back to top
martedì 17 Giugno 2025
spot_img
spot_img

Auto blu, l’uso privato va tassato come benefit

L’uso privato dell’auto blu andrebbe tassato. Considerando solo le cosiddette auto ‘blu blu’, cioè quelle di rappresentanza in uso esclusivo ad autorità varie e alte carico dello Stato, degli enti territoriali e della Pa si potrebbero recuperare all’erario 68 milioni l’anno ipotizzando un uso privato del mezzo del 30%.

di Oreste Saccone

L’auto blu nel nostro paese è uno status simbol. Un vero e proprio esercito di politici, amministratori di società pubbliche e dirigenti della Pa ne godono i benefici. Nelle finanziarie degli ultimi 10 anni sono state introdotte norme per circoscrivere il numero dei beneficiari, ma stando alle rilevazioni del ministero della Pa dell’ottobre scorso sono 5.000 le sole auto ‘blu blu’. Visto che è difficile circoscrivere e contenere il fenomeno, sarebbe ora di iniziare almeno a tassarle come fringe benefit. Basterebbe applicare ai beneficiari di auto blu le norme del nostro ordinamento tributario che non prevedono alcuna espressa esclusione per tali benefit.

{jcomments on}

 

A fini fiscali l’uso privato con autista dell’auto di servizio da parte di un pubblico ufficiale costituisce senza dubbio per lo stesso un fringe benefit, cioè un emolumento in natura, che integra i suoi compensi e va tassato in base al criterio del valore normale fissato dall’art. 9 del tuir. In concreto andrebbe fatta un’indagine di mercato per accertare il costo di servizi della stessa specie o similari , nel nostro caso individuabile, a secondo delle modalità di erogazione del servizio, nel noleggio di auto con autista o nel servizio taxi, nel tempo e nel luogo in cui gli stessi servizi sono stati prestati o in mancanza, nel luogo e nel tempo più prossimi. E’ da escludere invece per il dipendente pubblico, che faccia uso per motivi personali della macchina di servizio con autista, l’applicazione della tassazione a forfait analogamente a quanto previsto nel caso di uso promiscuo dell’auto aziendale di cui all’art. 51, comma 4, lett. a) del tuir.

Nel caso in esame il benefit è costituito anche dall’impiego dell’autista e dal carburante consumato. Il benefit dovrebbe essere assoggettato alle relative trattenute previdenziali. Anche nel caso in cui l’utilizzo dell’auto blu per ragioni personali si configuri come illecito il fisco vuole ugualmente la sua parte. L’uso illecito dell’auto blu non sfugge al fisco. Infatti i proventi, anche quelli in natura, derivanti da fatti, atti, o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, devono essere ricompresi, se in esse classificabili, nelle varie categorie reddituali. Qualora non siano classificabili nelle predette categorie, vanno considerati come redditi diversi.

Dal recente monitoraggio effettuato dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione (ottobre 2010) le sole auto “blu blu”, cioè quelle di rappresentanza, in uso esclusivo ad autorità, alte cariche dello Stato e degli enti pubblici, vertici politici di Regioni e Amministrazioni locali, sono oltre 5.000, con un costo stimato annuo per ciascuna auto non inferiore a 95.000 euro (nel caso della gestione diretta il coste ammonta a circa 138.000 secondo le stime contenute nel citato monitoraggio ministeriale). Ipotizzando prudenzialmente un uso personale pari ad 1/3 del costo complessivo, la base imponibile, che per quanto risulta attualmente non viene assoggettata ad imposizione sul reddito, ammonta a non meno di 158 milioni di euro che, all’aliquota marginale del 43% (escluse le addizionali regionale e comunale) darebbe luogo ad un gettito di circa 68 milioni di euro.

A rendere più urgente la tassazione del benefit anche l’orientamento della Cassazione che in una recente sentenza della sesta sezione penale ha affermato il principio che l’uso occasionale dell’auto blu con autista per finalità personali, da parte del pubblico ufficiale che ne ha la disponibilità per motivi di servizio, non costituisce peculato d’uso. Nel caso esaminato la Cassazione ha ritenuto di escludere nella condotta di sei assessori del comune di Napoli, che hanno utilizzato l’auto di servizio per ragioni private, la configurabilità del reato. Nei singoli casi contestati (complessivamente nove in un anno) “l’ipotizzato uso improprio o indebito delle vetture non ha dato luogo, per consistenza e durata dei singoli usi incriminati, ad un’appropriazione del bene che abbia realmente compromesso la destinazione istituzionale dei veicoli ed abbia arrecato pregiudizio, anche se modesto, alla funzionalità dell’Ente pubblico”. Casomai – sostiene la corte – l’uso indebito del bene contestato costituisce un comportamento moralmente riprovevole, che potrebbe essere oggetto di sanzioni disciplinari. In assenza di peculato e sanzioni facciamogli pagare almeno le tasse.

Dello stesso autore

RISPONDI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Altro in Attualità

Rubriche