Un doppio scudo protettivo dalle sanzioni per i piccoli scostamenti tra dati degli scontrini e quelli dei Pos, dopo l’obbligo di abbinamento scattato dal primo gennaio, è stato inserito dal Consiglio dei ministri in sede di approvazione di alcune norme comprese nella riforma fiscale. Il collegamento tra Pos e registratori telematici si stava dimostrando come uno strumento efficace per rafforzare le misure anti-evasione, la trasparenza e la compliance fiscale (vedi nostro articolo in apertura). Nel primo semestre dell’anno le stime disponibili indicano circa 9,1 miliardi di euro di maggiore base imponibile e 160 milioni di corrispettivi in più rispetto allo stesso periodo del 2025, confermano oggi al Mef.
L’input è arrivato dalle commissioni parlamentari, che sia alla Camera che al Senato hanno chiesto di intervenire su sollecitazione delle associazioni di categoria a causa di errori involontari registrati sopratutto nelle attività a più elevata frequenza di clienti. Il governo ha risposto indicando una soglia di tolleranza del 5% entro cui le sanzioni non scatteranno. Non sono invece stati adottati pubblicamente provvedimenti per migliorare le procedure e la performance dei mezzi informatici con un sistema più efficiente di accoppiamento automatico.
Lo “scudo” alza la soglia delle violazioni oltre il quale scatta la sanzione amministrativa, ma sterilizza di riflesso anche quella accessoria che prevede il rischio chiusura dopo violazioni ripetute.
Le sanzioni
Le associazioni di categoria si erano lamentate, soprattutto per i casi di violazioni ripetute. La sanzione applicabile sarebbe di 100 euro per ciascuna trasmissione, e in ogni caso entro un limite massimo di mille euro per ogni trimestre.
Le norme in vigore prevedono che quando siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro diverse violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da tre giorni ad un mese. E se l’importo totale dei corrispettivi oggetto di contestazione supera i 50mila euro la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.













