di Antonina Giordano
Sono in tanti a porsi la domanda sulla reale efficacia delle nuove disposizioni antiriciclaggio come strumento di contrasto al traffico di danaro proveniente da illecito da un lato e alla lotta all’evasione dall’altro. Si tratta infatti di fenomeni, riciclaggio ed evasione, strettamente correlati. E ogni debolezza dell’impianto normativo per contrastare il riciclaggio si riversa inevitabilmente anche sul contrasto all’evasione.
Le disposizioni, diramate dalla Banca d’Italia con Provvedimento del 30 luglio 2019, all’esito di una consultazione pubblica aperta nell’aprile 2018, intervengono in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo dando, così, attuazione:
- alle previsioni in materia di adeguata verifica della clientela – segnatamente agli artt. 17-30 – del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. “Decreto antiriciclaggio”), come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. “IV Direttiva Antiriciclaggio”);
- agli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA ed EIPOA – “ESAs”), emanati il 26 giugno 2017 ai sensi degli artt. 17 e 18, paragrafo 4, della IV Direttiva Antiriciclaggio, sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali.
Lasciando in disparte le perplessità sulla portata di contrasto del riciclaggio le previsioni del Decreto antiriciclaggio e degli Orientamenti congiunti recepite dalle Disposizioni sono caratterizzate da un grado di dettaglio che le rende di difficile adozione in ragione dei termini ridottissimi di perentorietà.
I ristretti margini di discrezionalità lasciati alla disciplina secondaria hanno precluso persino alla stessa Banca d’Italia la conduzione di un’analisi di impatto formalizzata ai sensi dell’art. 3 del Provvedimento della Banca d’Italia del 24 marzo 2010.
Alle criticità va aggiunto un altro dato problematico: relativamente ai clienti acquisiti prima dell’entrata in vigore delle Disposizioni (per i quali la disciplina previgente al D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, stabiliva forme di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica), la Banca d’Italia si attende che siano raccolti al primo contatto utile, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, i dati e i documenti identificativi eventualmente mancanti.
Dal 1° gennaio 2020 troveranno applicazione, dunque, le norme relative:
- all’obbligo di definire e approvare una policy motivata sulle scelte in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati;
- all’obbligo, per le capogruppo, di istituire una base informativa comune;
- all’obbligo di condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio.
Si tratta, nel dettaglio, di tre nuove regole tecniche schematizzabili come segue:
Regola Tecnica 1: autovalutazione del rischio di Studio
L’autovalutazione del rischio di Studio professionale costituisce la più importante novità.
Secondo la regola tecnica n. 1,
l’autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
è da collegarsi all’attività professionale e costituisce un adempimento a
carico del professionista stesso e che, peraltro, non potrà essere delegato.
L’autovalutazione, come emerge dalle regole tecniche, ha lo scopo di far sì che
il professionista, per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo, adotti presidi e procedure adeguate alla propria natura e
alla propria dimensione.
A tal fine i professionisti
potranno utilizzare una scala graduata e associare alla rilevanza di rischio un
indicatore di intensità. Nel documento pubblicato si legge che il rischio
residuo dello Studio professionale è dato, da un lato, dal rischio
inerente l’attività, sulla base di determinati fattori (tipologia della
clientela, area geografica di operatività, canali distributivi – ovvero
modalità di esplicazione della prestazione professionale – servizi offerti).
Dall’altro, dal grado di vulnerabilità dello studio professionale
(efficacia della formazione, dell’organizzazione degli adempimenti di adeguata
verifica della clientela, organizzazione degli adempimenti relativi alla
conservazione dei documenti, dati e informazioni, nonché dell’organizzazione in
materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni
sull’uso del contante).
Dall’analisi dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi adottati, lo studio professionale potrà dunque individuare eventuali vulnerabilità e carenze che aumentano la probabilità di essere coinvolti in operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Il cosiddetto rischio residuo potrà essere determinato mediante l’utilizzo di
una matrice che prende in considerazione i sopradetti valori, rischio
inerente (basata su una ponderazione del 40%) e vulnerabilità (basata su una
ponderazione del 60%).
Occorre però notare come la determinazione del rischio residuo non sia sufficiente a garantire la conformità normativa. Infatti, il professionista deve attivarsi mediante delle azioni che consentano la gestione e la mitigazione del rischio di Studio. Tali azioni, secondo le regole tecniche, devono tener conto di una serie di fattori propri dello studio ed essere proporzionate alle dimensioni della struttura, al numero dei componenti, al numero delle sedi in cui viene svolta l’attività professionale.
