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sabato 3 Maggio 2025
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Web tax, Mef annuncia rinvio di 2 mesi per versamento e dichiarazione

Nuovo rinvio per la digital tax. Lo ha annunciato il ministero dell’Economia sottolineando che è in corso di redazione il provvedimento che modificherà i termini per il versamento dell’imposta sui servizi digitali introdotta con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi da 35 a 50, e per la presentazione della relativa dichiarazione. Il rinvio riguarda sia i versamenti a regime che quelli per quest’anno, che già erano stati rinviati di un mese. I nuovi termini per il versamento dell’imposta e per la presentazione della relativa dichiarazione sono fissati rispettivamente al 16 maggio e al 30 giugno dell’anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto d’imposta. In precedenza le scadenze erano fissate al 16 febbraio e al 31 marzo (per quest’anno in sede di prima applicazione erano stati fatti slittare al 16 marzo e 30 aprile. Il Mef non anticipa le ragioni dello slittamento ma possiamo immaginare che si tratta di una richiesta delle imprese di avere qualche mese in più di tempo.

L’imposta, se il provvedimento di rinvio non interverrà anche con qualche modifica colpisce i ricavi afferenti a tre categorie di servizi digitali: 1) i messaggi pubblicitari mirati, diretti agli utenti di un interfaccia digitale; 2) la messa a disposizione di
un interfaccia multilaterale che facilità la comunicazione tra gli utenti, compresa la fornitura
diretta di beni e servizi; 3) la trasmissione di dati digitali, raccolti dagli utenti e generati
dall’utilizzo di un interfaccia digitale nei confronti dei suoi utenti. E’ opportuno subito
evidenziare che è escluso dal campo applicativo dell’imposta tutto il c.d. “commercio
elettronico indiretto”, cioè le cessioni di beni e di servizi per i quali il web funge soltanto da
veicolo degli ordinativi, così come i servizi resi verso società del medesimo gruppo e tutti i
servizi di pagamento.

I soggetti obbligati a versare la digital tax italiana sono tutti coloro che nell’esercizio di
un’attività d’impresa hanno realizzato, nell’anno precedente a quello di effettuazione delle
operazioni sopra descritte, ovunque nel mondo, singolarmente o a livello di gruppo, ricavi
per almeno 750 milioni di euro e percepiscono nel medesimo periodo ricavi per servizi
digitali localizzati nel territorio italiano per almeno 5,5 milioni di euro. Va precisato che
mentre la soglia dei ricavi a livello mondiale va calcolata secondo il criterio della
competenza, la soglia dei ricavi localizzati in Italia va calcolata secondo un criterio di cassa.

La base imponibile è costituita dai ricavi percepiti (quindi, calcolati “per cassa”) per la
percentuale degli stessi collegata al territorio italiano. Come criterio di collegamento al
territorio la scelta legislativa è ricaduta sulla geolocalizzazione del dispositivo, di cui
l’indirizzo IP (protocollo informatico) può costituire un indicatore, ma non l’unico
ammissibile. Riguardo al calcolo della base imponibile, va detto che essa è determinata
“per masse”, cioè, enucleando dai ricavi ovunque realizzati dal soggetto passivo la
percentuale degli stessi riferibile al territorio italiano, determinata secondo criteri differenti
per ciascuna delle tre categorie di servizi imponibili. Ad esempio, per la “pubblicità mirata” si fa riferimento al
rapporto tra il totale dei messaggi apparsi in un anno solare su un interfaccia in funzione dei
dati di un utente che consulta l’interfaccia mentre questi è geolocalizzato in Italia e il totale
dei messaggi pubblicitari apparsi sul medesimo interfaccia nel medesimo anno solare in
funzione dei dati di tutti gli utenti che vi hanno avuto accesso.

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