Sono pronte, pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate, le bozze del modello 730/2021 per i redditi del
2020 e finalmente ci si può inoltrare nel voluminoso fascicolo, composto da sette pagine di modello e da
ben 133 pagine di istruzioni, che servirà ai lavoratori dipendenti e ai pensionati per adempiere a quel rito
annuale che ogni anno nel nostro Paese mette in moto una macchina operativa infernale che ha un costo
sociale altissimo e che coinvolge milioni di persone tra contribuenti e soggetti che li assistono, centri fiscali
e professionisti abilitati.
Si tratta d’un evento che una legislazione perversa e sterminata negli anni ha trasformato in un rituale di
massa che movimenta un volume enorme di carta, miliardi di fotocopie e di scannerizzazioni ed origina una
miriade di programmi informatici, utilizzati da chi presta assistenza ai contribuenti, atti a calcolare l’imposta
e ad archiviare nei loro uffici le singole pratiche digitali delle dichiarazioni.
Quest’anno in aggiunta, come l’anno passato, creerà pericolose code, causa pandemia, all’esterno dei punti
che prestano assistenza fiscale. Si ha l’impressione che intenzionalmente il nostro Governo e il nostro
Parlamento abbiano creato questa gigantesca sceneggiata normativa della dichiarazione dei redditi al fine
di movimentare l’economia, dare cioè un lavoro improduttivo a una massa estesa di giovani disoccupati. Ci
si chiede, soltanto, se come avviene in altri Paesi dove questo fenomeno è praticamente inesistente, non
era il caso d’indirizzare e investire queste risorse umane ed economiche in attività a più alto valore
aggiunto o, in alternativa, impiegare queste disponibilità per finanziare trasferimenti assistenziali diretti ai
soggetti più bisognosi.
Fatta questa premessa cerchiamo di analizzare ed approfondire con una serie di
articoli (articolo 1) (articolo 2) cosa c’è di nuovo quest’anno nella dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati,
concentrando l’attenzione anche su quegli aspetti invariati ma che storicamente si sono rivelati punti critici.
Il Modello 730, specifico per la dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati, fu introdotto negli anni
Novanta del secolo scorso principalmente per velocizzare, attraverso il sostituto d’imposta (datore di lavoro
o ente pensionistico), l’esecuzione dei rimborsi che a quel tempo, l’allora dipartimento delle Imposte
dirette, impiegava più di quattro anni per eseguire. Non possono, pertanto, presentare il modello 730
coloro che esercitano o partecipano abitualmente ad un’attività economica.
C’era già all’epoca della sua introduzione anche la necessità di semplificare la modulistica e le istruzioni per
la massa dei contribuenti più comuni, come i dipendenti e i pensionati, che spesso mal si districavano tra le
complesse norme che regolavano e regolano il calcolo della imposta, commettendo errori che dopo molti
anni dalla presentazione si trasformavano in cartelle esattoriali con l’aggiunta di sanzioni, sovrattasse ed
interessi.
A tal fine si innovarono le modalità di gestione in quanto il modello poteva essere presentato o al datore di
lavoro o all’ente pensionistico o ad un soggetto appositamente abilitato all’assistenza fiscale. La
presentazione al sostituto d’imposta era limitata solo a quei soggetti, datori di lavoro o enti pensionistici,
che sceglievano di prestare assistenza ed attualmente questa modalità di presentazione è residuale in
quanto è limitata pochissimi sostituti.
L’intermediazione di questi soggetti (sostituti, centri e professionisti) per l’acquisizione dei dati, il calcolo
dell’imposta e la trasmissione dei relativi risultati all’amministrazione finanziaria era ed è remunerata con
una piccola somma erogata per ogni dichiarazione dallo Stato.
Un ruolo importante giocava e tuttora gioca in questo procedimento il Sostituto d’imposta (datore di lavoro
o ente pensionistico) il quale, ad uno o due mesi dalla presentazione, provvedeva e provvede a conguagliare il risultato della dichiarazione con un rimborso, in caso di credito, direttamente in busta paga
o sulla pensione, o con una trattenuta del dovuto, in caso di debito, sgravando il contribuente dal
pagamento.
Qualche anno fa a queste due modalità di presentazione se ne è aggiunta una terza che vede la possibilità
di presentare il modello per via telematica direttamente all’Agenzia delle entrate che a tal fine predispone
sul proprio sito una applicazione con tutti i dati da lei già conosciuti (anagrafici, redditi di fabbricati e dei
terreni, da lavoro dipendente, ecc.) o che gli sono stati trasmessi da soggetti esterni sulle agevolazioni
(spese mediche, interessi sui mutui, assicurazioni sulla vita, previdenza complementare, ecc.). L’Agenzia
provvede a trasmettere il risultato contabile al datore di lavoro o ente pensionistico per il relativo
conguaglio. Quest’ultima modalità di presentazione diretta vede il contribuente impegnato in prima persona nella
compilazione con l’ausilio e l’assistenza dell’Agenzia delle entrate.
Il modello 730 precompilato reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate può essere presentato dal
contribuente anche delegando allo scopo un intermediario (centro, professionista abilitato o datore di
lavoro che prestano assistenza) con la sottoscrizione d’una apposito mandato. L’intermediario assiste il
contribuente nella presentazione, determina il risultato contabile e lo trasmette all’Agenzia delle entrate
che a sua volta lo trasmette al sostituto per l’effettuazione del conguaglio.
L’evoluzione della tecnologia ha reso, inoltre, possibile anche presentare il modello in assenza del sostituto
d’imposta a causa dell’interruzione del rapporto di lavoro o per altre ragioni; in questo caso è la stessa
Agenzia delle entrate ad effettuare il conguaglio del risultato della dichiarazione trasferendo le somme a
credito sulle coordinate bancarie indicate dal contribuente o consentendo al contribuente di dare mandato
all’Agenzia di prelevarle attraverso un modello di pagamento. In conclusione, ormai la presentazione, anche se è tuttora possibile presentare il vecchio modello cartaceo
agli intermediari, ruota attorno al 730 precompilato completo di tutti i dati che l’Agenzia già conosce e sul
quale si può agire o confermandolo o apportando variazioni.
In caso di conferma di quanto esposto dall’Agenzia nel modello precompilato il contribuente chiude
definitivamente l’obbligo ed è garantito, almeno per quanto riguarda le informazioni esposte, da successivi
controlli e richieste da parte dell’Amministrazione.
Nel 730 precompilato l’Agenzia delle entrate nel 2021 esporrà le informazioni su:
‒ Certificazione Unica del datore di lavoro o ente pensionistico (anagrafiche, redditi, ritenute,
detrazioni per familiari a carico, ecc.);
‒ dati dichiarazione anno precedente in continuità con la dichiarazione attuale come quelli sugli
immobili, terreni, quote di agevolazioni per più anni, ecc.;
‒ importi agevolazioni spettanti trasmessi all’Agenza da soggetti terzi su spese mediche,
assicurazioni, interessi sui mutui, contributi previdenziali e ai domestici, spese istruzione, erogazioni
liberali, recupero del patrimonio edilizio, risparmio energetico, sistemazione a verde, bonus
vacanze, ecc.;
‒ altri dati già presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria come quelli sui pagamenti o
provenienti dagli atti registrati ecc.
Tutte queste informazioni saranno disponibili sul sito a partire dal 30 aprile 2021 e il modello esposto
conterrà anche il calcolo dell’imposta basato sui dati disponibili che il contribuente, previa verifica, potrà
accettare e confermare o procedere, assistito, nell’inserimento di nuovi dati o a variare quelli indicati
dall’Agenzia. Queste operazioni potranno essere effettuate direttamente dal contribuente o con l’ausilio
dell’intermediazione.
Il modello 730 può essere presentato fino al 30 settembre 2021.
Nel 2109 hanno presentato per l’anno d’imposta 2018 il Modello 730 21.226.721 contribuenti (51,3%); il
Modello Redditi 9.583.882 contribuenti (23,2%) e 10.562.248 (25,5%) contribuenti hanno ricevuto il
Certificato Unico e non hanno presentato dichiarazione in quanto non obbligati perché non avevano altri
redditi oppure non avevano agevolazioni da far valere.
Tuttavia, c’è da rilevare che non è infrequente il caso che chi nell’anno ha ricevuto più di un Certificato
Unico e non possieda altri redditi o agevolazioni da far valere, non richieda all’ultimo datore di lavoro di
effettuare il conguaglio fiscale con i precedenti certificati. Chi si trova in questa situazione spesso non è a
conoscenza della necessità di conguagliare nel modello 730, anche in assenza di altri redditi, i diversi
certificati ricevuti. Ci sono addirittura dei casi, seppur residuali, in cui è necessario presentare dichiarazione
anche in presenza d’un solo certificato del datore di lavoro per il conguaglio delle addizionali o per il credito
mensile di 80 € e da quest’anno per il trattamento mensile di 100 € se ad esempio si ha anche il reddito
dell’abitazione principale. È bene, pertanto, che chiunque abbia avuto un rapporto di lavoro di qualsiasi
tipo consulti sul sito dell’Agenzia delle entrate la propria situazione e il modello che questa ha precompilato
per lui e proceda di conseguenza.