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domenica 13 Luglio 2025
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Rifiuti, incerta applicabilità tributo provinciale dove c’è la Tia2

Nelle province dove è in vigore la Tariffa igiene ambientale nella versione ultima, cioè come corrispettivo ad un servizio, resta incerta l’applicabilità dell’adizionale provinciale alla Tia. Sarebbe necessario un intervento legislativo chiarificatore.

di Paolo Maggiore

Il tributo provinciale riscosso dai soggetti gestori assieme al canone o tariffa per il servizio di igiene ambientale potrebbe incorrere nella bocciatura dei giudici tributari eventualmente chiamati a pronunciarsi dai cittadini. Il prelievo, infatti, non sembra essere supportato da una normativa aggiornata. Negli anni la stessa tariffa rifiuti è stata più volte portata all’attenzione della giurisdizione e della Corte costituzionale per via dei dubbi sulla sua natura di tributo o di corrispettivo. E tuttora la situazione sembra essere non del tutto chiara nonostante le pronunce della Consulta e i successivi e ripetuti interventi legislativi. Il rischio è che anche per le province possa determinarsi un danno economico-amministrativo legato alla presenza nei capitoli di entrata di somme parzialmente non dovute dai cittadini.

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Cerchiamo di andare con ordine, ripercorrendo l’iter delle diverse norme che si sono succedute nel tempo fino a giungere a quelle oggi in vigore, per capire il reale rischio della contabilità delle province. Con l’art. 19 del DLgs 504/1992 il legislatore ha istituito un tributo provinciale che “remunera” le funzioni amministrative di competenza delle province in materia di servizi ambientali. Tale tributo si aggiungeva alla vigente Tarsu per cui, normalmente, veniva definito con il termine non del tutto appropriato di “addizionale provinciale” all’imposta principale. Con l’entrata in vigore del DLgs 22/1997 il legislatore che aveva, evidentemente, pensato al decreto come tentativo di liberalizzazione di servizi commerciali pagabili a mezzo corrispettivo, aveva risolto il problema dell’applicabilità del tributo provinciale, rinverdendone la validità con una espressa previsione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 49. Tale inserimento appariva giuridicamente del tutto corretto in quanto, se la natura della Tia era corrispettiva, per far sopravvivere il prelievo tributario provinciale, dato che nell’art. 19 si fa spesso riferimento alla tassa rifiuti, era necessario prevederlo espressamente.

A questo punto è utile ricordare l’iter giurisdizionale della Tia . Dichiarata tributo dalla Corte Costituzionale con la Sent. 238/2009 e, da ultimo, rivestita dei panni del corrispettivo da una semplice Circolare del Mef (n. 3/2010), mentre la Corte dei Conti, allineandosi al parere della Consulta, ritiene che la Tia 1, a suo tempo pagata, abbia natura tributaria. La Sent. 238, inizialmente applicabile esclusivamente al soggetto che aveva dato origine al rinvio alla Corte e quindi non erga omnes, ha assunto una dimensione interpretativa di carattere generale. Tale dimensione, non presente nella Sent. 238, lo è invece nella 64/2010 della medesima Corte, in quanto questa volta il soggetto a quo era rappresentato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Come conseguenza della seconda pronuncia della Consulta, le controversie sulla Tia 1 possono avere diversa sorte giudiziaria nei gradi intermedi ma, una volta approdate alla Cassazione, devono necessariamente trovare una conclusione in linea con le Sent. 238 e 64. Ma, indipendentemente dalla soluzione della querelle sulla natura della Tia 1, il tributo provinciale rimaneva applicabile con doppia motivazione se la Tia 1 fosse considerata tributo, con una sola motivazione di carattere legislativo (l’ultimo comma dell’art. 49) se la TIA 1 venisse considerata di natura corrispettiva.

Veniamo adesso al DLgs 152/2006, parzialmente in vigore dal 29 aprile 2006. Nell’art. 238 di questo decreto e, per la verità, in nessuno degli altri articoli dello stesso, viene richiamato come applicabile il tributo provinciale. Anzi, nel 1° comma, lettera “n” dell’art. 264, è espressamente prevista l’abrogazione dell’art. 19 del DLgs 504/1992. Da questa abrogazione espressa se ne dovrebbe ricavare la convinzione della inapplicabilità del tributo di che trattasi a partire dalla data di entrata in vigore del DLgs 152, e cioè il 29 aprile 2006, non solo per la Tia ma anche per la Tarsu. Dal momento che la Tia 2 sembra avere, almeno nell’intento del legislatore, sicuramente natura corrispettiva (vedasi art. 33-bis della L. 31/2008 e art. 14, comma 33 del Dl 78/2010) sembrerebbe giuridicamente necessario, per poter continuare ad applicare il tributo provinciale, un espresso passaggio legislativo che autorizzi le aziende a bollettare unitamente al corrispettivo del servizio di igiene ambientale anche tale tributo (ovviamente senza applicazione dell’IVA in quanto tenuto eventualmente al pagamento è il singolo utente). Conseguentemente, a partire dal 2006 e certamente fino al 2008, il tributo provinciale non era dovuto nelle zone in cui è stata applicata una tariffa-corrispettivo. Successivamente, con il DLgs 4/2008, art. 2, comma 44, risulta “abrogata” “l’abrogazione” della lettera “n” del 1° comma dell’art. 264, norma non enfatizzata dalla Dottrina e dalla pubblicistica.

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In tale situazione, come si devono comportare le aziende tenute all’applicazione e riscossione di questo tributo? Ed ancora, il cittadino che si trovasse inciso da un tributo nato come corollario ad un altro tributo e non espressamente richiamato come “addizionale” a quello che si presenta oggi come un corrispettivo, non avrebbe buoni motivi per proporre un eventuale ricorso? Occorre tuttavia ricordare che le motivazioni oggettive che hanno consentito la nascita del tributo provinciale, e cioè il pagamento delle funzioni svolte dalle province, non sono venute meno con il DLgs 152, anzi, in alcuni casi, possono considerarsi potenziate, a maggior ragione oggi che gli Ato si trovano in un limbo di momentanea sopravvivenza. D’altro canto, occorre ricordare che, generalmente fino al 2009, la Tia applicata avrebbe natura tributaria, rendendo perfettamente legittimo il tributo provinciale fino a tale data. È vero che spesso ciò che è momentaneo rimane tale a tempo indeterminato, tuttavia questo tentativo di cancellazione degli Ato rimane argomento da prendere in considerazione per avallare la sopravvivenza del tributo provinciale anche sulla Tia 2. Certamente sarebbe necessario un correttivo legislativo per consentire legalmente che ciò che era nato come accessorio ad un tributo possa sopravvivere come accessorio ad un corrispettivo.

Come corrollario si segnala una ulteriore carenza legislativa che si manifesta per il tributo provinciale applicato al corrispettivo pagato dal Miur per il servizio di raccolta rifiuti nelle istituzioni scolastiche statali. Questo corrispettivo è forfettizzato in relazione al numero degli studenti,mentre l’art. 19 del Dlgs 504/1992 stabilisce che il tributo provinciale venga commisurato alla quota di tariffa relativa alle superfici degli immobili nei quali si determina la produzione dei rifiuti solidi urbani.

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