dell'”Associazione per la legalità e l’equità fiscale” in sigla “LEF”
Articolo 1
(Denominazione)
1. Esiste un’Associazione, senza scopo di lucro, denominata “Associazione per la legalità e l’equità fiscale” in sigla “LEF”.
L’Associazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e si configura secondo lo schema giuridico di un'”Associazione di Promozione Sociale” non riconosciuta e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e, in quanto compatibile, del codice civile e relative disposizioni di attuazione. A seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l’associazione assumerà la denominazione di “Associazione per la legalità e l’equità fiscale APS” in sigla “Lef APS”.
2. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, all’acronimo “APS” dovrà essere inserita nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Associazione per la Legalità e l’equità fiscale APS” oppure in sigla “Lef APS”.
L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’acronimo “APS” nella denominazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Articolo 2
(Finalità)
1. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociali mediante lo svolgimento e l’esercizio, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, ai sensi dell’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati; In particolare svolge le seguenti attività di interesse generale:
a) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, ai sensi della lettera v) dell’art. 5 D.Lgs. 117/2017;
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, ai sensi della lettera i) dell’art. 5 D.Lgs. 117/2017;
c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi della lettera d) dell’art. 5 D.Lgs. 117/2017;
d) formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi della lettera g) dell’art. 5 D. Lgs. 117/2017;
e) ricerca scientifica di particolare interesse sociali, ai sensi della lettera h) dell’art. 5 D. Lgs. 117/2017.
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, le finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociali proponendo la diffusione della cultura della legalità e dell’equità fiscale, in piena adesione ai principi stabiliti nella Costituzione italiana.
2. A tale scopo, l’Associazione può:
a) redigere e diffondere, sia in via telematica, a mezzo apposito sito internet, sia con altri mezzi, studi in materia di fiscalità, con particolare riguardo al fenomeno dell’evasione e dell’elusione fiscale e all’attività dell’amministrazione finanziaria;
b) organizzare incontri, conferenze e seminari di studio sia in Italia che all’estero;
c) promuovere e coadiuvare enti pubblici e privati nell’organizzazione di corsi di formazione e master per la conoscenza e la gestione del sistema economico-fiscale;
d) collaborare con istituzioni e organizzazioni, sia nazionali che internazionali, in iniziative che possono contribuire a realizzare le finalità dell’Associazione;
e) istituire premi per persone, enti o istituti scolastici meritevoli per essersi distinti in particolari iniziative civili, morali e culturali.
3. L’Associazione potrà esercitare a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, sopra indicate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
4. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività e iniziative di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Tutte tali attività devono svolgersi nel rispetto ed in conformità delle norme di legge vigenti e che ne disciplinano l’esercizio.
Art. 3
(Sede)
1. L’Associazione ha sede in Roma, Via Nomentana Nuova n. 25.
Articolo 4
(Durata)
1. L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 5
(Associati)
1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Sono ammessi all’Associazione le persone fisiche e gli enti, sia associazione di promozione sociale che enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione per questi ultimi (enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro) che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, che ne condividono gli scopi, accettano lo statuto e l’eventuale regolamento interno e si impegnano a versare la quota associativa. Non esistono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.
2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta. L’organo competente a deliberare sull’ammissione delle domande è il consiglio direttivo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato ed annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l’interessato può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea degli Associati o un altro Organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
3. La qualità di associato risulta dal libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
4. La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni o esclusione. L’esclusione verrà deliberata dall’Assemblea degli Associati, per gravi motivi, ivi compresi comportamenti dell’Associato ritenuti contrastanti con le finalità associative; per non aver adempiuto, o adempiuto con negligenza, agli obblighi imposti dal presente Statuto o dai regolamenti Interni o dalle deliberazioni degli organi associativi, mantenga una condotta indegna sulla base di elementi obiettivamente accertati e contraria alle leggi od all’ordine pubblico, non abbia pagato la quota associativa per due anni consecutivi.
La deliberazione di esclusione deve essere notificata all’associato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della delibera. Avverso il provvedimento di esclusione l’Associato interessato può proporre ricorso all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
5. L’Associato può rassegnare le dimissioni e/o recedere dall’Associazione mediante una comunicazione in forma scritta inviata al consiglio direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso purché sia fatta almeno due mesi prima.
Gli associati che non presentano per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
6. Il socio uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota versata, in ragione del tempo trascorso.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. La quota non è rimborsabile, trasmissibile, né rivalutabile. L’Associato che abbia cessato di appartenere all’Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio della stessa.
E’ in ogni caso esclusa qualsiasi forma di partecipazione sociale che possa essere ritenuta “temporanea” ai sensi di legge.
