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giovedì 10 Luglio 2025
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Scontrini fiscali addio: dal primo gennaio arriva l’invio telematico

Di Pasquale Fabbrocini

Dal primo gennaio l’obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi viene generalizzato a tutti gli esercenti il commercio al minuto e le attività assimilate di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, salve alcune eccezioni indicate in un precedente contributo pubblicato il 19 luglio scorso in questo sito. Pertanto, alla fine di quest’anno terminerà il periodo transitorio, iniziato l’1 luglio scorso, nel corso del quale l’obbligo in argomento gravava solo su quegli esercenti aventi un volume d’affari globale per il 2018 superiore ad € 400mila.

In questa sede si vuole fornire un aggiornamento sullo stato dell’arte, alla luce dell’adozione di alcuni dei provvedimenti attuativi di cui si è fatto cenno nel precedente intervento.

Occorre, innanzitutto, evidenziare che l’Agenzia delle Entrate, il 23 ottobre scorso, ha pubblicato una Guida operativa “Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi”, nella sezione “l’Agenzia informa”, unitamente ad un tutorial su YouTube. In particolare, sono state chiarite le caratteristiche degli strumenti da utilizzare per tale adempimento.

Riguardo ai termini di memorizzazione e trasmissione, per effetto della Legge di conversione n. 58 del 28 giugno scorso, dall’1 gennaio prossimo  il termine per la trasmissione telematica è di 12 giorni dalla memorizzazione, che deve essere giornaliera, fermi restando tutti i termini di liquidazione e versamento; mentre, nel primo periodo di applicazione, ossia, dal 30 giugno scorso al 31 dicembre prossimo, il termine di trasmissione è fissato entro il mese successivo a quello della memorizzazione. 

Inoltre, nel precedente contributo, si era fatto cenno alla prossima attuazione (da anni annunciata, ma mai realizzata), a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2020, della c.d. “lotteria degli scontrini”: all’uopo sono state individuate le modalità tecniche da adottare, entro il prossimo 31 dicembre, per adeguare i registratori telematici permettendo l’inserimento dei dati relativi ai “codici lotteria” dei clienti, e sono state stabilite alcune sanzioni a carico degli esercenti per l’inosservanza di tali regole.

IL REGISTRATORE TELEMATICO

Il primo strumento a disposizione degli operatori è il registratore telematico, da ora RT: si tratta di un registratore di cassa che si può collegare ad internet, ma a differenza di un

normale registratore di cassa effettua direttamente e in sicurezza, senza alcun intervento manuale la trasmissione dei dati giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

E’ possibile anche utilizzare il registratore telematico senza connessione internet per memorizzare i corrispettivi e generare i documenti commerciali. La connessione internet è necessaria almeno al momento di chiusura della cassa: il registratore telematico dopo la chiusura della cassa provvederà autonomamente a collegarsi con il server dell’Agenzia delle

entrate e trasmetterà i dati.

Nella suddetta “Guida” pubblicata dall’Agenzia delle Entrate è individuata, peraltro, una procedura di emergenza cui attenersi nel caso in cui il registratore telematico sia funzionante, ma vi siano difficoltà di connessione internet: il file contenente i dati dei corrispettivi (sigillato dal registratore telematico) può essere copiato su una memoria esterna, quale una chiavetta USB, e quindi trasmesso tramite l’apposita funzionalità di upload disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate nel portale “Fatture e corrispettivi”.

Per quanto concerne i periodi di chiusura, la “Guida” ha chiarito che l’esercente in possesso

di un  registratore  telematico  non  dovrà effettuare  alcuna  registrazione specifica;  il

registratore comunicherà le giornate di chiusura in occasione del primo invio successivo.

LA PROCEDURA WEB DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Il secondo strumento per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica

dei dati dei corrispettivi è costituito dalla procedura web “documento commerciale on line”, predisposta dall’Agenzia delle entrate.

Questa procedura è stata resa disponibile all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del sito internet dell’Agenzia a partire dal 29 giugno scorso.

Tramite tale procedura web i soggetti interessati possono predisporre online un documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata.

Si può accedere alla procedura mediante le credenziali Spid o quelle dei servizi

telematici Entratel e Fisconline, oppure tramite la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Il

nuovo servizio è utilizzabile, oltre che dal pc, anche su tablet e smartphone.

Il sistema consente all’operatore interessato di precompilare i propri dati identificativi.

