Nel decreto attuativo della delega appena approvato anche una revisione sostanziale della disciplina dell’interpello. Tra le novità, il via libera al processo telematico e l’estensione delle tutele cautelari.
Maggiore peso alla mediazione e all’istituto dell’interpello, tutele cautelari estese a tutte le fasi del processo tributario e immediata esecutività delle sentenze. Queste, in sintesi, le quattro mosse messe a punto dal Governo per snellire le liti tra contribuente e Fisco e garantire certezza dei tempi. E non solo: nel decreto attuativo della delega fiscale approvato in prima lettura lo scorso 26 giugno, infatti, trovano spazio anche altre novità: dall’introduzione a pieno regime del processo telematico, che consentirà alle commissioni tributarie di comunicare anche attraverso la posta elettronica certificata, alla previsione della cosiddetta “lite temeraria”, che addebiterà le spese processuali alla parte che ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Interpello, si cambia. Le novità più importanti sono nella revisione generale dell’interpello. Nel decreto, il Governo introduce cinque nuove tipologie: ordinario, qualificatorio, probatorio, anti-abuso e disapplicativo. L’interpello ordinario è possibile quando il contribuente, alle prese con dubbi interpretativi sulle disposizioni tributarie, chiede consulto all’amministrazione, che dal canto suo ha 90 giorni per produrre la risposta. Stessa scadenza anche per l’istanza qualificatoria, che invece ricorre quando non è chiaro quale norma si debba osservare. A seguire c’è l’interpello probatorio, col quale si chiede all’amministrazione di chiarire le condizioni per applicare un particolare regime fiscale. Diverso il discorso per l’interpello anti-abuso, che riguarda il caso in cui il contribuente domanda preventivamente al fisco se un determinato comportamento che intende adottare costituisca abuso del diritto o meno. L’ultima tipologia è quella disapplicativa: il contribuente può chiedere all’amministrazione di disapplicare una norma anti-elusiva a patto che dimostri, documenti alla mano, la sua buona fede. Qualsiasi forma abbia l’istanza presentata, il fisco dovrà rispondere per iscritto e con tanto di motivazione. Qualora non lo facesse entro i termini (120 giorni per probatorio, anti-abuso e disapplicativo) varrebbe il silenzio assenso in favore del contribuente.
Contenzioso, stop a liti temerarie. L’altra architrave del decreto sta nella revisione del contenzioso tributario. A cominciare dall’assistenza tecnica: per le controversie fino a 3mila euro (al netto di interessi) le parti potranno farne a meno; per quelle di importo superiore sarà necessario ricorrere a un professionista, da ricercare fra avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, periti delle camere di commercio e dipendenti dei Caf, questi ultimi limitatamente agli adempimenti effettuati dietro assistenza dei centri fiscali. Novità anche sul fronte delle spese di giudizio, che potranno essere compensate dalla commissione tributaria solo in caso soccombenza reciproca (quando, ad esempio, il giudice rigetta le domande di entrambe le parti). Per limitare il fenomeno delle liti temerarie, poi, è previsto il pagamento di un risarcimento danni a carico della parte che ha agito in giudizio in modo subdolo, sia essa l’amministrazione o il contribuente. Passi in avanti anche sul versante dell’informatizzazione del processo tributario, con le commissioni che potranno inviare le comunicazioni anche tramite posta elettronica certificata.
Più mediazione. Qui l’obiettivo del Governo è chiaro: potenziare quanto più possibile gli strumenti deflattivi del contenzioso per drenare le liti e rendere più efficiente tutta la macchina tributaria. Partendo dall’estensione della mediazione tributaria a tutti i tipi di tributi, anche quelli non di specifica competenza dell’Agenzia delle entrate, sempreché le cause non superino il valore di ventimila euro. L’altra importante novità è poi contenuta nell’art.48, e prevede che le parte in pendenza di giudizio possano raggiungere un accordo per la conciliazione parziale o totale della controversia che, se accolto dalla commissione, porta alla sottoscrizione dell’intesa e al pagamento delle somme dovute con i relativi interessi: 40% del minimo edittale in primo grado, 50% in appello. Quanto alle tutele, il decreto introduce la possibilità di rendere immediatamente esecutive le sentenze di primo e secondo grado, cosicché i contribuenti possano richiedere subito la restituzione delle somme riscosse. Estesa, poi, la tutela cautelare a tutte le fasi del processo tributario per consentire alle parti di chiedere la sospensione degli effetti della sentenza intermedia.