7. Tutti gli associati hanno diritto di servirsi dei beni e delle attrezzature gestite dall’Associazione e di avere accesso ai convegni ed alle manifestazioni promosse dall’Associazione. Ove deliberato dal consiglio direttivo l’accesso a determinate attività istituzionali dell’Associazione potrà essere assoggettato al pagamento di un contributo supplementare. Ogni associato ha diritto di esaminare i libri dell’Associazione (libro degli associati, libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e deliberazioni dell’organo amministrativo, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali) facendone richiesta all’organo amministrativo che consentirà l’esame presso la sede dell’Associazione con facoltà di estrarne copia.
8. Ogni associato ha diritto di partecipare all’assemblea nonché ha diritto ad un voto in seno alla medesima, in particolare anche per quanto riguarda le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto o del regolamento interno e la nomina del consiglio e degli organi direttivi in genere.
Articolo 6
(Organi dell’associazione)
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’assemblea;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) l’organo di controllo;
e) il collegio dei probiviri.
Art. 7
(Assemblea)
1. Nell’assemblea partecipano e hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno due mesi, nel libro degli Associati.
L’assemblea degli associati è convocata dal presidente dell’Associazione almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, mediante comunicazione scritta recante l’ordine del giorno, pubblicata quindici giorni prima nel sito internet dell’Associazione e inviata contestualmente agli indirizzi di posta elettronica forniti dai singoli associati.
2. L’assemblea è convocata dal presidente, ove ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, a norma dell’articolo 20 del codice civile.
3. L’assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede associativa, purché in Italia.
4. E’ ammessa la possibilità che le assemblee dei soci possano svolgersi anche per audio o teleconferenza, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; che sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione.
Si può derogare alle condizioni sopra richieste, nel caso in cui la normativa o l’interpretazione giurisprudenziale consentano la deroga alle condizioni stesse.
5. L’Assemblea ha le seguente competenze inderogabili:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio, consuntivo e preventivo;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull’esclusione degli Associati;
f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla sua competenza.
6. Nell’assemblea partecipano e hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno due mesi, nel libro degli Associati. Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Ciascun Associato ha un voto.
7. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea soltanto da altri associati mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle Associazioni con un numero di Associati inferiore a cinquecento e di cinque Associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente; in mancanza di entrambi assume la presidenza l’associato più anziano di età.
9. Il presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene, due scrutatori.
10. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.
11. Delle riunioni dell’assemblea è redatto verbale firmato dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori. I verbali devono rimanere depositati presso la sede associativa.
12. Tutte le deliberazioni dell’assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, iscritti nel registro di cui all’articolo 5. In seconda convocazione, le suddette deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e hanno validità qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni aventi ad oggetto l’approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.
Articolo 8
(Consiglio Direttivo)
1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente dell’Associazione, che lo presiede, e da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, tutti eletti dall’Assemblea degli Associati. L’Assemblea degli Associati elegge il Presidente dell’Associazione, che coincide con il Presidente del Consiglio Direttivo, e i componenti del Consiglio Direttivo determinandone il numero. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche dell’associazione ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. I membri del consiglio direttivo durano in carica tre esercizi, e comunque fino alla data dell’assemblea che approva il bilancio relativo all’ultimo esercizio in carica e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando il socio o i soci che risultino primi non eletti. I nuovi membri del consiglio direttivo scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se i membri si riducono a meno di tre il presidente convoca quanto prima l’Assemblea per eleggere il nuovo consiglio direttivo.
3. Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, che sostituisce in tutte le attribuzioni il presidente dell’Associazione in caso di sua assenza o impedimento, il segretario e il tesoriere. E’ facoltà del consiglio direttivo predisporre un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti particolari della vita dell’Associazione. Il regolamento dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea, che delibererà a maggioranza ordinaria.
4. Il consiglio direttivo amministra l’Associazione attuando le direttive generali stabilite dall’assemblea e promuovendo ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi associativi; è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.
Predispone il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea e li rende disponibili, per la consultazione degli associati tramite il sito internet, almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.
Decide sull’ammissione degli associati, nonché sull’importo della quota associativa annuale a carico degli associati e relative modalità di pagamento.
Può demandare ad uno o più associati lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problematiche specifiche.
5. Il consiglio direttivo si riunisce, anche al di fuori della sede associativa, tutte le volte che il presidente dell’Associazione lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l’anno per deliberare in ordine il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo, nonché all’ammontare della quota associativa annuale.
6. Ogni membro del consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano, a mezzo telefax, posta elettronica o telegramma. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
7. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza, anche mediante collegamento telematico, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati dal Presidente, sia consentito loro di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e il consiglio si considera tenuto nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
8. In caso di assenza del presidente dell’Associazione il consiglio direttivo è presieduto dal vice presidente o, in caso di assenza di entrambi, dal più anziano d’età dei presenti.
9. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’Associazione o, in caso di sua assenza, da altro consigliere designato da chi presiede la riunione. Il Segretario coadiuva il Presidente nel curare l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio e redige i verbali della riunione. Potrà svolgere gli altri compiti a lui attribuiti dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere coadiuva il Consiglio Direttivo nella cura della tenuta della contabilità e dei relativi documenti, nel predisporre il bilancio d’esercizio e le relazioni sullo stesso.
10. Di ogni riunione del consiglio direttivo è redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, da riportare in apposito libro.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 9
(Presidente)
1. Il presidente dell’Associazione rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del consiglio; nei casi d’urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
2. Il presidente dura in carica tre esercizi.
Articolo 10
(Organo di controllo e Revisore Legale dei Conti)
1. La nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 c.c.. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 (uno) dei componenti.
3. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
5. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
6. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. I componenti dell’Organo di Controllo sono nominati dall’Assemblea, durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. I componenti del collegio eleggono al loro interno il Presidente.
8. Delle proprie riunioni l’Organo di Controllo redige apposito verbale.
9. Qualora l’organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Articolo 11
(Gratuità degli incarichi)
1. Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato svolta dai propri associati, secondo le possibilità di ciascuno.
2. Tutti gli incarichi conferiti agli associati, anche quali componenti degli organi dell’Associazione, hanno carattere gratuito e possono comportare unicamente il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione per conto e nell’interesse dell’Associazione.
Articolo 12
(Patrimonio)
1. Il patrimonio è costituito da:
a) patrimonio iniziale dell’Associazione risultante dall’atto costitutivo;
b) ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate;
c) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
e) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
2. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) da ogni altra entrata che concorra ad alimentare l’attivo sociale.
3. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 13
(Esercizi Sociali e bilancio)
1. L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti e redatti dal Consiglio un bilancio di esercizio, consuntivo e preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli Associati e dovrà essere formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dalla Relazione di Missione.
2. Il bilancio dell’Associazione con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000 (duecentoventimila) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
3. Il bilancio è approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce e depositato, presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore, qualora non siano iscritti al registro delle imprese.
4. Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, con una annotazione in calce al rendiconto o nella relazione illustrativa.
Qualora l’Associazione, superi i limiti indicati dalla Legge, è tenuta a depositare e pubblicare il bilancio sociale.
Articolo 14
(Utili)
1. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Articolo 15
(Controversie e ProbiViri)
1. Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero insorgere in merito all’applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonché ai rapporti tra gli associati, gli organi associativi e/o di controllo, fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, ivi comprese le questioni concernenti la decadenza dall’associazione, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione.
2. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro sessanta giorni dall’apertura della procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, è devoluta alla cognizione di un collegio di tre probiviri; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
3. I probiviri saranno nominati dall’Assemblea e dureranno in carica tre anni.
Articolo 16
(Scioglimento)
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
2. Qualunque sia la causa dello scioglimento o estinzione, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto, secondo i criteri stabiliti dall’assemblea, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe secondo le disposizione dell’organo associativo competente o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
Articolo 17
(Volontari)
1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Articolo 18
(Disposizioni finali)
1. L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli Associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura del consiglio direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, tenuto a cura dell’organo cui si riferiscono;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta al consiglio direttivo che consentirà l’esame presso la sede dell’Associazione con facoltà di estrarne copia.
2. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto vanno effettuate, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale, ove non sia stato indicato il domicilio.
3. Le comunicazioni mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all’indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede dell’associazione e risultanti dai libri sociali, utilizzando all’uopo:
a) il libro degli associati per l’indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico dei soci;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, per l’indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell’organo amministrativo;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, per l’indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico dei componenti di detto organo, se presente.
4. Per le comunicazioni effettuate con posta elettronica è necessario verificare che tutti gli aventi diritto abbiano ricevuto la comunicazione all’ultimo indirizzo di posta elettronica risultante dai libri di cui al punto 3.
5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell’avvenuto loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.
6. Ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento all’invio di una data comunicazione, essa s’intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo di posta elettronica telefax o al domicilio del destinatario.
7. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibili, del Codice civile.
Articolo 19
(Entrata in vigore)
1. Il presente statuto entra in vigore con l’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
2. Agli enti APS costituiti anteriormente all’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, continueranno ad applicarsi le norme previgenti soltanto ed esclusivamente ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione di detti enti nei Registri delle Associazioni di Promozione Sociale; norme previgenti relative ai suddetti Registri, che saranno abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro Unico del Terzo Settore, ai sensi dell’articolo 102, quarto comma, D.Lgs. 117/2017.
Fino alla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’Associazione si asterrà dall’utilizzo dell’acronimo APS, se pur iscritta al Registro Regionale delle Associazioni tenuto presso la Regione Lazio. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” dovrà essere inseriti nella denominazione sociale.
In Originale Firmato: Carlo Di Iorio – Adolfo de Rienzi notaio
Roma, 29-9-2020