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martedì 17 Giugno 2025
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Le misure fiscali nel Decreto sostegni bis

Trasferimenti a fondo perduto, esoneri contributivi e crediti d’imposta per tutte le attività ritenute particolarmente penalizzate dall’emergenza Covid. Sono questi gli strumenti d’intervento adottati dal governo anche nel Decreto sostegni bis presentato oggi per sostenere i soggetti fragili, l’economia diffusa e far ripartire rapidamente  le attività produttive e professionali provate dalla pandemia.

Vediamo le misure principali per le quali il nuovo decreto utilizza la leva fiscale.

Esenzione contributi a fondo perduto per partite Iva e titolari di reddito agrario

I cospicui trasferimenti a fondo perduto destinati dal governo ai lavoratori autonomi e agricoli non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta. il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

La proroga delle facilitazioni fiscali è estesa al 31 luglio 2021. Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta spetta per i canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Agevolazioni Tari

Al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari per le predette categorie economiche.

Proroga al 30 giugno riscossione plastic tax e omessa iscrizione al catasto

E’  prorogato fino al 30 giugno il periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione dei termini plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all’ommessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto.

Tassazione capital gain start up innovative

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione.

Estensione del limite annuo dei crediti compensabili

Per l’anno 2021, il limite previsto dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l’anno 2021 è elevato a 2 milioni di euro.

Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci

Alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, spetta un credito d’imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal primo giugno 2021 al 31 dicembre 2030, a condizione che il beneficiario dell’aiuto si impegni a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Per favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale spetta un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione per i giovani

Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, , non superiore a 30.000 euro annui.

Per gli atti relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto.

Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari

A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d’imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita. Il credito d’imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l’anno 2021

Per l’anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’imposta sul valore aggiunto può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti insieme a beni diversi dai supporti integrativi.

Sempre per l’anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2020 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l’anno 2021.

Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa

Con decorrenza dal 30 settembre 2021, Riscossione Sicilia S.p.A. è sciolta, cancellata d’ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi organi decadono.

Dal 1° ottobre 2021, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione è affidato all’Agenzia delle entrate ed è svolto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest’ultima.

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