Desidererei conoscere il vostro pensiero riguardo alla utilizzabilità dell’accertamento sintetico, ex art. 38, c.4, dpr 600/73, anche per accertare il reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo.
Il redditometro come strumento di controllo di massa, non collega il maggior reddito accertato in base al tenore di vita alla fonte di reddito tipica del professionista o dell’imprenditore, ma imputa il maggior imponibile determinato in via sintetica genericamente ad incremento del reddito complessivo netto.
Sarebbe stato logico, invece, attribuire in via presuntiva al maggior reddito determinato sinteticamente la stessa natura del reddito derivante dall’attività abituale del contribuente (reddito d’impresa e/o reddito di lavoro autonomo), facendo salva la prova contrario. Ne consegue che la rettifica, effettuata con metodo sintetico, acquista rilievo solo ai fini Irpef e non anche ai fini Irap e Iva e ai fini contributivi. E’ da evidenziare però che l’ufficio fiscale prima di procedere all’accertamento del reddito complessivo sinteticamente , potrebbe approfondire le indagini anche sull’attività di impresa e/o professionale per collegare il maggior reddito, presunto dal tenore di vita del contribuente, alla sua ordinaria fonte di reddito ( impresa, professione, capitale, fabbricati, etc. etc,). In tal caso ovviamente la rettifica produrrebbe effetti anche ai fini iva, irap e contributi previdenziali.










