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giovedรฌ 1 Maggio 2025
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Corte Conti, impossibile valutare effetti cashback, Mef non fornisce dati chiesti, finora hanno aderito 8,6 mln cittadini per 545 mln transazioni

Al momento “non è possibile valutare gli effetti che sta producendo il Programma” del cashback, in quanto il ministero dell’Economia non ha fornito i dati richiesti per motivi di privacy. E’ quanto scrive la Corte dei Conti in una analisi degli effetti delle misure introdotte per incrementare l’uso dei pagamenti elettronici contenuta nel rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, nel quale evidenzia che dall’inizio dell’operazione cash back al 10 maggio scorso hanno aderito al programma 8,6 milioni di cittadini, sono stati attivati 15,7 milioni di strumenti di pagamenti e sono state eseguite circa 545 milioni di transazioni. “E’ paradossale -scrive la Corte- che le informazioni, di cui ordinariamente dispongono gli acquirer e le organizzazioni che analizzano il settore dei pagamenti elettronici, non siano conoscibili dalle Istituzioni pubbliche che hanno finanziato l’iniziativa”. La Corte ricorda che allo scopo di acquisire primi elementi di valutazione sulla misura introdotta, sono stati richiesti al Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia alcuni dati e informazioni. Più specificamente è stato chiesto: l’ammontare in valore assoluto delle transazioni ripartito in classi di valore; la disaggregazione del numero di operazioni per utente ad integrazione di quella già presente nella sezione “I numeri del Cashback” del sito io.italia.it; il numero di esercizi, negozi, ecc. disaggregati per codice Ateco o per raggruppamenti di attività e il relativo numero di operazioni complessivamente effettuate. Una ulteriore richiesta ha riguardato la distribuzione su base regionale dei medesimi raggruppamenti.

A tali richieste, osservano i magistrati contabili, il Dipartimento si è limitato a fornire i soli dati relativi alla disaggregazione delle transazioni per classi di importo e la distribuzione del numero di utenti per fasce di operazioni. Mentre relativamente alla richiesta della distribuzione degli operatori per raggruppamenti di attività e su base regionale lo stesso Dipartimento ha fatto presente che “Ai fini del rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali e in linea con le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, l’infrastruttura tecnologica (cd. Centro Stella) che elabora i dati relativi alle transazioni utili ai fini del Programma Cashback non raccoglie informazioni di dettaglio circa la categoria merceologica o la localizzazione degli esercenti presso cui sono effettuate le transazioni”. Una risposta quella del Mef che ha lasciato perplessa la magistratura contabile. “Al riguardo -scrivono- non possono non esprimersi perplessità in merito a quanto rappresentato, tenuto conto che la conoscenza degli effetti economici e sociali generati dal Programma appare indispensabile ove si consideri la rilevanza delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e gli ambiziosi obiettivi che sono alla base dell’iniziativa. Va peraltro rilevato che le transazioni mediante carta di credito o di debito prevedano l’utilizzazione del codice MCC (Merchant Category Code) quale codifica standard a livello internazionale per definire la categoria merceologica dell’esercente. Quanto alle preoccupazioni in materia di privacy, si rileva come i dati richiesti riguardassero unicamente aggregazioni di raggruppamenti di attività economiche su base territoriale e su base solo regionale”.

Per la Corte, tuttavia, è possibile avanzare alcune considerazioni sull’impianto teorico della disciplina adottata, al fine di individuare eventuali iniziative migliorative. “Un primo aspetto -sottolinea- riguarda le tipologie di transazioni interessate dall’incentivazione tramite Cashback. La soluzione adottata, che non opera alcuna distinzione tra i beni e servizi oggetto delle transazioni e i soggetti che rendono la prestazione, appare poco convincente. Preferibile sembrerebbe una soluzione che valga a privilegiare i pagamenti effettuati verso operatori medio-piccoli prevedendo un incentivo differenziato tra, da un lato, grande distribuzione, catene commerciali, impianti di distribuzione carburanti, ecc. (che generalmente presentano contenuti livelli di evasione sui ricavi) e, dall’altro, piccoli operatori, artigiani e simili, che si caratterizzano per diffusi fenomeni evasivi”. Quanto al numero minimo di operazioni richieste nel semestre per la corresponsione del rimborso, va considerato che ad oggi (10 maggio 2021), rileva la Corte, oltre il 55 per cento degli utenti registrati ha superato il numero di cinquanta transazioni. È pertanto ragionevole ritenere che alla fine del semestre almeno il 70-75 per cento dei partecipanti avrà raggiunto la soglia prevista e, conseguentemente, avrà titolo per conseguire il beneficio. Quanto all’ammontare dello stesso, considerato che il maggior numero di pagamenti si addensa nelle fasce ricomprese tra i 10 e i 50 euro, è ipotizzabile che la gran parte di coloro che hanno raggiunto il numero di transazioni richiesto, conseguirà il massimo importo erogabile (150 euro). È presumibile, pertanto, che il numero di cinquanta operazioni nel semestre si riveli esiguo, indebolendo l’interesse ad utilizzare il pagamento elettronico”.

