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giovedì 1 Maggio 2025
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Al via anagrafe rapporti finanziari, per il fisco meno segreti nei conti correnti

I primi dati, relativi al 2011, inizieranno ad affluire a fine ottobre. Saranno utilizzati per predisporre liste selettive di contribuenti a maggiore rischio di evasione.

Conti correnti, depositi, ma anche contratti derivati, fondi pensioni e acquisti di oro e preziosi. Arriva l’Anagrafe dei rapporti finanziari e per gli evasori diventerà più difficile aggirare il fisco. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera ha firmato il provvedimento che rende operativa l’Anagrafe dando attuazione alle disposizioni normative che hanno introdotto l’obbligo per gli operatori finanziari di comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le movimentazioni bancarie e le disponibilità sui conti correnti. I primi dati inizieranno ad affluire a fine ottobre e saranno relativi al 2011. Poi a marzo 2014 quelli del 2012. Quindi di aprile in aprile quelli dell’anno precedente. Ecco cosa prevedono le nuove norme che, in linea con le indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, utilizzano per l’integrazione dell’archivio dei rapporti finanziari, il Sid (Sistema di interscambio flussi dati), nuovo canale di trasmissione di dati dell’Agenzia delle Entrate.

Dati da trasmettere. Gli operatori finanziari dovranno trasmettere, con cadenza annuale, oltre ai dati identificativi, il saldo del rapporto dell’anno cui si riferisce la comunicazione, distinto in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre. Il saldo iniziale alla data di apertura di ogni rapporto acceso durante l’anno e il saldo antecedente la data di chiusura per quelli estinti. Infine, i dati degli importi totali delle movimentazioni bancarie distinte tra “dare e avere” per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua. Il provvedimento precisa che le informazioni di dettaglio sul contenuto del rapporto finanziario, invece, continueranno a essere acquisite secondo le consuete procedure.

Termini d’ invio. La comunicazione integrativa viene effettuata annualmente entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni. Il provvedimento, al riguardo, precisa che i dati relativi al 2011 andranno inviati entro il 31 ottobre 2013, quelli relativi al 2012, entro il 31 marzo 2014. Un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia individuerà i criteri per l’elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.

Per il flusso dei dati, “Sid” o “Pec”. Un nuovo canale di trasmissione è stato predisposto dall’Agenzia delle Entrate per la gestione del flusso di dati. La neo infrastruttura, “Sistema interscambio dati” (Sid), si legge nel provvedimento «prevede una connessione tra sistemi
informativi application-to-application, agendo quindi in modalità totalmente automatizzata». Per l’utilizzo del sistema, gli operatori devono effettuare la registrazione secondo le indicazioni descritte sul sito dell’Agenzia. Per l’accesso, è necessaria la preventiva abilitazione ai servizi telematici Entratel o Fisconline. In alternativa al “Sid”, ma solo per l’invio di file inferiori a 20 Mb, è possibile utilizzare il servizio di Posta elettronica certificata.

Predisposizione del file da trasmettere. La predisposizione del file da mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate è a carico esclusivo del soggetto obbligato titolare dei dati da comunicare, senza la possibilità di avvalersi di intermediari per le attività di assistenza fiscale e di trasmissione delle dichiarazioni. Gli operatori finanziari, sin dalla prima fase di raccolta dei dati dai propri sistemi informatici, per entrambe le modalità trasmissive, devono utilizzare meccanismi automatizzati di estrazione, di composizione in appositi formati record, di compressione e di immediata crittografia, finalizzati a formare e proteggere le informazioni. Il file una volta ben composto, viene da ultimo automaticamente inviato attraverso una delle due modalità già spiegate. La firma elettronica del file è utilizzata per assicurarne l’integrità del contenuto e viene applicata una volta terminata la sua predisposizione.

Ricevute ed esiti. L’Agenzia delle Entrate certifica l’avvenuta presentazione delle comunicazioni attraverso una ricevuta nella quale sono indicati: l’identificativo del file attribuito dall’utente e il protocollo attribuito al file. In caso di mancata accettazione della comunicazione, le comunicazioni si considerano non presentate e nella ricevuta inviata dall’Agenzia delle Entrate saranno indicati l’identificativo del file, il protocollo attribuito al file e il motivo dello scarto della comunicazione. La ricevuta è resa disponibile entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di protocollazione del file. L’Agenzia delle Entrate comunica l’eventuale incongruenza dei dati contenuti nella comunicazione con quanto risultante nella banca dati dell’Archivio dei rapporti mediante un esito che riporta tutte le incongruenze riscontrate. A seguito della ricezione di un esito negativo, l’utente è tenuto a valutare le azioni da intraprendere per la correzione degli errori riscontrati. Nel caso l’azione correttiva richieda una nuova trasmissione del file, l’invio deve essere effettuato entro i due mesi successivi alla ricezione dell’esito negativo della comunicazione.

Utilizzo dati e privacy. Le informazioni acquisite confluiscono in un’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria (Archivio dei rapporti finanziari) e sono trattate in osservanza delle regole della riservatezza e protezione dei dati. Le informazioni serviranno alla formazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggiore rischio di evasione, in base a criteri che saranno individuati da un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. I dati, inoltre, saranno utilizzati ai fini della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in merito alla “dichiarazione sostitutiva unica” necessaria per ottenere prestazioni sociali agevolate (articolo 4, Dlgs 109/1998) e per il controllo sulla corrispondenza dei dati indicati nella stessa dichiarazione. I dati sono conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno cui è riferibile la comunicazione. Allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.

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