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lunedì 5 Maggio 2025
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Al via il processo tributario telematico obbligatorio

Di Pasquale Fabbrocini

Più accessibile la giustizia tributaria dall’1 luglio scorso. E’ divenuto obbligatorio (tranne alcune eccezioni) il processo tributario telematico (p.t.t.), anche in attuazione dei principi previsti dal codice dell’amministrazione digitale, con l’obiettivo di conseguire maggiore efficienza, celerità nella definizione dei giudizi e risparmi gestionali per gli operatori del settore. le fasi processuali interamente telematizzate sono quelle della notifica, delle comunicazioni, del deposito del ricorso o dell’appello e dei relativi allegati ai fini della costituzione in giudizio e del deposito degli atti processuali, oltre che della consultazione del fascicolo processuale. Va subito precisato che mentre tutte le notifiche tra le parti processuali e le comunicazioni da parte delle segreterie delle commissioni tributarie avvengono via pec, il deposito degli atti avviene mediante un’apposita piattaforma contenuta nel sistema informativo della giustizia tributaria (SIGIT). Restano da digitalizzare i provvedimenti adottati dal giudice tributario e il verbale d’udienza. Questi ultimi sono ancora atti formati in originale analogico che sono scansionati e firmati digitalmente dal personale dell’Ufficio di segreteria delle Commissioni Tributarie per poi essere inseriti nel fascicolo informatico. Il servizio PTT mette a disposizione delle parti processuali – 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 – oltre al deposito telematico degli atti, una serie di servizi digitali fruibili accedendo al portale istituzionale www.giustiziatributaria.gov.it. Inoltre, nel processo tributario telematico è stata introdotta la possibilità di svolgimento dell’udienza a distanza via web, ma attualmente manca ancora il relativo decreto attuativo. L’udienza a distanza deve essere oggetto di specifica richiesta di una delle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo e potrà svolgersi in collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio del contribuente, del difensore, dell’ufficio impositore e dei soggetti della riscossione senza doversi recare nell’aula udienza della Commissione tributaria. Soltanto per il collegio giudicante permane l’obbligo di riunirsi presso la sede della C.T.

Si tratta di novità introdotte con il comma 1, lett. a) e b) dell’articolo 16 del decreto legge n. 119/2018, il quale ha novellato l’art. 16-bis del Dlgs. n. 546/1992, stabilendo, in sostanza, che a decorrere dal 1° luglio 2019, le notifiche, le comunicazioni e il deposito degli atti nel processo tributario avviengono esclusivamente con modalità telematica. Inoltre, è stato previsto che anche i soggetti che si difendono personalmente possono avvalersi delle modalità telematiche per la notifica e il deposito degli atti. 

Ancora, in base al novellato quadro normativo, a decorrere dal 24 ottobre 2018, le comunicazioni effettuate dalle Commissioni tributarie si perfezionano con l’avvenuta ricezione da parte di almeno uno dei difensori (art. 16-bis, comma 1, quarto periodo, del D.Lgs. n. 546/92, come modificato dall’art. 16, comma 1, lettera a), n. 2) del suddetto decreto legge n. 119/2018).

Vi sono, tuttavia, alcune eccezioni nelle quali è consentita l’effettuazione delle notifiche e delle comunicazioni in modalità analogica:

a) controversie instaurate dal contribuente che decide di stare in giudizio personalmente, quindi senza l’assistenza tecnica di un professionista. Si ricorda che l’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92 stabilisce che nelle cause di valore fino a tremila euro, il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica. La stessa disposizione prevede che per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alla irrogazione delle sanzioni il valore è costituito dalla loro somma. Resta ferma, per il contribuente che si difende direttamente, l’opzione telematica; in tal caso dovrà indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo l’indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

L’obbligo di effettuare le notifiche e le comunicazioni esclusivamente via pec sorge per i giudizi di primo e secondo grado instaurati con ricorsi/appelli notificati a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la facoltatività dell’opzione telematica della notifica e del deposito degli atti per i ricorsi/appelli notificati entro il 30 giugno 2019.