Nell’ambito dei presidi per la gestione e la mitigazione del rischio, inoltre, ha carattere determinante la formazione del personale che dovrà essere programmata e permanente.
L’autovalutazione del rischio di Studio deve essere fatta con cadenza triennale, salva la facoltà del professionista di procedere all’aggiornamento nel caso di mutamento del rischio o ogniqualvolta lo ritenga opportuno.
Regola Tecnica 2: adeguata verifica della clientela
Dopo aver illustrato le modalità per l’autovalutazione del rischio di Studio, che diventa fondamentale per garantire la conformità dello Studio, le regole tecniche provvedono ad effettuare l’analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo inerente alle attività svolte dal professionista, considerate per categorie, omogenee in termini oggettivi e astratti.
In altri termini, il documento mappa e distingue le prestazioni professionali (40 prestazioni) il cui rischio inerente è risultato non significativo, poco significativo, abbastanza e molto significativo.
Il rischio non significativo, secondo il CNDCEC, ricomprende quelle operazioni che non evidenziano alcun aspetto finanziario o economico-patrimoniale e che non consentono di poter valutare l’ambito operativo del committente in relazione alla tipologia di prestazione resa.
La valutazione del rischio non significativo si deve comunque porre a valle di una valutazione che, seppur non formalizzata, dovrà essere svolta dal professionista. Ciò in quanto la normativa esclude che il professionista possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio. Ogni valutazione del professionista, quindi, deve essere la risultanza di una determinazione sempre giustificabile.
Le prestazioni a rischio inerente non significativo, indicate nella tabella 1 della regola tecnica n. 2, sono in via esemplificativa e non esaustiva:
- Collegio sindacale/sindaco unico senza funzioni di revisione legale;
- Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali;
- Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l’applicazione di norme;
- Risposte ai quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata: Pareri pro veritate;
- Componente di organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001.
Dopo l’elenco delle prestazioni (con rischio non significativo, poco, abbastanza e molto significativo), le regole tecniche considerano il rischio specifico di terrorismo e di finanziamento del terrorismo con riferimento al cliente e alla prestazione professionale resa (aspetti connessi al cliente e alla prestazione professionale con un livello di rischio da 1 a 4).
Dall’interrelazione tra il livello di rischio inerente (con ponderazione al 30%) e quello specifico (con ponderazione al 70%), come visto sopra, si ottiene il livello di rischio effettivo. La determinazione conclusiva avviene attraverso una matrice, che però non é ancora sufficiente a concludere il processo. Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, infatti, il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
Il testo tecnico, dopo aver esplicato le modalità ordinarie e semplificate di adeguata verifica, si concentra sull’adeguata verifica rafforzata, la quale richiede al professionista sia analisi più approfondite (sui riscontri documentali, sull’individuazione del titolare effettivo anche attraverso internet, sulla verifica della provenienza degli eventuali fondi utilizzati) che una maggiore frequenza nei controlli.
Regola Tecnica 3: conservazione dei dati e delle informazioni
Commercialisti ed esperti contabili, prosegue il documento, devono anche adempiere all’obbligo di conservazione dei documenti e delle informazioni. In particolare, si ribadisce che la conservazione ha l’obiettivo di impedire la perdita o la distruzione dei documenti e di mantenere nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità.
La conservazione può essere sia cartacea che informatica. In questo secondo caso, si potrà continuare ad alimentare gli archivi informatici istituiti. E’ bene ricordare, tuttavia, che i sistemi adottati devono garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ed il loro trattamento.
Il fascicolo del cliente, infine, costituisce una idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni come previsto dalla normativa.
In relazione ai clienti acquisiti prima dell’entrata in vigore delle Disposizioni per i quali la disciplina previgente al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, stabiliva forme di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica, la Banca d’Italia si attende che siano raccolti al primo contatto utile, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, i dati e i documenti identificativi eventualmente mancanti.
Come detto in abbrivio a poco più di un mese dalla scadenza del 1° gennaio 2020 l’adeguamento si presenta drammatico: ben l’80 % dei professionisti ha espresso il proprio malcontento su tutto l’impianto normativo sia per le finalità della neo disciplina che per la tecnica implementativa.
