Con la circolare n. 38/E l’Agenzia delle Entrate illustra i punti forti del nuovo processo tributario: più spazio a mediazione e conciliazione, mano tesa ai contribuenti e ampliamento dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica.
Maggiori tutele per il contribuente, estensione dell’autodifesa e più spazio a conciliazione e mediazione. Con le novità introdotte con il Dl n. 156/2015 il processo tributario 2.0 prende forma. Procedure più rapide ed efficienti: questo l’obiettivo della riforma, che punta tutto sia sulla mediazione, d’ora in poi valida per i ricorsi fino a 20mila euro a prescindere che venga proposto nei confronti di Entrate, dogane o Equitalia; sia sulla conciliazione, ora possibile anche in secondo grado. Non solo. Nel pacchetto c’è spazio anche per una serie di misure a favore del contribuente: dal potenziamento della tutela cautelare all’esecutività immediata delle sentenze, anche quelle non definitive, passando per l’ampliamento dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica. Ecco tutte le novità, punto per punto.
Mediazione, c’è l’estensione. È una delle novità più importanti della riforma. In base alle nuove norme infatti, l’istituto del reclamo diventa obbligatorio anche per le controversie degli enti locali, l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e degli agenti di riscossione. La misura varrà anche per le liti in materia catastale.
Conciliazione bis. Per alleggerire i contenziosi è prevista la possibilità di accedere alla conciliazione giudiziale sia per le controversie pendenti in secondo grado che per quelle soggette a mediazione.
Tutela cautelare, sempre. In linea con l’orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la disciplina della tutela cautelare viene estesa a tutte le fasi del processo.
Esecutività da record. Altra importante novità: a partire dal primo giugno 2016 le sentenze (anche se non definitive) saranno immediatamente esecutive. Ciò vale per gli atti relativi a operazioni catastali e per le sentenze di condanna che prevedono risarcimento in favore del contribuente. Spazio poi al giudizio di ottemperanza, che con le nuove norme resta l’unico strumento per l’esecuzione delle sentenze tributarie (anche non definitive) senza che possa farsi ricorso all’ordinaria procedura esecutiva.
Autodifesa, maglie più larghe. Più possibilità per i contribuenti di difendersi personalmente in giudizio. La riforma innalza da 2.500 a 3mila euro il valore delle liti nelle quali i contribuenti possono stare in giudizio personalmente, ossia senza l’assistenza di un difensore abilitato.
Difensori abilitati, spuntano i Caf. Trovano spazio anche i Caf nell’elenco dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica. In particolare i dipendenti dei centri di assistenza fiscale, che potranno fare assistenza limitatamente alle controversie che derivano da adempimenti effettuati dagli stessi Caf nei confronti dei propri assistiti.