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martedì 17 Giugno 2025
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Corte Ue, fisco italiano discriminatorio su tassazione vincite gioco d’azzardo

Per la Corte di giustizia Ue il fisco italiano è discriminatorio in materia di gioco d’azzardo. Non giustificata la disparità di trattamento Irpef tra vincite realizzate in Italia e quelle all’estero. 

 

La disparità di trattamento della tassazione delle vincite da gioco a secoda se sono realizzate in Italia o in altri paesi non ha alcuna giustificazione. Lo ha stabilito una sentemza della Core di giustizia Ue che ha definito discriminatorio il regime del nostro paese nella parte in cui esenta dall’Irpef le vincite realizzate in Italia mentre assoggetta a tassazione quelle conseguite in altri paesi. A sollecitare la Corte Ue era stata la commissione provinciale di Roma. Già in passato la giustizia europea aveva dato ragione a un contribuente che contestava la doppia imposizione su una vincita realizzata all’estero.  

 

 

Restrizione della libera prestazione dei servizi. Se un giocatore, residente in Italia, ottiene una vincita in un casinò estero, è obbligato a indicarne l’importo nella dichiarazione dei redditi. Il premio, dunque, contribuisce alla formazione della base imponibile, e come tale è soggetto all’imposizione Irpef, oltre che alle addizionali regionali e comunali. Viceversa, la vincita guadagnata in un casinò italiano viene prima tassata e poi trattenuta dal soggetto che la eroga: il vincitore riceve direttamente la somma netta, che non si configura come reddito diverso. Da qui l’ipotesi discriminatoria: “esonerando dall’imposta sul reddito soltanto le vincite da giochi d’azzardo realizzate in Italia- spiega nella sentenza la Corte- la normativa italiana ha istituito un regime fiscale differente a seconda che le vincite siano ottenute in questo o in altri Stati membri”. In Italia, queste somme non vengono incluse nell’Irpef, perché già gravate dalla tassa sugli intrattenimenti del 16%, ma, ricorda la Corte: “essa non è analoga all’imposta sul reddito” e pertanto “la legislazione italiana comporta una restrizione discriminatoria della libera prestazione dei servizi”. Di conseguenza, l’incentivo “dissuade i giocatori dallo spostarsi e dal giocare in altri Stati membri”, e al contrario “invoglia i consumatori a prendere parte ai giochi d’azzardo”. L’esenzione non può essere quindi giustificata dalla lotta al riciclaggio o dal contrasto alla ludopatia, né da questioni legate a ordine pubblico, sicurezza e sanità, che nel caso specifico non sussisterebbero.

 

I precedenti. Sulla materia, la Corte si era già pronunciata con la sentenza Lindman nel 2003. In quel caso, sulla base del principio di neutralità fiscale, l’autorità aveva stabilito che non si può applicare al vincitore di un gioco d’azzardo organizzato in un altro paese membro, un trattamento meno favorevole rispetto a quello di cui beneficia nel proprio stato. Su una vicenda analoga si era espressa anche la commissione tributaria provinciale di Gorizia nel 2011, accogliendo il ricorso per doppia imposizione presentato da un giocatore italiano: il Jackpot di 735mila euro vinto in un casinò di Nova Gorica e già sottoposto al regime fiscale sloveno, non poteva essere tassato una seconda volta in Italia.

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