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martedì 8 Luglio 2025
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La semplificazione fiscale in tempi di elezioni, rischi e incongruenze

Con il Dl Sviluppo viene introdotta la nullità degli atti che non rispettano l’obbligo di contestualità e non ripetizione dei controlli esterni. Un’arma in più per gli evasori. Improprio anche il ruolo di coordinamento affidato allo Sportello Unico e alle Camere di commercio per i controlli sub statali. Accessi Gdf rigorosamente in borghese.

di Oreste Saccone

Con una disposizione di evidente natura mediatica e preelettorale, il governo dispone l’unificazione dei controlli amministrativi, ma sembra anche fare la voce grossa con i funzionari del fisco e con i militari della Guardia di finanza, rei di essere troppo lunghi, puntigliosi e ‘fiscali’ con le piccole imprese e i professionisti. I tempi di permanenza in azienda vengono ridotti nei confronti delle imprese in regime di contabilità semplificata e dei lavoratori autonomi ad un massimo di 15 giorni e i militari della Guardia di finanza dovranno presentarsi sempre rigorosamente in borghese per non dare nell’occhio. Il Dl Sviluppo, varato alla vigilia delle elezioni amministrative, modifica la disciplina dei controlli esterni ( accessi, ispezioni e verifiche) da parte dei verificatori dell’Agenzia delle Entrate, della Gdf e degli Ispettori degli altri enti preposti ai controlli contributivi e amministrativi. In un sistema normativo già farraginoso vengono introdotti ulteriori elementi critici che si potrebbero trasformare in strumenti a disposizione degli evasori.

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D’ora in poi i controlli amministrativi in forma di accesso devono essere unificati, da effettuare al massimo con cadenza semestrale , di durata massima di 15 giorni. A tal fine e’ previsto l’obbligo di coordinamento tra le autorità competenti: a livello statale – con decreto ministeriale del Mef di concerto con il Ministro del Lavoro, con il quale vengono definiti modalità e termini per la programmazione degli accessi in materia fiscale e contributiva presso i locali delle imprese da parte dell’Agenzia delle Entrate, Guardia di finanza , Monopoli e Inps, dando massimo impulso allo scambio di dati e notizie in via telematica. In concreto per le imprese a contabilità semplificata i controlli a fini fiscali e contributivi vanno unificati.

Per tali tipi di controllo in luogo del limite di permanenza massima nei locali dell’impresa di trenta giorni lavorativi più trenta nei casi di particolare complessità, i verificatori posso esperire il controllo esterno fino a un massimo d i 15 giorni effettivi più 15 nei casi di particolare complessità. Inoltre viene chiarito che tale limite si misura a semestre. Quindi in un anno il limite complessivo di permanenza sembra restare quello di trenta giorni. Si tratta comunque di limitazioni che non trovano applicazione nel caso in cui i controlli siano motivati da ragioni di necessità e urgenza.Per quanto riguarda gli accessi relativi ai controlli amministrativi sub- statali viene introdotta la programmazione periodica. Il coordinamento è affidato, ove istituito, allo Sportello Unico per le attività produttive ovvero alle Camera di commercio competente per territorio.

I nuovi principi e le disposizioni che disciplinano i controlli possono ssere così riassunti:

a) principio di contestualità e non ripetizione dell’accesso per periodi di tempo inferiori al semestre;

b) gli atti e i provvedimenti che violino le indicazione del Dm e i suddetti principi sono “nulli”, nonché costituiscono causa di responsabilità disciplinare;

c) non si applicano ai controlli ed accessi in materia di reati e di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, nonché a quelli funzionali alla tutela dell’igiene pubblica, dell’ordine e della sicurezza pubblica.

d) non si applicano in caso di necessità e urgenza, da giustificare con provvedimento adeguatamente motivato;

e) le predette disposizioni sono attuative dei principi contenuti nell’articolo 117 della Costituzione, nonché dei principi dettati dalla direttiva comunitaria numero 361 del 2006 contenente “Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese , piccole e medie imprese”;

f) Il termine di permanenza massima dei verificatori nella sede dell’impresa in contabilità semplificata e dei lavoratori autonomi viene fissato in 15 giorni , da intendersi come giorni effettivi (art. 12 dello Statuto del Contribuente);

g) le disposizioni contenute nell’art. 12 dello Statuto del contribuente si applicano anche alle attività ispettive ai fini previdenziali e assistenziali.

Qualche considerazione critica – La stampa e i media enfatizzano come elemento di assoluta novità il fatto che le violazioni di tali disposizioni configurano un ipotesi di “responsabilità disciplinare” a carico degli ispettori riottosi, quasi a voler rimarcare il carattere vessatorio dei controlli amministrativi e di quelli fiscali in particolare. In realtà la disposizione è del tutto pleonastica , visto che gli atti compiuti da pubblici dipendenti in violazioni di regole di comportamento, come quelle sancite dalla Statuto del contribuente in materia di diritti e garanzie del contribuente costituiscono sempre illecito disciplinare. La vera novità, invece, è data dalla espressa previsione della “nullità” degli atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni relative ai principi di contestualità e non ripetizione dell’accesso nel semestre, nonché delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale di coordinamento dell’azione di controllo a livello statale e dell’atto di coordinamento dello Sportello Unico per le attività produttive ( Suap) o della Cciaa a livello sub-statale.

La secca previsione di censurare con la invalidità assoluta, che rende privo di effetti l’atto, i provvedimenti e gli atti di accertamento posti in essere in violazione di generici principi di contestualità e di non ripetizione dei controlli esterni, nonché delle disposizioni di pianificazione e coordinamento dell’azione di controllo unificato, appare eccessiva. Di fatto la spada di Damocle della eventuale “nullità” potrebbe appesantire e/o ritardare l’attività dei diversi uffici interessati alla contestuale azione di controllo e favorire comportamenti volutamente capziosi e levantini da parte di contribuenti disonesti. In concreto, sarebbe opportuno integrare la disposizione in esame prevedendo in modo tassativo le fattispecie da cui scaturisce la nullità dell’atto di controllo, assicurando in tal modo ugualmente sufficienti garanzie al contribuente sottoposto al controllo.

Un’ altra evidente criticità è quella di attribuire il coordinamento della programmazione periodica dei controlli amministrativi degli enti locali, forze di polizia e a altre autorità non statali allo Sportello Unico per le attività produttive ( Suap) o alla Cciaa. E ciò per diverse ragioni. In primis non viene indicato di quali controlli amministrativi sub statali si tratta. Immaginiamo che sia necessaria una non agevole ricognizione di tutte le disposizioni che nei diversi settori di attività d’impresa o professionali disciplinano le molteplici attività di controllo amministrativo da parte delle autorità competenti (Uffici periferici dell’Amministrazione statale, uffici comunali, provinciali, regionali, altri enti pubblici, Agenzie e altri soggetti che esercitano in sede locale pubbliche funzioni).

Inoltre la competenza a disciplinare il coordinamento dei controlli degli enti locali dovrebbe appartenere alle Regioni o, quantomeno, la problematica dovrebbe essere definita dal tavolo Stato-Regioni.  Infine appare inopportuno attribuire la funzione di coordinare la programmazione periodica dei controlli amministrativa disposti da amministrazioni locali della Pa, di livello comunale, provinciale o regionale, agli sportelli Suap o alle Camere di commercio, che verrebbero inopinatamente ad avere funzioni di coordinamento e controllo di uffici e enti pubblici da cui essi stessi potrebbero essere controllati.

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