti, giovani e meno giovani, operano all’interno delle agenzie fiscali con professionalità e merito, e che, in modo del tutto legittimo, avrebbero titolo a ricoprire anche gli incarichi di maggiore rilevanza. In sostanza, ciò che dovrebbe essere l’eccezione – il ricorso all’esterno, quando occorrono particolare competenze professionali non rinvenibili nei ruoli dell’amministrazione – rischia di divenire la regola, quantomeno per gli incarichi di più elevato livello delle strutture centrali. Del resto, se già si osserva l’organigramma della più importante delle agenzie fiscali, l’Agenzia delle entrate, che è nata e, all’inizio, si è sviluppata con successo con dirigenti centrali e periferici interni, si può notare come, attualmente, soltanto tre su un totale di nove strutture direttamente dipendenti dal direttore dell’Agenzia siano affidate a dirigenti interni. Quanto questo sia giustificato da effettive esigenze di capacità che non avrebbero potuto essere soddisfatte con i soli dirigenti interni e quanto ciò sia il risultato di meccanismi, purtroppo ormai consueti nell’Italia d’oggi, ma che poco hanno a che fare con la ricerca di professionalità e merito, lo lasciamo stabilire ai lettori. A noi resta l’ingenua speranza che simili pratiche abbiano prima o poi a cessare e ci si indirizzi verso rigorosi percorsi selettivi per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.
(*) Seconda parte comma 21-sexies: “Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie”.
(**) Il testo vigente dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001: “6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell’incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.”.