back to top
giovedì 1 Maggio 2025
spot_img
spot_img

Capitali all’estero, sanatoria per chi decide di riportarli in Italia, sconto reati tributari e sanzioni

Il nuovo condono varato per decreto. Chi ha portato illegalmente capitali all’estero può mettersi in regola entro il 30 settembre 2015 pagando in unica soluzione. Questa volta lo scudo è light e non prevede l’anonimato.

Per i furbi arriva l’ennesima sanatoria. Il governo Letta, sempre più alla disperata ricerca di soldi per far quadrare i conti, dopo aver rottamato le cartelle esattoriali, ha varato un decreto legge che, nelle intenzioni dell’esecutivo dovrebbe favorire la cosiddetta ‘voluntary disclosure’, cioè l’emersione volontaria dei contribuenti che negli anni scorsi hanno costituito capitali nei paesi a fiscalità privilegiata. Le somme in gioco sono significative. Nelle sole banche svizzere si stima che siano depositati oltre 150 miliardi. E il governo punta a far affluire nelle casse dello Stato alcuni miliardi da destinare alla riduzione del costo del lavoro. Non siamo ai condoni tombali di tremontiana memoria varati con i diversi scudi per il rimpatrio dei capitali. Tuttavia la logica di base con cui continua ad operare il governo è sempre la stessa. Riconoscere un premio, seppur minimo, a chi non ha rispettato le regole tributarie. La nuova sanatoria non prevede l’anonimato e fa pagare per intero l’imposta evasa. I vantaggi per chi aderisce sono nelle sanzioni che vengono sensibilmente ridotte fino alla metà del minimo e negli eventuali reati tributari commessi: le pene vengono eliminate per le fattispecie più lievi (omessa o infedele dichiarazione) e ridotte della metà per quelli più gravi (fatture false, artifici contabili e frode). Le norme sulla ‘voluntary disclosure’, non dovrebbero avere effetti sul fronte delle sanzioni e dei presidi previsti in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

{jcomments on}

Reati tributari: per certi versi l’adozione di una sanatoria penale è un passaggio inevitabile per evitare che il condono diventi un flop annunciato. In assenza di una misura sul penale i contribuenti che volessero emergere volontariamente e diventare trasparenti dovrebbero di fatto autodenunciarsi ed esporsi al rischio di un processo penale. Il decreto prevede la non punibilità per l’omessa o infedele dichiarazione, attualmente sanzionata con la reclusione da 1 a 3 anni, mentre per i reati più gravi, attualmente puniti con una sanzione da 18 mesi a 6 anni di reclusione è previsto il dimezzamento della pena da 9 mesi a 3 anni in caso di rientro volontario.

Sanzioni: è opportuno ricordare che l’ultima legge comunitaria ha modificato la normativa antiriciclaggio riducendo significativamente le sanzioni per i contribuenti che non hanno correttamente dichiarato il possesso di capitali all’estero, in precedenza sanzionati con particolare pesantezza. L’omessa indicazione nel cosiddetto modello Rw della dichiarazione dei redditi era punita con una sanzione dal 10% al 50% delle somme non dichiarate e la confisca di un ammontare equivalente agli importi non dichiarati. Ora invece la confisca è scomparsa e la sanzione va dal 3% al 15% per i paesi white list e dal 6% al 30% per i paesi black list. Rispetto alle sanzioni già ridotte con la legge comunitaria il decreto sulla volontary introduce un ulteriore sconto di un quarto per la semplice regolarizzazione. Mentre l’ulteriore sconto riduce la sanzione si riduce fino alla metà se il contribuente trasferisce i capitali in Italia o in un altro Paese dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni, oppure se si rilascia all’intermediario estero l’autorizzazione a trasmettere le informazioni al fisco italiano.

Scadenze: la procedura di collaborazione volontaria potrà essere attivata fino al 30 settembre 2015, relativamente ai capitali esportati fino al 31 dicembre 2013. L’autore delle violazioni, per aderire alla sanatoria, dovrà indicare spontaneamente all’amministrazione finanziaria tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona. Chi deciderà di emergere dovrà pagare per intero le eventuali imposte evase, mentre potrà godere dello sconto sulle sanzioni e della non punibilità o riduzione della pena per l’eventuale reato tributario commesso. Più in dettaglio al momento della richiesta il contribuente è tenuto ad esibire la documentazione completa su investimenti e attività finanziarie costituiti o detenuti all’estero, su come si sono costituiti e sui guadagni realizzati negli ultimi 10 anni in termini di interessi, dividendi, plusvalenze. La collaborazione volontaria deve riguardare tutti i periodi di imposta per i quali non siano scaduti i termini per l’accertamento alla data della presentazione della richiesta.

Versamento: le somme dovute vanno versate in un’unica soluzione. La procedura di collaborazione volontaria si chiude con l’avvenuto versamento. La norma pone rimedio a quanto si è verificato con lo scudo ter quando il condono si perfezionava con il versamento della prima rata. Molti contribuenti non hanno mai versato le successive.

Contraddittorio: per individuare correttamente le imposte dovute è previsto un contraddittorio tra il contribuente che vuole emergere e l’Agenzia delle entrate.

Limiti: non potranno accedere i contribuenti nei confronti dei quali sono stati avviati accessi, ispezioni, verifiche o qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazioni di norme tributarie. La richiesta di sanatoria, inoltre, non potrà essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. Ai fini pratici è opportuno sottolineare che con il varo dello scudo ter è stata introdotta una norma che inverte l’onere della prova stabilendo che dovrà essere il contribuente a dimostrare che le somme non sono frutto di evasione fiscale. Per contro l’amministrazione potrà presumere che le somme all’estero sono frutto di evasione e procedere all’accertamento.

Quadro Ocse: la sanatoria si inquadra all’interno della strategia Ocse di stringere le maglie attorno a chi utilizza i paesi che non collaborano nello scambio di informazioni. La stretta in atto a livello internazionale nel contrasto all’evasione fiscale rende meno sicura la posizione di quanti hanno portato capitali all’estero senza dichiararli nelle forme dovute al paese di residenza. Ciò dovrebbe favorire il processo di ‘voluntary disclosure’ cioè di emersione volontaria. Chi ha portato o costituito capitali all’estero, da un lato spinto dal nuovo impegno internazionale contro l’evasione e dall’altro allettato dalla non punibilità per gli eventuali reati tributari commessi in caso di rientro in Italia dei capitali stessi dovrebbe vedere la sanatoria come uno strumento utile per mettersi in regola pagando un prezzo inferiore a quello che potrebbe scattare in caso di accertamento. Ancorchè l’accertamento resta un evento remoto.

Dello stesso autore

RISPONDI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Altro in Attualità

Rubriche