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sabato 12 Luglio 2025
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Il regime fiscale d’attrazione europea a rischio bocciatura

Strada in salita per il nuovo regime fiscale di ‘attrazione europea’ introdotto con la manovra varata dal Parlamento. L’agevolazione potrebbe infrangersi sugli scogli della normativa comunitaria e dei principi costituzionali.  

Politiche fiscali coordinate e armonizzazione sono le linee guida della Commissione europea per favorire la competitività delle imprese e la protezione delle basi imponibili, nel contesto di una leale concorrenza tra operatori economici e tra ordinamenti nazionali. Al bando aiuti di stato e regimi fiscali “harmful” che rafforzano la posizione di alcune imprese rispetto alle imprese concorrenti nelle attività economiche e negli scambi commerciali e attraggono business dagli altri Stati membri in modo sleale. In evidente controtendenza rispetto agli indirizzi di compatibilità comunitaria viene oggi a collocarsi l’art. 41 della c.d. “manovra d’estate”, attuata con il d.l. n. 78 del 2010 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. L’agevolazione, dunque, rischia di rimanere sulla carta senza produrre effetti significativi rispetto alle finalità per cui è stata introdotta.

La disposizione è finalizzata ad attirare in Italia le imprese residenti in un altro Stato membro dell’Unione che intraprendono “nuove attività economiche”, consentendo ad esse e ai “loro dipendenti e collaboratori”, la facoltà – per i primi tre esercizi – di chiedere l’applicazione della normativa tributaria vigente in uno degli altri Stati membri, in luogo di quella tributaria statale italiana. Per ottenere l’accesso ai benefici del regime, gli interessati sono tenuti a presentare istanza di interpello secondo la procedura di ruling di cui all’art. 8 del decreto legge 269 del 2003, che consente la conclusione di un formale accordo – destinato a rimanere ‘riservato’ – tra contribuente e Agenzia delle Entrate. In attesa delle disposizioni di attuazione da emanare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, non possiamo sottacere che il binario in cui esse dovranno muoversi è, a dir poco, stretto ed irto di incognite.

Quando, oltre venti anni fa, alcuni ordinamenti europei introdussero regimi di attrattività fiscale per catturare gli investimenti esteri, si preoccuparono di evitare pregiudizi alla competitività delle imprese domestiche e distorsioni della concorrenza interna. A tal fine, costruirono, spesso in via amministrativa e con procedure opache e riservate, regimi giuridici c.d. di “ring fencing” in cui le attività di operatori esteri, ammesse a godere dei benefici, dovevano rimanere “segregate”. Le agevolazioni erano accordate a condizione che le imprese estere esercitassero attività “leggere” o “ mobili” – di natura ausiliaria amministrativa o finanziaria – condotte rigorosamente all’ interno del gruppo e in modi e forme tali da non interferire con le strutture economiche e finanziarie di cui si avvalevano le altre imprese radicate nel territorio. I regimi di “ring fencing”, per un verso, catturavano capitali esteri e creavano posti di lavoro; per un altro, preservavano la fiscalità generale cui erano chiamate a contribuire le altre imprese dedite alle ordinarie attività, senza alimentare, all’interno dello Stato, fenomeni di concorrenza sleale, né di evidente discriminazione tenuto conto che i due “mondi” erano diversi, non potevano comunicare, né interferire l’uno con l’altro.

Nei rapporti tra gli Stati, tuttavia, essi erano potenti fattori di concorrenza fiscale dannosa; e, come tali, furono messi al bando sul finire degli anni novanta sia in Europa, con il Codice di Condotta, sia in sede Ocse con il rapporto Harmful Tax Competition. L’art. 41 del decreto legge n. 78, con la sua offerta di ruling ad hoc per garantire alle imprese estere il regime fiscale prescelto tra quelli esistenti in Europa, arriva fuori tempo massimo. La “circolazione dei sotto sistemi”, per usare la formula ad effetto della Relazione governativa, è messa alle corde dai gravi profili di incompatibilità comunitaria (e illegittimità costituzionale) di entrambe le diverse alternative in astratto ipotizzabili. Riservare un trattamento fiscale diverso e privilegiato, sia pure per un periodo limitato di tempo, alle imprese residenti in un altro paese europeo, discriminando quelle nazionali in relazione ad attività economiche equivalenti e destinate a competere sui medesimi mercati è un ‘alternativa discriminatoria che non potrebbe superare le eccezioni di disparità di trattamento, concorrenza sleale, e aiuto di Stato.

Né, all’opposto, potrebbe essere ritenuta compatibile con il diritto comunitario l’alternativa – in ben altri tempi fortunatamente costruita da altri Stati membri – di differenziare natura e modalità di esercizio delle attività economiche agevolate, in un contesto di rivisitato ring fencing. Per poter regolare in modo fiscalmente diverso situazioni diverse. Ci sarebbe un unico modo – teorico – per sottrarsi alle forche caudine contro cui è destinato ad infrangersi l’art. 41 della manovra d’estate: far circolare liberamente i sottosistemi, tra tutte le imprese e le attività: a tutte garantendo la possibilità di accedere al sistema europeo preferito. Ma, quand’anche ci fossero le risorse per una tale “apertura”, non sarebbe allora preferibile un grande progetto di riforma? Siamo curiosi di vedere come il decreto del Ministro risolverà il problema. Ne riparleremo a tempo debito.

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