Vendi incassa e scappa dal fisco: ancora imprese “mordi e fuggi” individuate dalla Gdf di Milano (Italia Oggi)

Una verifica della Guardia di Finanza di Milano con risvolti penali ha fatto emergere uno schema che sta assumendo dimensioni numeriche molto rilevanti, quello delle imprese c.d. «apri e scappa». Sono aziende che vendono realmente le merci, incassano il prezzo, non versano l’Iva e le imposte dirette e in breve tempo fanno sparire la liquidità, mentre i loro artefici diventano irreperibili. Le conseguenze possono ricadere sugli acquirenti, ai quali sono contestate operazioni soggettivamente inesistenti, con i connessi risvolti penali (art. 2, Dlgs 74/2000). Ma la scomparsa del fornitore non basta, da sola, a fondare questa contestazione.

Il meccanismo

Si tratta di beni di largo consumo, spesso di provenienza asiatica (abbigliamento, profumi, casalinghi, prodotti per l’edilizia e la pulizia), ceduti da società prive di logistica propria: la merce resta in centri di stoccaggio e viene rivenduta tramite intermediari o online. L’acquirente ordina, riceve e paga con bonifico.

Quanto deve indagare l’acquirente?

La giurisprudenza chiede elementi oggettivi e specifici sulla conoscibilità della frode e, con l’ordinanza n. 14102/2024, la Cassazione ha escluso che al cessionario si possano chiedere verifiche paragonabili a quelle del Fisco.

Quando il rischio è concreto

La posizione dell’acquirente si complica se ha pagato con modalità non tracciabili (anche se la frode passa di regola da bonifici, per spostare in fretta la liquidità); se ha acquistato a corrispettivi inferiori a quelli di mercato, perché lo sconto è finanziato proprio dall’imposta non versata; se non riesce a provare la consegna della merce, perché allora è in discussione la realtà stessa dell’operazione; se ha comprato tramite intermediari che cambiano di continuo la società che fattura. È invece più tutelato l’acquirente che Quanto deve indagare l’acquirente?

La giurisprudenza chiede elementi oggettivi e specifici sulla conoscibilità della frode e, con l’ordinanza n. 14102/2024, la Cassazione ha escluso che al cessionario si possano chiedere verifiche paragonabili a quelle del Fisco.

 

Quando il rischio è concreto

La posizione dell’acquirente si complica se ha pagato con modalità non tracciabili (anche se la frode passa di regola da bonifici, per spostare in fretta la liquidità); se ha acquistato a corrispettivi inferiori a quelli di mercato, perché lo sconto è finanziato proprio dall’imposta non versata; se non riesce a provare la consegna della merce, perché allora è in discussione la realtà stessa dell’operazione; se ha comprato tramite intermediari che cambiano di continuo la società che fattura. È invece più tutelato l’acquirente che ha comprato online.

Le cautele

Conviene documentare la propria diligenza con verifiche documenatate: visura camerale del fornitore, verifica della partita Iva, confronto del prezzo con altre offerte, pagamenti solo con bonifico sul conto intestato a chi fattura, ordini scritti, documenti di trasporto. Una società appena costituita, senza bilanci depositati e con forniture di importo elevato merita attenzione. Se l’intermediario cambia spesso la società che fattura, meglio chiedere spiegazioni per iscritto o interrompere il rapporto. È questa documentazione a dimostrare che, al momento dell’acquisto, non c’erano segnali della frode. Va considerato che la verifica arriva a distanza di cinque o sei anni dagli acquisti.

Beni e servizi

I verificatori dovrebbero tener conto che negli acquisti di beni le operazioni soggettivamente inesistenti sono molto più difficili da rilevare, per il cessionario, rispetto alle prestazioni di servizi. Nella compravendita di merci il rapporto si esaurisce spesso in ordine, consegna e pagamento, e il venditore può appoggiarsi a magazzini e vettori terzi. Negli appalti, nella logistica o nella somministrazione di manodopera, invece, il committente può controllare la prestazione: vede le ore lavorate e retribuite, può richiedere il DURC e la prova del regolare versamento dei modelli F24. Un prezzo incompatibile con il pagamento di stipendi, contributi e imposte diventa un segnale leggibile al di là della filiera.

Una questione di tempi

Le dimensioni raggiunte dal fenomeno impongono però di agire sugli autori della frode, soprattutto sul piano dei tempi. Lo schema funziona perché è rapido: la società fattura e scompare prima dei controlli. Eppure l’Amministrazione dispone quasi in tempo reale dei dati per intercettarla: fatture elettroniche, liquidazioni periodiche, versamenti mancanti. Una partita Iva appena aperta che fattura molto e non versa nulla è un segnale che il Fisco può leggere ben prima di qualsiasi acquirente. Servono rimedi che intervengano nei primi mesi, anziché inseguire anni dopo chi ha comprato in buona fede.

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