Con riferimento al Super cashback, “allo scopo di contenere gli abusi – che i dati forniti dal Dipartimento alla data del 30 aprile sembrano confermare – potrebbe essere opportuno limitare il numero di operazioni effettuabili con lo stesso operatore nell’arco della medesima giornata (anche se con carte diverse). In questo modo si eviterebbe anche il probabile frazionamento artificioso degli acquisti. La misura del relativo premio, 1500 euro ai primi 100 mila utenti per numero di operazioni nel semestre, appare eccessiva e potrebbe avere un effetto negativo su gran parte dei partecipanti all’operazione già nei primi mesi del semestre, con conseguente perdita di interesse alla “gara”. Preferibile sembrerebbe un premio di importo minore (p.e. il raddoppio del Cashback ordinario, cioè altri 150 euro) per i primi 500 mila classificati nel numero di operazioni. In questo modo il costo sarebbe dimezzato e l’incentivo conserverebbe una sua validità potendo mantenere in competizione fino all’ultimo molti più soggetti rispetto al criterio attuale. Un ulteriore aspetto poco convincente del sistema attuale è quello dell’esclusione dei minori dall’iniziativa. Come già si è avuto modo di osservare, la previsione che replica quella contenuta nell’art. 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016 legge di bilancio 2017, concernente la c.d. “Lotteria degli scontrini”, muove da una solo formale assimilabilità del premio/rimborso previsto alle attività di gioco, mentre dovrebbe tener conto del crescente numero di minori che è oggi provvisto di apposite carte “prepagate” e degli effetti positivi sul piano pedagogico e culturale che avrebbe il coinvolgimento dei giovanissimi (ad esempio, ultra quindicenni) in iniziative come quella del Cashback pubblico e dei premi collegati all’emissione dello scontrino telematico. Resta da affrontare il tema dell’unificazione dell’operazione di pagamento elettronico con quella di rilevazione del corrispettivo, allo scopo di evitare possibili disallineamenti. Permane, come già rilevato dalla Corte la preclusione all’utilizzazione dei dati relativi ai pagamenti elettronici effettuati dai consumatori finali per le attività di controllo, stante la mancata attuazione di quanto previsto nell’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2019, n. 260, in forza del quale i dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza sono utilizzati “Per le attività di analisi del rischio e di controllo ai fini fiscali.”

Quanto all’andamento del programma la Corte dei Conti evidenzia che dall’inizio dell’operazione cash back al 10 maggio scorso hanno aderito al programma 8,6 milioni di cittadini, sono stati attivati 15,7 milioni di strumenti di pagamenti e sono state eseguite circa 545 milioni di transazioni, di cui 63,6 mln relative al super cashback di Natale e 456,6 mln di transazioni relative al primo semestre (gennaio-aprile) del cashback normale. E’ quanto rileva la Corte dei Conti nel rapporto sul coordinamento della finanza pubblica in cui, tra l’altro, analizza gli effetti delle misure introdotte per incentivare l’uso della moneta elettronica operative da dicembre scorso. Nel dettaglio, relativamente all’extra cashback di Natale (dall’8 al 31 dicembre 2020 il numero di transazioni rilevate ammonta a 63,6 milioni, gli utenti interessati sono stati 4,6 milioni dei quali il 70 per cento ha effettuato 10 e più transazioni. Dai dati emerge una limitata frequenza delle transazioni di importo fino a 5 euro che costituiscono soltanto il 6,6 per cento del totale, con un ammontare medio di 3,15 euro. Maggiore frequenza presentano le transazioni ricomprese nella fascia tra i 10 e i 25 euro che costituiscono il 30,8 per cento del totale, con un ammontare medio di 17,34 euro. Quanto al numero di transazioni per utente nel periodo dall’8 al 31 dicembre la maggior parte si è concentrata nella fascia da 10 a 14 per effetto, evidentemente, della soglia delle 10 transazioni prevista per l’erogazione del rimborso. Dai dati comunicati dal Dipartimento del tesoro emerge che soltanto 131 utenti hanno superato nei 24 giorni di durata del programma straordinario le 90 transazioni con una spesa per utente di 1.969 euro, con punte massime di oltre 150 transazioni (tre utenti, con più di 6 transazioni medie giornaliere) e in un unico caso con oltre 300 transazioni (in media almeno 13 transazioni al giorno). Complessivamente nel febbraio del 2021 a conclusione dell’operazione dell’extra cashback sono stati erogati oltre 3,2 milioni di bonifici per un ammontare complessivo liquidato di circa 223 milioni di euro.

Quanto all’andamento del cashback nel primo semestre 2021 (dal 1° gennaio al 30 aprile), dall’analisi emerge che il numero di transazioni rilevate al 30 aprile ammonta a circa 454,6 milioni, gli utenti interessati sono circa 7,5 milioni dei quali circa 4 milioni, pari al 50 per cento circa, ha effettuato 50 e più transazioni raggiungendo in tal modo l’obiettivo previsto per l’erogazione del rimborso. Per quanto attiene alla distribuzione delle transazioni per fascia di importo emerge che rispetto al Cashback natalizio risulta in crescita al 30 aprile la fascia ricompresa tra 0 e 5 euro (che costituisce il 14,2 per cento del totale delle transazioni), con un importo medio di 2,7 per transazione. Maggiore frequenza presentano le transazioni ricomprese nella fascia tra i 10 e i
25 euro, che costituiscono il 31,2 per cento del totale osservato, con un ammontare medio di 17,04 euro. Quanto alle transazioni per utente, nel periodo considerato, un numero elevato di utenti si colloca nella fascia superiore a 90 transazioni; pure elevato, comprensibilmente, il numero di utenti che si colloca nella fascia immediatamente superiore alle 50 transazioni richieste per
l’erogazione del rimborso alla conclusione del semestre. Dai dati forniti dalla Direzione generale del tesoro, scrive la Corte, al 30 aprile risultano 14.293 utenti con oltre 500 transazioni con una spesa per utente di oltre 5 mila euro. In particolare, 313 utenti hanno superato nel periodo (120 giorni) le 1.000 transazioni (mediamente oltre 8 transazioni giornaliere)
con una spesa per utente pari a 5.249 euro.

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