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giovedì 1 Maggio 2025
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Iva, per regime definitivo tassare all’origine scambi intra-Ue

Superare il regime transitorio dell’Iva adottando la tassazione all’origine degli scambi intra-Ue con un’aliquota al 15%. E’ quanto propone uno studio elaborato da Roberto Convenevole. Il meccanismo porrebbe fine alle frodi carosello e consentirebbe un significativo recupero di evasione.

di Roberto Convenevole

L’adozione del regime definitivo rappresenta la sola strada per stroncare le frodi carosello e la nuova economia sommersa che si origina dalla circolazione di merci hors taxe nell’Unione. La tassazione all’origine si configura come un vero gioco win win e rappresenterà un nuovo fattore di aggregazione nella Ue capace anche di “contenere”, con il conseguente rafforzamento dell’Unione politica sovranazionale, le spinte autonomiste che si manifestano in alcuni Stati membri. L’Iva, infatti, da fattore unificante quaranta anni fa rischia oggi di diventare causa di disgregazione per il persistere del regime transitorio.L’approdo al sistema definitivo consentirebbe di recuperare evasione per circa 15-20 miliardi di euro di sola Iva ai quali andrebbero aggiunti gli effetti sulle imposte dirette e sugli oneri sociali. Per realizzare il nuovo sistema sono neccessari due anni a partire dall’adozione delle prime misure e tenendo anche conto di un periodo di rodaggio. (Vai al documento completo elaborato da Roberto Convenevole ex direttore Ufficio studi Agenzia entrate)

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Dal 1° gennaio 1993, l’Iva relativa agli scambi di beni e servizi tra Stati membri è disciplinata dal cosiddetto “regime transitorio”. La sua principale caratteristica è la circolazione di tali beni e servizi senza imposta mentre la loro tassazione avviene nello Stato membro di destinazione. Varie fonti concordano nel considerare la circolazione in esenzione d’imposta come un fattore fondamentale della crescita dell’evasione Iva negli ultimi anni. Alcuni tentativi di realizzare il regime definitivo, basato sulla tassazione all’origine, sono finora risultati vani. Nel 2005 fu introdotto nel modello di dichiarazione Iva dell’Italia il quadro VT (Ripartizione territoriale dell’Iva al consumo). I soggetti passivi, distinguendo le cessioni tra operazioni verso soggetti Iva ed operazioni verso consumatori finali, indicano per queste ultime la regione nella quale sono avvenute le vendite. In tal modo è possibile ripartire l’Iva netta su base regionale. Mutuando a livello UE la soluzione italiana, si potrà approdare al regime definitivo.

La soluzione proposta consiste nell’utilizzare le dichiarazioni Iva per determinare i “consumi finali totali” (famiglie e pubblica amministrazione), integrandoli con delle poste per tener conto di alcune peculiarità dell’Iva. In sostanza, dati amministrativi e statistici determineranno la base imponibile che rimane incisa dall’Iva. La compensazione delle entrate tra Stati membri (dai paesi di produzione a quelli di consumo) verrebbe in tal modo calcolata sulla base Iva effettivamente dichiarata e non già su quella “teorica” come ipotizzato dalla Commissione nel 1996. Il regime definitivo sarebbe caratterizzato da tre elementi costitutivi: il quadro VT Europeo (con indicazione anche delle cessioni intra-UE); l’aliquota del 15% applicata alle cessioni intra-UE ad aliquota normale; l’alimentazione del fondo di compensazione (Clearing House Mechanism) mediante due flussi.

Un primo flusso è rappresentato dall’1% dell’Iva versata periodicamente dalle imprese direttamente al CHM. Questo meccanismo è identico per tutti gli Stati membri. Un secondo flusso finanziario verrebbe invece attivato solo dalle amministrazioni di quegli Stati membri che si trovano in surplus negli scambi intra-UE. L’adozione del regime definitivo consentirebbe di stroncare definitivamente la possibilità di realizzare transazioni fittizie (le cosiddette ‘frodi carosello’) ed eliminerebbe anche l’economia sommersa che si origina da importazioni intra-UE non dichiarate. Nel complesso è lecito attendersi una crescita dell’Iva netta nella UE di circa 15-20 miliardi di euro su base annua, a cui vanno aggiunti incassi uguali o superiori per le imposte dirette e gli oneri sociali (moltiplicando dell’evasione). (Vai al documento completo)

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