Nella legge di conversione del Dl 40 è stata inserita una norma che consente di chiudere alcuni contenziosi. Con il nobile intento di contenere la durata delle controversie si consente ai contribuenti di chiudere la partita pagando il 5%
Si chiama “definizione accelerata del processo tributario”. Ma non è, come la prosaica denominazione lascerebbe intendere, un rito alternativo del contenzioso. Più semplicemente è l’ennesimo condono fiscale. Cosi dopo il tombale di formichiana memoria, il triplice scudo tremontiano per la regolarizzazione dei soldi portati all’estero e le varie sanatorie (concordato preventivo, dichiarazione integrativa, chiusura liti pendenti, ecc.) il panorama dei condoni si arricchisce di una nuova fattispecie. La norma, inserita nel Dl 40 (anticirisi) in sede di conversione, consente di chiudere la partita con il fisco con uno sconto del 95% sulla maggiore imposta accertata, senza interessi e sanzioni, per alcune importanti controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione e la definizione gratuita per altre pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale.
La misura, proposta da parlamentari della maggioranza, desta qualche perplessità in quanto ne potranno beneficiare anche vecchie controversie tributarie di rilevantissimo contenuto economico, tuttora pendenti presso la Commissione tributaria centrale o la Corte di cassazione , ed ivi giacenti per i più svariati motivi, non escluso l’uso di abili difese dilatorie che hanno favorito il protrarsi nel tempo della durata di tali controversie. Sarà interessante vedere chi aderirà alla ‘definizione accelerata’ per capire se si tratta dell’ennesima norma proposta e approvata per consentire a qualche contribuente noto di limitare i danni. La norma, il comma 2-bis, art. 3, del dl. 40/10, inserito in sede di conversione (L.73/10), prevede l’estinzione gratuita delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale e, con il versamento del 5% della maggiore imposta accertata, l’estinzione di quelle pendenti innanzi alla Corte di cassazione, se relative a ricorsi iscritti a ruolo in 1° grado da oltre 10 anni, per le quali (controversie) risulti soccombente in 1 e 2° grado l’Amministrazione finanziaria.
Il redattore della norma per sottolineare l’importanza della misura proposta con l’obiettivo di contenere la durata dei processi tributari entro termini ragionevoli si è richiamato alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della Legge 4 agosto 1955, n. 848, e in particolare a quanto previsto dalla Convenzione all’articolo 6, paragrafo 1 in merito al mancato rispetto del termine ragionevole. Legiferare per contenere la durata delle controversie tributarie entro termini ragionevoli costituisce senz’altro un fine meritorio e in sintonia con il dettato costituzionale (chi mai penserebbe il contrario), ma il mero richiamo a tale finalità appare sospetto e deviante quando viene fatto al fine di giustificare un provvedimento che consente la chiusura gratuita o agevolata solo di talune controversie tributarie. In particolare – riguardo al sospetto – appare illuminante la considerazione che la disciplina convenzionale richiamata, da cui è scaturita la norma che prevede l’equa riparazione per chi è stato danneggiato per l’irragionevole durata del processo (art. 2 della L. 89/2001 c.d. Legge Pinto), riguarda solo i processi civili e penali e non è suscettibile di applicazione alle controversie tributarie.
Non è fuori luogo ricordare che appena due anni fa lo stesso legislatore ( espressione della stessa maggioranza politica) ha previsto, ai sensi dell’art. 55 del Dl. 112/2008, modalità di accelerazione del contenzioso tributario che hanno costretto gli uffici dell’Amministrazione finanziaria ad un enorme ma utile sforzo organizzativo per valutare la persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio di tutte le controversie pendenti, su ricorso dell’ufficio, innanzi alla Commissione tributaria centrale. Ne consegue che tutti i processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale interessati dalla sanatoria gratuita sono relativi a controversie che gli uffici finanziari hanno ritenuto processualmente sostenibili ed economicamente non irrilevanti. A questo punto delle due l’una, o il Legislatore con la disposizione in esame ha inteso sfiduciare l’Amministrazione finanziaria, ritenendo di nessun rilievo la valutazione degli uffici sulla persistenza di interesse alla continuazione delle controversie oppure – cosa molto più verosimile – è stato ritenuto politicamente preferibile (per motivi ignoti ai più) rinunciare ad un gettito che pure l’Amministrazione finanziaria ha considerato, meno di due anni fa, probabile e economicamente non trascurabile.
Vale anche per i giudizi pendenti innanzi alla Suprema corte la considerazione che il Governo e la maggioranza parlamentare hanno di fatto sfiduciato l’intera filiera dell’Amministrazione finanziaria interessata dalla procedura decisionale che porta alla proposizione dei ricorsi per cassazione (nel caso dell’Agenzia delle entrate l’Ufficio locale competente, la Direzione regionale e la Direzione centrale contenzioso), nonché l’Avvocatura dello Stato, a meno non si ritenga che il legislatore abbia considerato preferibile rinunciare ad un gettito probabile ( o almeno ritenuto tale dall’Amministrazione finanziaria e dall’Avvocatura dello Stato), per motivi politici ancora tutti da chiarire.