In pratica, dopo aver controllato l’esattezza di tali dati, gli operatori devono inserire i

dati relativi all’operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota IVA) e la modalità di pagamento (denaro contante o elettronico).

Il documento commerciale viene generato in formato pdf ed è provvisto di un numero identificativo univoco. Esso può essere stampato e consegnato al cliente su carta, oppure inviato via e-mail o con altra modalità. Il sistema consente di ricercare e visualizzare i documenti commerciali mediante una specifica funzionalità.

E’ importante sottolineare che la procedura web di cui si tratta, a differenza di quanto

accade per il RT, per funzionare necessita della connessione internet anche nel momento della memorizzazione e generazione del documento commerciale.

Nella “Guida”, l’Agenzia fa notare che il registratore telematico si adatta meglio alle esigenze di coloro che emettono numerosi scontrini, come tutti coloro che utilizzavano il registratore tradizionale, mentre, il sistema via web si attaglia meglio a coloro che emettevano le ricevute fiscali, come tutti gli artigiani che operano presso l’abitazione del cliente. In ogni caso, l’Agenzia chiarisce che un medesimo operatore può utilizzare cumulativamente l’uno o l’altro strumento a seconda delle esigenze del momento (ad esempio, l’invio via web per le prestazioni di servizi presso il cliente ed il RT per quelle presso il proprio esercizio): sarà il sistema dell’Agenzia delle Entrate ad eseguire in automatico la somma dei corrispettivi riconducibili al medesimo operatore.

TERMINI PER LA MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE

Con la Circolare n. 15/E del 29 giugno scorso, l’Agenzia ha chiarito che la ratio della sopra cennata norma transitoria, che consente la trasmissione entro il mese successivo a quello di memorizzazione, è quella di prendere in debita considerazione le difficoltà operative che i soggetti coinvolti potrebbero incontrare nella fase di prima applicazione del nuovo adempimento, quali ad esempio, le difficoltà nel reperimento sul mercato dei nuovi registratori telematici.

In tali casi,  è consentito  che i soggetti  interessati possano temporaneamente

adempiere  all’obbligo  di memorizzazione  giornaliera  dei  corrispettivi  mediante i

registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali, fino all’attivazione dei nuovi registratori telematici, ed in ogni caso non oltre la scadenza dei sei mesi cui la norma transitoria si riferisce. Durante questo periodo tali soggetti restano obbligati al rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale, nonché, all’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del d.p.r. n. 633 del 1972, fino alla messa in uso dei registratori telematici. Resta inoltre fermo l’obbligo di liquidazione dell’IVA periodica nei termini ordinari: si precisa che tale adempimento, in ogni caso, non è mai influenzato dalla nuova disciplina di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

Finito il periodo transitorio, che per coloro che sono entrati nel règime di memorizzazione e trasmissione telematica il 1 luglio scorso termina il 31 dicembre prossimo, mentre per coloro che entrano in tale règime il 1 gennaio prossimo terminerà il 30 giugno 2020, il termine di trasmissione sarà per tutti il dodicesimo giorno successivo alla memorizzazione.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Questa misura è stata istituita con finalità antifrode, emulando analoghe esperienze estere, dall’art. 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il cui testo è stato modificato dall’art. 18 del decreto-legge n. 119 del 2018.

In base al testo originario della disposizione, la lotteria sugli scontrini avrebbe dovuto

essere attuata a decorrere dal 1° gennaio 2018, ma è rimasta finora inapplicata.

 Con le modifiche apportate a tale norma dall’art. 18 del decreto-legge n. 119 del 2018, è stato disposto l’avvio della lotteria dal prossimo 1° gennaio 2020.

In particolare, gli acquisti di beni e servizi effettuati presso esercenti che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi da parte di contribuenti persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che operano in qualità di

consumatori finali, consentiranno di partecipare all’estrazione di premi attribuiti nell’ambito di una lotteria nazionale.

A tal fine, in base al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre scorso, prot. n. 739122, è onere del consumatore di rendere nota la sua intenzione di

partecipare a tale lotteria comunicando all’esercente il proprio “codice lotteria”: come

precisato dall’Agenzia delle entrate nel comunicato stampa del 31 ottobre scorso, si

tratta di un codice identificativo univoco che il consumatore finale potrà generare

collegandosi al “portale della lotteria”, ad oggi non ancora attivato.

Un provvedimento dei Direttori dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia Dogane e Monopoli – non ancora emanato – disciplinerà le modalità tecniche relative all’estrazione, all’entità e al numero dei premi della lotteria.

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