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venerdì 24 Ottobre 2025
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Ue, la leva fiscale comunitaria per contrastare la pandemia Covid

di Raffaella Salerno

Anche la leva fiscale comunitaria per contrastare la diffusione dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia Covid – 19. L’Ue, oltre alla sospensione del Patto di stabilità e alla messa in campo del progetto Next generation, ha adottato una serie di misure emergenziali in campo fiscale utili a sostenere il più efficacemente possibile il contrasto al rischio pandemico attraverso la sensibile riduzione del costo dei dispositivi medico-sanitari ceduti gratuitamente. Le istituzioni unionali e, in particolare, la Commissione europea hanno, difatti, assunto l’iniziativa di agire sulla sfera dei tributi regolati a monte da strumenti di diritto comunitario quali le imposte di consumo (accise e imposta sul valore aggiunto), dazi e diritti doganali. L’azione della Commissione – concernente l’introduzione di agevolazioni “temporanee” per le donazioni di beni aventi chiara finalità sanitaria – ha avuto un impatto considerevole sulle economie degli Stati membri che hanno potuto importare, in esenzione da dazi ed Iva, i beni necessari a contrastare l’emergenza epidemiologica e la cui produzione era, al momento dello scoppio della pandemia, localizzata fuori dal territorio dell’Unione.

Con la decisione Ue 2020/491 del 3 aprile 2020 la Commissione riconosce agli Stati membri l’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’Iva per taluni dispositivi medico-sanitari “destinati ad essere distribuiti gratuitamente alle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia, purché importati per l’immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche oppure da organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri”. La misura si è rivelata estremamente efficace per l’assenza di eccessivi formalismi per la sua fruizione. Per avvalersi dell’esenzione, difatti, è sufficiente che gli Stati comunichino alla Commissione le sole notizie concernenti i beni “esonerati” dai dazi e dall’Iva e i nominativi delle associazioni destinatarie delle donazioni. Per evidenti motivi di budget (imposte sui consumi e diritti doganali sono risorse proprie che alimentano il bilancio unionale), la durata dell’esenzione è temporalmente circoscritta.

Tuttavia, la scadenza iniziale del 31 ottobre 2020 è stata successivamente prorogata, a causa della recrudescenza dell’epidemia, al 30 aprile 2021 con la decisione (Ue) 2020/1573 del 28 ottobre 2020. All’iniziativa della Commissione è prontamente seguita la risposta del legislatore italiano. L’articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (di seguito, DL Rilancio) introduce una disciplina Iva di favore per l’acquisto di dispositivi medicali, tassativamente individuati, idonei a mitigare l’impatto della pandemia. Viene, difatti, prevista l’applicazione dell’aliquota Iva pari a zero per le cessioni dei menzionati dispositivi medicali effettuate entro il 31 dicembre 2020, con diritto alla detrazione dell’imposta assolta all’acquisto; e dell’aliquota Iva ridotta pari al 5 per cento per le cessioni dei medesimi beni realizzate a  partire dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’aggiunta della sottovoce “1-ter.1” alla Tabella A, Parte II-bis allegata al Dpr n. 633/1972).

Esiste, tuttavia, una differenza rispetto alla previsione comunitaria: difatti a differenza dell’elenco allegato alla decisione della Commissione Ue 2020/491 in cui i beni oggetto dell’esenzione sono individuati in modo meramente esemplificativo, l’articolo 124 del Dl Rilancio effettua una rigorosa ricognizione dei beni e servizi destinatari dell’agevolazione che non può pertanto, essere estesa oltre il perimetro individuato dalla predetta disposizione. Il perdurare dell’emergenza sanitaria ha spinto il Consiglio europeo ad autorizzare gli Stati membri a concedere sino al 31/12/2022 l’esenzione, con diritto a detrazione dell’Iva assolta all’acquisto, per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della Covid -19 nonché i servizi strettamente connessi a tali dispositivi.

A livello interno le indicazioni comunitarie sono state recepite dall’articolo 1, commi 452 e 453 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021) che – in deroga all’articolo 124 del Dl Rilancio e al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/72 – proroga al 31 dicembre 2022 il regime di esenzione da IVA con diritto alla detrazione per le cessioni della strumentazione per diagnostica Covid -19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione, e infine per le cessioni di vaccini contro il Covid-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.

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