Da quest’anno il canone Rai sarà direttamente addebitato in bolletta elettrica. Tante le novità. Che, va ricordato, riguardano il canone Rai ordinario; per quello speciale, versato per trasmettere la Rai nei locali della propria attività (esercizi commerciali, uffici, studi etc.) restano in vigore le modalità di pagamento tradizionali. Dalle presunzioni agli arretrati, dalla definizione di apparecchio tv alle esenzioni: un vademecum per orientarsi.
1. La presunzione del possesso. È l’istituto sul quale poggia il nuovo canone Rai. In pratica se un contribuente risulta essere titolare di un’utenza per la fornitura elettrica nel luogo in cui ha sede la residenza anagrafica, scatta la presunzione di possesso: si presume, cioè, che il titolare della bolletta abbia anche un televisore in casa. Naturalmente questo comporta che, in caso di controlli, spetti al contribuente dimostrare di non avere un televisore in casa. La presunzione è circoscritta alla residenza anagrafica e non riguarda le seconde case. Chi non ha un apparecchio tv non è tenuto al pagamento del canone, ma deve presentare l’autocertificazione, per via telematica o tramite raccomandata.
2. Niente arretrati. La presunzione di possesso degli apparecchi tv è retroattiva? La risposta è no: chi in passato non ha pagato il canone non si troverà gli arretrati in bolletta, ma solo il canone maturato dal primo gennaio 2016.
3. Disdetta addio. Non è più possibile dare disdetta dell’abbonamento per suggellamento dell’apparecchio tv: dal primo gennaio 2016 non è più previsto dalla legge.
4. Che vuol dire “apparecchio tv”. Con l’autocertificazione si dichiara di non avere in casa un “apparecchio TV”. Ma cosa si intende? Per la definizione vale una nota del ministero dello Sviluppo Economico datata 2012, secondo cui devono rientrare in questa categoria tutti gli apparecchi “atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare”. In pratica non sono assoggettabili al canone Rai i computer né i cellulari perché, senza internet, non consentirebbero la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare. Lo stesso discorso vale per i vecchi televisori analogici. Se invece si ha un televisore adibito a monitor per console di videogiochi o per vedere film in dvd o trasmissioni via cavo, il canone va comunque pagato. Capitolo radio: secondo una F.A.Q. che si trova sul sito della Rai, non si è tenuti a pagare il canone per le radio detenute in ambito familiare.
5. Cosa si rischia se si ha la tv ma non si paga. Va chiarito che con le nuove norme il silenzio porta automaticamente all’addebito in bolletta. Se invece si presenta una dichiarazione sostitutiva in cui si dichiara falsamente di non possedere apparecchi tv, si rischiano sanzioni anche penali da zero a due anni di reclusione, come disciplinato dall’art. 483 del codice civile sulla “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”.
6. Canone: quanto e come? Nel 2016 sarà di 100 euro e, come detto, verrà addebitato nella bolletta elettrica. Per quest’anno la prima rata sarà caricata sulla prima fattura elettrica successiva al 1 luglio 2016 e avrà un importo di 60-70 euro (a seconda della società elettrica), mentre i restanti 30-40 euro saranno suddivise in quote uguali e addebitate nelle ultime due bollette dell’anno . Questo solo per il 2016, perché dal prossimo anno il canone sarà suddiviso in dieci rate mensili da 10 euro, a partire da gennaio fino a ottobre.
7. Chi ne è esente? Tutti i cittadini che hanno compiuto 75 anni e con un reddito non superiore a 6.713 euro l’anno. Qualora il canone in bolletta dovesse generare un extra-gettito, però, l’obiettivo programmatico del governo è quello di estendere l’esenzione agli over 75 con un reddito annuo pari o inferiore a 8mila euro.
8. Canoni e…affitti. E chi è affittuario di un immobile nel quale c’è un televisore non di sua proprietà, deve pagare il canone? La risposta è sì, in quanto detentore dell’apparecchio Tv. È ugualmente obbligato a pagarlo anche chi ha semplicemente affittato l’apparecchio tv.
9. Seconde case, studenti e Partite Iva. Per chi ha una seconda casa il discorso non cambia: si è tenuti a pagare il canone solo nel luogo in cui si ha la residenza. Ne è esente anche lo studente o il lavoratore fuori sede che ha ancora la residenza presso i propri genitori o nel nucleo familiare principale. Costretti a pagare il doppio canone (anche se sulla stessa tv) sia le badanti che i propri assistiti, gli studenti che convivono nello stesso appartamento o le partite Iva che hanno la sede della propria attività in casa.
10. Residenti all’estero. Devono pagarlo: la residenza all’estero non esonera dal pagamento se, nell’abitazione italiana, vi sono presenti apparecchi televisivi.