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martedì 17 Giugno 2025
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L’Ecofin approva direttiva contro le frodi fiscali anche la Svizzera apre allo scambio di informazioni

A partire dal 2015 gli Stati europei dovranno fornire informazioni fiscali agli altri membri  Ue che ne faranno richiesta. Al Consiglio europeo per gli affari economici e finanziari del 14 e 15 febbraio scorsi è stata adottata la direttiva per il rafforzamento della lotta contro le frodi fiscali e lo scambio automatico di informazioni. L’adozione fa seguito ad un accordo raggiunto nella riunione del Consiglio del 7 dicembre 2010. La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 1° gennaio 2013.

Di Orsola Barina

Le nuove norme puntano a dare risposta all’esigenza degli Stati di valutare correttamente le imposte dovute in un contesto caratterizzato da una grande mobilità dei contribuenti e dall’aumento di operazioni transfrontaliere. La direttiva garantirà che lo standard OCSE per lo scambio di informazioni a richiesta sia implementato in tutto il territorio dell’Unione. Le richieste di informazione non potranno essere rifiutate neanche se custodite in una banca o in un altro istituto finanziario e dovranno contenere l’identità della persona e il motivo fiscale per cui sono state avviate. La direttiva stabilisce inoltre un approccio step-by-step finalizzato ad assicurare lo scambio automatico di informazioni per otto categorie di reddito e di capitali: reddito da lavoro, gettoni di presenza, dividendi, plusvalenze, royalties, prodotti assicurativi sulla vita, le pensioni, la proprietà e il reddito da beni immobili.

A condizione che le informazioni siano disponibili, a partire dal 2015, gli Stati membri dovranno comunicare automaticamente informazioni per un massimo di cinque categorie. Dopo una relazione della Commissione prevista per luglio 2017, il Consiglio valuterà se estendere il numero di categorie da 5 a 8.La direttiva inoltre dovrà estendere la cooperazione tra gli Stati membri alle imposte dirette di qualsiasi genere; stabilire i termini per la fornitura di informazioni su richiesta e di altre indagini amministrative; consentire ai funzionari di uno Stato membro di partecipare alle indagini amministrative sul territorio di un altro Stato membro; fornire un feedback sullo scambio di informazioni; prevedere l’utilizzo di canali e strumenti di comunicazione standardizzati.Alla direttiva sulla trasparenza fiscale, proprio in concomitanza con la sua approvazione si è allineata, parzialmente, anche la Svizzera che nel”Rapporto 2011 sulle questioni finanziarie e fiscali internazionali” si era espressa negativamente respingendo lo scambio automatico di informazioni concernenti dati di clienti bancari. Il governo di Berna ha fatto sapere, alla vigilia del G20, di essere pronto acollaborare con le autorità fiscali estere anche se l’accertamento dell’identità dei soggetti interessati non avverrà attraverso nome e indirizz. Sarà anche possibile fare accertamenti anche attraverso solamente numeri di conto corrente.

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