Le disposizioni contenute nel comma 2 dell’articolo 16 del decreto legge n. 119/2018 stabiliscono che – nel regime anteriore all’obbligatorietà del PTT – ciascuna parte del processo è libera di scegliere la modalità, telematica o cartacea, da utilizzare per la notifica e il deposito degli atti processuali, a prescindere dall’opzione effettuata dal ricorrente o dalla controparte. In sostanza,

l’opzione di una delle parti non risulta vincolante per l’altra parte, sia per la costituzione nel giudizio di primo grado sia in appello. Pertanto, l’opzione telematica può essere esercitata per la prima volta anche in appello a prescindere dalle modalità in cui il ricorrente ha instaurato il giudizio di primo grado.

Si ricorda che la disciplina delle notifiche a mezzo PEC è contenuta nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, recante il “Regolamento sulla disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario”. In particolare, in deroga al disposto dell’art. 147 c.p.c., il quale stabilisce che le notifiche non possono eseguirsi dopo le ore 21 e prima delle ore 7, in caso di notifica via pec, la stessa si perfeziona per il notificante nel giorno e nell’ora in cui viene generata la ricevuta di accettazione (RADC); mentre per il notificatario vale la data di generazione della ricevuta di consegna (RAC). Di conseguenza la notifica eseguita via pec tra le ore 21 e le ore 24 del giorno di scadenza si perfeziona, e si considera dunque tempestiva, per il notificante, se entro le ore 23,59 di quel giorno è generata la ricevuta di accettazione, mentre è solo per il destinatario che opera il differimento al giorno successivo del momento perfezionativo della notifica stessa.

E’ utile evidenziare che anche ai fini del processo tributario gli indirizzi PEC sono reperibili nei seguenti pubblici elenchi:

. INI-PEC: indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 6-ter del CAD;

. IPA: indice nazionale dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi di cui all’art. 6-ter del CAD.

Si ricorda che la consultazione dei suddetti elenchi non necessita di alcuna autenticazione e può essere effettuata ai seguenti link:

. https://www.inipec.gov.it

. https://www.indicepa.gov.it

Ai sensi degli articoli 16-bis e 18 del D.Lgs. n. 546/92, il ricorso o il primo atto difensivo devono obbligatoriamente contenere l’indicazione dell’indirizzo PEC del difensore abilitato o della parte. Tale indirizzo PEC deve coincidere con quello presente nei pubblici elenchi di cui innanzi.

Infine, in caso della c.d. “irreperibilità assoluta” del soggetto destinatario della notifica, ossia:

. in mancanza di elezione del domicilio o della dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato della parte; nell’assoluta incertezza degli elementi sopra individuati che rende impossibile la notificazione al destinatario secondo le regole previste dal suddetto articolo 16; occorre procedere, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, mediante il deposito degli atti presso la segreteria della Commissione tributaria.

Le parti processuali – contribuenti, difensori, professionisti, enti impositori, società o concessionari della riscossione – per poter utilizzare le funzionalità del deposito degli atti nel processo tributario telematico, devono, prioritariamente, essere autorizzati all’accesso al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). A tal fine, si fa presente che l’accesso al sistema avviene tramite il portale della giustizia tributaria “www.giustiziatributaria.gov.it”, selezionando l’apposita voce “processo tributario telematico”. Successivamente, selezionando il link “Registrazione al PTT”, si accede alla pagina nella quale sono

descritte le modalità di registrazione per i diversi utenti. Si ricorda che per poter effettuare la registrazione è necessario il possesso di una firma digitale CADES (CMS Advanced Electronic Signature) e un indirizzo PEC.

Per una più ampia e puntuale illustrazione delle modalità tecniche di svolgimento del p.t.t. si rinvia alla recente Circolare del Dipartimento delle Finanze n. 1 del 4 luglio 2019 prot. 5764.

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