La maggioranza ritiene che l’adeguamento alla normativa inciderà – in termini di operatività – maggiormente sulla gestione del tempo (44%), con riflessi sull’organizzazione interna dello Studio (32%), mentre minore sarebbe invece l’impatto sui costi (23%).
In buona sostanza la percezione comune dei destinatari degli obblighi è quella di una normativa inadeguata (47%) o comunque poco efficace a contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro. Nello specifico, inoltre, la tendenza a leggere l’applicazione della normativa Antiriciclaggio come un mero sovraccarico di adempimenti è maggiore tra gli Studi non adeguati alla normativa (45%) rispetto a quelli che invece si sono già adeguati (37%).
Questo dato si contestualizza in uno scenario in cui Segnalazioni di Operazioni Sospette, intese come indice di contrasto al fenomeno, si attestano a circa 100.000 ogni anno in Italia. Su queste, i commercialisti offrono un contributo esiguo (0,5% del totale, 319 nel corso del 2018) che si è ulteriormente ridotto dello 5,8% nel primo semestre del 2019, a fronte di un incremento complessivo del 3,8% (fonte: UIF).
Quanto sopra detto vuol essere una considerazione critica circa la inidoneità di una serialità di adempimenti imposti agli intermediari in termini di perentorietà talmente contenuti da vanificarne, nel breve periodo, le possibilità di una implementazione concretamente fruibile ai fini della lotta all’evasione. Tale valutazione sollecita considerazioni ultronee che un attento lettore percepisce nel titolo di questo intervento che, in buona sostanza, lascia aperto un legittimo interrogativo. In che misura il “pacchetto di regole” può riverberarsi nel contesto della lotta all’evasione fiscale? Ho sempre sostenuto in qualche mia pubblicazione in materia che esiste un legame stretto e indissolubile tra antiriciclaggio ed evasione fiscale ed è inerziale che qualsivoglia debolezza dell’impianto normativo del primo si rifletta sulla seconda. Tale mio convincimento è stato suffragato negli orientamenti giurisprudenziali maturati in tempi relativamente recenti e culminanti nella sentenza 41625 del 10.10. 2019 della suprema Corte di cassazione pubblicata in questi giorni nella quale viene imputato al legale rappresentante di una Società il reato di riciclaggio e di intestazione fittizia di beni quando lo stesso utilizza fatture per operazioni inesistenti per consentire a soggetti terzi l’azione di riciclaggio. In buona sostanza si afferma che la violazione fiscale si pone in stretta relazione con il riciclaggio, poiché solo attraverso questo meccanismo di ripulitura fiscale ed il rientro delle somme in contanti si può consentire la retrocessione di quanto già corrisposto con le fatture false.
Lo stretto legame esistente tra le condotte di riciclaggio e i reati fiscali era già stato a suo tempo messo in risalto dalla Cassazione nella sentenza n. 11836 del 30 gennaio 2018 (e, ancor prima nelle pronunce nn. 42120 del 29.10.2012 6061 del 15. 02. 2012 che, dopo aver precisato come le contravvenzioni e i delitti colposi non possano costituire il presupposto di quello di riciclaggio, ha sostenuto invece “che tutti i delitti dolosi, e quindi anche quello di frode fiscale, sono idonei a fungere da reato presupposto del riciclaggio”.
Non a caso nel novero dei reati presupposto del cd money laundering, il delitto di cui all’art. 648 bis c.p. ha assunto una dimensione diversa presente nell’originaria ratio che lo voleva marginalizzato a illeciti presupposto presupposto (rapina aggravata; estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione e configurabile solo ove l’agente avesse compiuto fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti. L’attuale amplissimo dispositivo dell’art. 648 bis c.p., nel prevedere la locuzione “altre utilità” è mirata a precludere che possano sfuggire alla repressione penale utilità derivanti dal reato presupposto.
Nella locuzione “altre utilità” rientrano, infatti, tutte quelle utilità che abbiano, per l’agente che abbia commesso il reato presupposto, un valore economicamente apprezzabile, ossia tanto i cespiti incrementativi il patrimonio dell’agente quanto il frutto di tutte le attività integranti fattispecie penal-tributarie attraverso le quali l’agente, evitando di assolvere (parzialmente o in toto) ai propri obblighi fiscali, consegue un indebito risparmio che comportando un mancato decremento del patrimonio si traduce in una evidente utilità di natura economica, suscettibile di essere riciclata al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa e sottrarla alla pretesa impositiva.