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martedì 17 Giugno 2025
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Rateazioni, più tempo per pagare i debiti fiscali scaduti

Un po’ di ossigeno per famiglie e imprese per pagare i debiti fiscali scaduti. Nell’anno del Covid governo e Parlamento sono intervenuti più volte sul meccanismo della rateazione introducendo rinvii dei pagamenti, sospensioni delle scadenze e maggiori dilazioni. Importanti novità sono state introdotte, da ultimo, dal decreto Ristori (dl 137 del 2020) che ha stabilito una maggiore flessibilità per i contribuenti che risultano debitori di somme, anche per tributi locali, già transitate nella fase della riscossione, cioè, “affidate all’agente della riscossione”. Per la precisione il decreto Ristori è intervenuto su una serie di proroghe e sospensioni già
introdotte dai precedenti provvedimenti connessi all’emergenza epidemiologica e cioè: il Dl
n. 18/2020, (Cura Italia), il Dl n. 34/2020 (Rilancio) e il Dl n. 104/2020 (Agosto), aggiornate con i nuovi termini definiti nel  Dl n. 125/2020.

Passiamo ad esaminare i principali rinvii. E’ stata rinviata dal 10 dicembre 2020 all’1 marzo 2021 la possibilità di conservare i
benefici di alcune misure della “pace fiscale” e, in particolare, per coloro che avevano
aderito alla “rottamazione-ter” e al “saldo e stralcio” delle cartelle, i quali, pur essendo in
regola con i pagamenti previsti da tali procedure fino a tutto il 2019, nel corso del 2020, a
causa dell’emergenza epidemiologica, non sono riusciti ad essere in regola con le scadenze
ordinarie. Per costoro, il “decreto rilancio” aveva già attribuito la possibilità di mettersi in
regola versando, in unica soluzione, le rate scadute entro il 10 dicembre scorso. Attualmente
tale scadenza è rinviata all’1 marzo prossimo. Attenzione, però, perchè tale ultimo termine
non consente di godere dei 5 giorni di tolleranza, ordinariamente previsti per i pagamenti da
“pace fiscale”, dall’articolo 3, comma 14-bis, del Dl n. 119 del 2018.
Per quanto riguarda le sospensioni, va detto, innanzitutto, che l’attività di riscossione è stata
sospesa fino al 31 dicembre scorso, sin dall’inizio del periodo emergenziale (8 marzo per
tutta l’Italia, anticipata al 21 febbraio per la prima “zona rossa”, indicata nell’allegato 1 al
Dpcm dell’1 marzo 2020), ad opera dei commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del decreto
legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.

In particolare, sono rimasti sospesi fino alla fine dell’anno 2020: i pagamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della
riscossione, in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, che dovranno essere effettuati
entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, quindi, entro il 31
gennaio 2021, prorogato di diritto al’1 febbraio, in quanto il 31 gennaio è domenica.
In ordine ai nuovi carichi (cioè alle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti
della riscossione, già sospesi fino al 31 dicembre scorso), giovedì scorso, 14 gennaio, è
stata varata una ulteriore mini proroga al 31 gennaio prossimo, in vista di una eventuale
rottamazione-quater.

Per quanto riguarda i rateizzi, è utile evidenziare che, normalmente, in base all’art. 19 del
Dpr n. 602/1973, coloro che hanno debiti fiscali e contributivi iscritti a ruolo, cioè
scaduti, possono chiedere presso gli sportelli di Agenzia Entrate – Riscossione (o in via
telematica, tramite credenziali Spid, il canale entratel per gli intermediari o tramite pec) il
rateizzo in n. 72 rate mensili. Di regola l’autorizzazione a tale rateizzo è concesso a
semplice richiesta per i debiti fino a 60.000 euro. Per i debiti superiori o per rateizzi per
periodi più lunghi (fino ad un massimo di n. 120 rate mensili: 10 anni) è necessario
documentare una serie di requisiti, tra cui, principalmente il fatto che il richiedente versi in
uno stato di oggettiva e temporanea difficoltà a pagare in unica soluzione. Inoltre, il
succitato articolo 19 prevede che si decade dal beneficio della rateazione quando non
vengono corrisposte n. 5 rate anche non consecutive, con la possibilità di riprendere la
rateazione a condizione, però, di versare in unica soluzione tutte le rate scadute e non
pagate. Il rateizzo ricomincia, così, secondo il piano già in essere, con riferimento alle rate
non ancora scadute.
Orbene, il “Decreto rilancio” ha stabilito che coloro che erano decaduti da piani di rateizzo
prima dell’inizio del periodo emergenziale, entro il 31 dicembre 2021 possono presentare
istanza per un nuovo rateizzo senza l’obbligo di versare le rate già scadute. Inoltre, con
riferimento alle suddette istanze la soglia di debitoria entro la quale non è necessario
documentare lo stato di temporanea difficoltà è elevata a 100.000 euro, nonché, la decadenza
dalla rateazione si produce a seguito del mancato versamento di 10 rate e non di 5 rate
come previsto in via generale. Sempre con riferimento alle istanze di rateizzo presentate
entro il 31 dicembre di quest’anno, il pagamento della prima rata blocca l’esecuzione
forzata, salve alcune eccezioni.
Infine, è stato previsto il “ripescaggio” di coloro che avevano aderito alle prime due edizioni
della “rottamazione” ed erano incorsi in decadenza. Infatti, per i contribuenti decaduti dai
benefici della “prima Rottamazione” (Dl n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (Dl n.
148/2017) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, è prevista la
possibilità di chiedere la rateizzazione del pagamento, ai sensi del più volte citato art. 19 del
Dpr n. 602/1973, per le somme ancora dovute.

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