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giovedì 1 Maggio 2025
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Frontalieri, franchigia Irpef di 6.700 euro prorogata fino al 2014

Confermata l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile in Italia dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi.

 

Confermato fino al 2014 il diritto alla franchigia fiscale per i lavoratori residenti in Italia ma che esercitano la propria attività nelle zone di frontiera o nei Paesi limitrofi, già previsto per il 2012. Il frontaliero è appunto chi, pur essendo residente in Italia, esercita l’attività lavorativa in zone di frontiera o in altri paesi limitrofi e ritorna in Italia, di massima, ogni giorno. Sono considerate zone di frontiera Austria, Francia, Svizzera, Slovenia, San Marino, Principato di Monaco o Città Stato del Vaticano. A stabilire il rinnovo dell’esenzione il comma 40-bis dell’articolo 3 della legge di stabilità per il 2013. Si prevede così l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile in Italia dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all’estero in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi per un importo pari a 6.700 euro. Nel 2011 la quota esente era pari a 8.000 euro.

Le ragioni dell’agevolazione. Vista la regola generale disposta dall’articolo 3 del Tuir secondo cui i soggetti residenti in Italia, ma che prestano lavoro dipendente all’estero, sono tassati su tutti i redditi posseduti, ovunque essi siano generati, questa franchigia risponde in primo luogo all’obiettivo di “bilanciare” il sistema impositivo. L’agevolazione, inoltre, risponde all’obiettivo di attrarre a tassazione in Italia reddito, che di fatto, essendo prodotto oltre confine potrebbe, invece, essere “abbandonato” in favore dello Stato straniero, spostando ad esempio la propria residenza fiscale nel luogo di frontiera.

L’evoluzione legislativa. Fino al 2002 i redditi dei lavoratori in frontiera erano espressamente lasciati fuori dalla base imponibile. Con l’abrogazione della lettera c) del comma 3 dell’articolo 3 del Tuir, che disponeva l’esclusione dalla formazione dell’Irpef dei redditi che derivavano da lavoro dipendente svolto all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, la situazione è cambiata. La finanziaria per il 2003, quindi, modificando la precedente disciplina fiscale, aveva disposto che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano concorrevano a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro. Dal 2012, poi, la franchigia è scesa a 6.700 euro.

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