I temi di maggiore rilevanza politica definiti dall’accordo sono lo scambio di informazioni e l’introduzione del reato di evasione fiscale da parte di San Marino.
Accordo tra Italia e San Marino contro le doppie imposizioni e per una maggiore trasparenza negli scambi di informazioni in campo fiscale. Il 13 giugno è stato firmato tra i due paesi un protocollo aggiuntivo di modifica della Convenzione del 21 marzo 2002 (non ancora ratificata) per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale che adegua l’impianto normativo dell’accordo tra i due Stati all’articolo 26 dello standard dell’Ocse 2005. La ratifica del protocollo comporta l’automatica operatività anche degli accordi siglati nel 2002 (cooperazione economica) e nel 2009 (cooperazione in materia finanziaria) che non sono mai entrati in vigore in quanto vincolati all’ultimo tassello che riguardava, appunto, le doppie imposizioni. I temi di maggiore rilevanza politica definiti mediante l’accordo sono lo scambio di informazioni e l’introduzione del reato di evasione fiscale da parte di San Marino. In particolare i reati di dichiarazione fraudolenta e omessa dichiarazione saranno introdotti con la riforma fiscale in discussione nella Repubblica del Titano in Consiglio grande e generale. Già nell’agosto 2011 il Titano aveva approvato la legge che consente lo scambio di informazioni fiscali con gli altri Paesi e, in particolare, con l’Italia malgrado le diatribe insorte sull’impossibilità di apporre il segreto bancario alla richiesta di scambio di informazioni. Ma vediamo, nel dettaglio, le disposizioni più rilevanti.
Il concetto di stabile organizzazione. La prima e più importante conseguenza sarà quella di fornire certezze normative all’azione delle imprese sammarinesi che oggi navigano nel buio più profondo, al di là della black list, che impone registrazioni speciali per ogni movimentazione. Il rischio che oggi si corre è quello di incappare nell’accusa di esterovestizione, per cui le strutture operative sul mercato italiano possono essere considerate stabili organizzazioni ed essere chiamate a pagare le tasse in Italia. L’articolo 5 della Convenzione contro le doppie imposizioni fissa i termini che definiscono la ’stabile organizzazione’, eclude i casi in cui nell’altro Stato si abbia solo un deposito o un’esposizione o una sede d’affari; esclude anche i casi in cui l’impresa utilizzi propri agenti per promuovere e vendere le merci prodotte; non considera sufficiente per definire la stabile organizzazione il fatto di controllare o essere controllata da una società estera. (l’applicazione di questo articolo ha una valenza strategica per l’economia sammarinese che vedrebbe riconosciuta la propria sovranità fiscale nonostante il mercato di riferimento sia quello italiano).
I dividendi, gli interessi e i canoni. L’articolo 1 del protocollo aggiuntivo modificativo dell’art. 10 par. 2 della Convenzione, in linea con le previsioni della direttiva madre-figlia (direttiva n. 90/435/Cee) introduce condizioni di maggior favore in questi tre settori, fissando il principio per cui il reddito, tassato nello Stato in cui è residente il percipiente, non può essere tassato di nuovo se a percepirlo è una società di capitali che detiene una partecipazione nella società che distribuisce i dividendi o paga i canoni e gli interessi. La modifica interviene nella parte in cui prevede che la ritenuta alla fonte applicabile ai dividendi non può eccedere:
“a) lo 0 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi”; b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi”.
In materia di interessi (art. 2 del protocollo modificativo dell’11, par. 2 della Convenzione) in linea con le norme della direttiva interessi e royalties (Direttiva n. 200/49/Ce) è previsto che quelli pagati da aziende sammarinesi (banche) a soggetti residenti in Italia, debbano subire per intero la tassazione dell’erario italiano, superando di fatto l’accordo Ecofin che prevede un prelievo alla fonte della banca sammarinese che solo al 75% viene versato allo Stato italiano.
Scambio informazioni. Il protocollo aggiuntivo, in linea con la formulazione di cui ai par. 4 e 5 dell’art. 26 del Modello OCSE, introduce poi una modifica sostanziale anche al par. 1 dell’articolo 26 della Convenzione che riguarda lo scambio delle informazioni. Già nel 2002 era stato deciso che fra i due Stati fosse sempre più facile lo scambio di informazioni in materia fiscale estendendo la possibilità non solo alle specifiche materie previste dalla Convenzione, ma a tutte le pratiche che dovessero essere considerate utili per prevenire l’elusione e l’evasione fìscale.
Ma una simile previsione non era sufficiente in quanto a San Marino era in vigore il segreto bancario. Nell’agosto 2011 il Titano ha approvato la legge che consente lo scambio di informazioni fiscali con gli altri Paesi e, in particolare, con l’Italia. Punto cardine del nuovo impianto normativo l’impossibilità di apporre il segreto bancario alla richiesta di scambio di informazioni.
In buona sostanza il protocollo aggiuntivo nel disporre che le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l’amministrazione o l’applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l’elusione e l’evasione fiscale […]”.
In buona sostanza non può essere opposto rifiuto “di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un’altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario”, adducendo che quanto richiesto non è rilevante ai propri fini fiscali. Ciò comporta che nessuna banca potrà opporsi dal fornire la copia di un estratto conto, nessuna fiduciaria potrà impedire di identificare il beneficiario di un reddito, nessuna legge che non riconosce come reato la frode fiscale potrà determinare una scusa per non dare collaborazione. Se lo scambio di informazioni non venisse giudicato soddisfacente i vantaggi previsti su dividendi, canoni e interessi verrebbero immediatamente sospesi e ripristinati solo dopo che, in via amichevole, si giungesse al ripristino di un effettivo scambio di informazioni.
Poichè il par. 5 del Protocollo Aggiuntivo le disposizioni convenzionali non ostano all’applicazione dell’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino (firmato a Bruxelles il 7 dicembre 2004 e attuato con Legge 25 maggio 2005, n. 81) che stabilisce misure equivalenti a quelle previste nella Direttiva 2003/48/Ce, le disposizioni di cui all’art. 26 sullo scambio di informazioni si applicano anche con riferimento ai redditi contemplati dal citato Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino.