In arrivo il modello di dichiarazione precompilato. È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo sul cd “730 precompilato”: a partire dal 2015, l’Agenzia delle Entrate predisporrà una bozza di dichiarazione dei redditi utilizzando i dati in possesso dell’anagrafe tributaria
Il fisco prova a cambiare atteggiamento. E sulla base dei dati in suo possesso avanza una proposta di dichiarazione rendendola disponibile sul cassetto fiscale consultabile sul sito dell’Agenzia. Spetterà poi al contribuente valutare la correttezza dei dati esposti e accettare il modello precompilato, oppure modificarlo e integrarlo con ulteriori elementi. Modificata la platea degli intermediari che possono fornire assistenza fiscale: restano fuori ragionieri, tributaristi e geometri fiscalisti; abilitati solo commercialisti, centri Caf, consulenti del lavoro e periti commerciali. Il decreto, in fase sperimentale, lascia comunque al contribuente la possibilità di compilare autonomamente il 730, secondo le modalità tradizionali. In questa prima fase, la precompilazione è riservata esclusivamente a dipendenti e pensionati, una platea di circa 30milioni di contribuenti.
Tempi e scadenze. Il modello verrà reso disponibile su internet entro il 15 aprile e andrà riconsegnato entro il 7 luglio di ogni anno. Per quanto riguarda i sostituti d’imposta, sono confermati i termini: avranno tempo fino al 7 marzo per inviare all’Agenzia delle Entrate i dati sulla certificazione unica. In caso di ritardi o manchevolezze la sanzione è di cento euro, ma non si applica se la rettifica viene inoltrata entro i cinque giorni successivi alla scadenza. Per banche, assicurazioni, entri previdenziali e complementari, viene introdotto l’obbligo di trasmettere, entro il 28 febbraio, i dati relativi a quote di interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali.
Accesso riservato. Essendo dati sensibili, per accedere al modello bisognerà essere in possesso di un apposito pin, che può essere richiesto direttamente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate oppure recandosi presso gli uffici fiscali muniti di carta d’identità. In alternativa, si può chiamare il numero verde 848.800.444.
Controlli. Il contribuente che, una volta ricevuta, non modifica la dichiarazione, non subisce alcun controllo documentale sugli oneri detraibili e deducibili da parte dell’amministrazione fiscale. Nel caso ci fossero errori od omissioni, la responsabilità ricadrebbe sul responsabile che ha disposto il visto di conformità. Qualora il contribuente avesse delegato a Caf o commercialisti la modifica della dichiarazione, e questa contenesse errori, la responsabilità verrebbe accollata al sostituto d’imposta, con una sanzione pari al 30% dell’importo totale.
Antonio Biondi