venerdì 22 Settembre 2023
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5 per mille, entro il 30 giugno la dichiarazione sostituva

Cerchio rosso sulla data del 30 giugno per chi ha deciso di partecipare alla corsa al 5 per mille 2010. La fine del mese, infatti, è il termine ultimo per l’invio, da parte degli interessati della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta il possesso dei requisiti che danno diritto al beneficio. Si tratta di enti del volontariato, associazioni sportive dilettantistiche e nuovi soggetti ammessi per gli anni 2007 e 2008 a seguito dell’ampliamento della platea degli aventi diritto con la legge di conversione del Dl incentivi.

Per gli enti del volontariato iscritti nell’elenco del 5 per mille per il 2010 la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell’ente sul modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate, con allegata copia del documento di riconoscimento di chi la sottoscrive. Dichiarazione e documento vanno spediti, con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione regionale delle Entrate dove si trova la sede legale dell’ente. Le associazioni sportive dilettantistiche, sempre entro il 30 giugno dovranno spedire dichiarazione sostitutiva predisposta con le stesse modalità all’Ufficio territoriale del Coni nel cui ambito ha sede l’associazione.

Stessa scadenza del 30 giugno per presentare le dichiarazioni sostitutive da parte dei rappresentanti delle fondazioni riconosciute, nuove ammesse al cinque per mille per gli anni 2007 e 2008 grazie all’ampliamento delle tipologie operata dalla legge 73/2010 di conversione del decreto incentivi. In particolare, sono ammesse per il 2007 le fondazioni riconosciute che operano, tra gli altri, nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, d’istruzione e formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte. Per l’esercizio 2008, invece, l’estensione si applica alle fondazioni attive negli stessi settori, che operano senza fini di lucro e in via esclusiva o prevalente. Sono tenute a spedire la dichiarazione sostitutiva soltanto le “nuove ammesse” al beneficio che a suo tempo non l’hanno presentata e che hanno provveduto a inviare tempestivamente soltanto le domande di iscrizione telematica per gli anni 2007 e 2008. La dichiarazione sostitutiva deve essere spedita, sempre con raccomandata con ricevuta di ritorno e corredata dal documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente che sottoscrive la dichiarazione, alla Direzione regionale delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la propria sede legale.

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