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venerdì 24 Ottobre 2025
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Manovra 2022: Le misure fiscali sotto la lente della Corte dei Conti

Nell’audizione parlamentare tenuta nei giorni scorsi dalle Sezioni riunite sul Disegno di legge di bilancio 2022, i magistrati della Corte dei Conti hanno richiamato l’attenzione anche sui progetti normativi di maggior rilievo in campo fiscale.

Nell’ambito della manovra particolare rilievo assume per la suprema magistratura contabile la disposizione dell’art. 2, che
incrementa di 6 miliardi per il 2022 e di 7 miliardi per ciascuno degli anni 2023 e 2024 il
Fondo per la riduzione della pressione fiscale. La norma stabilisce che la riduzione dovrà
riguardare sia l’IRPEF, allo scopo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote
marginali effettive, sia l’aliquota dell’IRAP. La materia dovrebbe essere specificamente
affrontata nell’ambito della delega per la riforma fiscale recentemente posta all’esame del
Parlamento.


Con l’articolo 3 vengono ulteriormente differiti al 1° gennaio 2023 i termini di decorrenza
dell’efficacia delle disposizioni relative alla Sugar tax e alla Plastic tax. Essi comportano
un minor gettito, in termini di cassa, rispettivamente pari a 322 e 329 milioni per il 2022.
Con riguardo alla seconda va considerato che ai ripetuti rinvii hanno contribuito, oltre
alla situazione di emergenza sanitaria ed economica, anche esigenze di coordinamento
con la Plastic tax europea entrata in vigore nel gennaio 2021, prelievo quest’ultimo che
interessa direttamente gli Stati membri, i quali hanno la facoltà di reintegrare gli importi
dovuti all’Unione europea attraverso l’adozione di tributi nazionali.

L’art. 191 modifica radicalmente la previsione contenuta nell’art. 110 del d.l. 104/2020,
relativa alla rivalutazione dei beni di impresa, allo scopo di evitare un impatto
estremamente negativo sui conti pubblici, stimabile in circa 221 miliardi. La norma
stabilisce, infatti che l’ammortamento e/o il riallineamento fiscale dei beni immateriali,
ordinariamente deducibile annualmente in ragione di un diciottesimo del loro costo o
valore, possa essere dedotto, ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP, in almeno 50
anni.
Si ricorda che l’assetto originario dell’art. 110 ha subito una profonda modifica per effetto
dell’art. 1, comma 83, della legge n. 178 del 2020 che, con l’inserimento del comma 8-
bis, ha esteso la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche all’avviamento e alle altre
attività immateriali risultanti dal bilancio in corso, quali marchi, brevetti, ecc. La RT al
citato comma 83, presentata con l’A.S. 2054, incorrendo in una evidente sottovalutazione
degli effetti, ha stimato l’impatto finanziario della modifica in un introito di 14,7 milioni
di euro nel triennio 2021-2023 e in un minore gettito di 8,5 milioni per il 2020, di 28,7
milioni per il 2023, di 19,5 per 2024 e di 20,1 per il 2025 e successivi.
La modifica intervenuta ha, viceversa, radicalmente modificato i comportamenti delle
imprese le quali, considerate le condizioni estremamente favorevoli offerte dal
legislatore, hanno ritenuto di avvalersi ampiamente delle possibilità di rivalutazione
fiscale dei beni immateriali, con conseguenti notevolissime future perdite di gettito già
dall’esercizio 2022.
È indubitabile, peraltro, come l’intervento normativo, pur indispensabile per evitare un
grave pregiudizio al bilancio dello Stato, crei difficoltà al mondo imprenditoriale anche
per i non trascurabili riflessi che lo stesso comporta in ambito civilistico.

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