L’Agenzia delle entrate mette nero su bianco le modalità con cui le imprese internazionali potranno accedere alla collaborazione preventiva col fisco.
Incassi di dividendi, interessi e royalties. Ma anche il regime di trasfer princing e l’annosa questione della “stabile organizzazione”. Su questi temi, da oggi le imprese potranno accordarsi preventivamente con il fisco ed evitare lunghe battaglie legali: l’Agenzia delle entrate ha infatti pubblicato le specifiche operative, le modalità e i termini, con le quali le imprese potranno chiedere di regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni transnazionali. Prende così forma la procedura introdotta con il Dlgs “Internazionalizzazione”, con l’obiettivo dichiarato di garantire una maggiore certezza fiscale e giuridica e attrarre investimenti esteri.
A chi è rivolto. La procedura non è aperta a tutti, ma riservata alle imprese “con attività internazionale”. Quali sono? Da un lato le aziende residenti in Italia il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti stranieri; dall’altro le imprese che partecipano al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti sul territorio nazionale. Ma non solo. Possono accedervi anche le imprese che hanno percepito royalties, dividendi e interessi (o altri redditi) da parte di società estere, o quelle che esercitano la propria attività in un altro paese attraverso una “stabile organizzazione”.
Che tipo di accordi? Se l’impresa rientra in una di queste categorie, può accedere alla procedura di accordo preventivo, che può riguardare diversi aspetti di natura fiscale. A cominciare dalla definizione preventiva in contraddittorio dei metodo di calcolo del valore normale dei beni ceduti/ricevuti e servizi prestati/ricevuti nell’ambito di operazioni effettuate con società non residenti. Con l’intesa, le imprese possono definire anche le procedure di attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro paese di un’impresa residente (o alla stabile organizzazione in Italia di un’impresa non residente) e il meccanismo di erogazione o percezione di dividendi, interessi e royalties.
Come si accede. Per aderire alla procedura, l’Agenzia mette a disposizione due uffici ad hoc: uno a Roma, uno a Milano. Le istanze si redigono in carta libera e si inviano a mezzo raccomandata. All’interno vanno indicate le generalità dell’impresa (denominazione, sede legale, codice fiscale e/o Partita Iva, indirizzo della stabile organizzazione) e l’oggetto dell’accordo preventivo che si intende stipulare. Entro trenta giorni la richiesta viene dichiarata ammissibile o meno, sulla base delle informazioni disponibili. Terminata positivamente la fase documentale si passa a quella operativa. Quella, per intendersi, in cui i funzionari del fisco effettuano sopralluoghi presso le sedi dell’impresa per verificare la sussistenza della “stabile organizzazione”. Terminata l’istruttoria si formalizza l’accordo, che entra in vigore nell’anno di imposta in cui è stipulato e resta valido nei quattro anni successivi. Accordo che può essere modificato, rinnovato o addirittura estinto, in caso di uno o più episodi di inosservanza dei termini, mancata collaborazione o trasparenza.